La pensione privilegiata è quel trattamento previdenziale riconosciuto ai dipendenti pubblici che hanno subito un'infermità (danno biologico) per causa di servizio.
Con il termine "Privilegiata", si fa riferimento all'assenza dell'età anagrafica e del requisito assicurativo e contributivo, con riferimento all'infermità per causa di servizio, comprese le malattie amianto correlate.
L'infermità, ovvero la lesione per causa di servizio è anche quella causata dalle fibre di amianto ed altri cancerogeni, tra i quali uranio impoverito, radon, onde ionizzanti e non ionizzanti.
Ci sono poi altri fattori di rischio, tra i quali i vaccini con metalli pesanti e/o additivi, che sono stati somministrati al personale civile e militare delle Forze Armate, ed in particolare, a coloro che sono stati impiegati nelle diverse missioni.
Il requisito essenziale è la c.d. causa di servizio, ovvero la riconducibilità dell'infermità all'attività di servizio nelle Forze Armate e/o nella dipendenza pubblica.
Condizione fondamentale per beneficiare della prestazione, è che l’infermità dipenda dall'attività lavorativa prestata, quale causa o concausa preponderante per l’insorgere della malattia, della lesione (o della morte).
Solo in questo modo si possono ottenere pensioni privilegiate per causa di servizio. Si può usufruire anche del riconoscimento di un assegno una tantum, laddove presenti le possibilità di miglioramento della propria condizione.
Nei confronti della generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato, (iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria) facciamo riferimento all'articolo 6 della legge 222/1984 .
In tale ambito, coloro che hanno contratto un certo grado di infermità, hanno diritto ad essere collocati in pensione perché inabili totalmente o parzialmente al lavoro.
Questa disposizione, riconosce il diritto a beneficiare di alcuni privilegi, laddove le condizioni fisiche siano determinate da un rapporto di causalità diretta al lavoro svolto, e all' invalidità acquisita nel mentre dall'assicurato.
La pensione privilegiata per causa di servizio, prevede due importanti casistiche:
Nel caso dell'assegno ordinario privilegiato, la prestazione è cumulabile, al pari di quanto accade con l'assegno ordinario di invalidità, con redditi da lavoro.
La pensione inoltre spetta anche ai superstiti dell' assicurato deceduto.
Sia l'assegno che la pensione, sono incompatibili con le rendite Inail o altri trattamenti a carico dello stato o di altri Enti Pubblici, quando il relativo diritto trova fondamento nel medesimo evento causativo dell'invalidità.
Queste prestazioni sono riconosciute solo nei confronti dei lavoratori dipendenti assicurati presso l'AGO con esclusione, pertanto, dei lavoratori autonomi e degli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
Per quanto riguarda i dipendenti del settore pubblico, è prevista una diversa disciplina di legge, e condizioni differenti applicate in merito.
Il decreto legge n.201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n.214/2011 (Riforma Monti-Fornero) con l'art. 6 ha disposto l'abrogazione di tutta la normativa in tema di riconoscimento della causa di servizio e/o della liquidazione dell'equo indennizzo, ed ha uniformato la disciplina pubblica e quella del settore privato.
Infatti, alcuni settori della dipendenza pubblica, quella non privatizzata, sono ancora regolati dall'originaria normativa.
Continua, quindi, ad avere diritto alla pensione di privilegio il personale appartenente a determinate categorie:
Secondo la Circolare Inps n. 37/2012, la normativa previgente trova applicazione per tutti, in precise circostanze:
1) per i procedimenti di riconoscimento già avviati alla data del 6 dicembre 2011;
2) nei casi in cui alla predetta data non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione;
3) nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.
Rimangono esclusi dalla misura, i dipendenti civili (assicurati presso la Cassa Stato, Cpdel, Cps, Cpi, Cpug) nonchè degli assicurati presso il Fondo Ferrovie e Fondo Poste.
Per questi ultimi permangono soltanto la tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nei casi previsti dalla legge.
Nei confronti del personale militare, il diritto alla pensione di privilegio si consegue secondo quanto previsto dall’articolo 67, Decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973:
"Il militare che riporti lesioni o infermità ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al d.p.r. 915/1978 e s.m.i. a seguito di fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante, ha diritto:
Il trattamento pensionistico di privilegio potrà essere riconosciuto anche quando l’infermità/lesione sofferta dall’interessato non abbia determinato l’inidoneità al servizio .
Questi dipendenti pubblici hanno diritto a beneficiare di due tipologie di pensioni :
Il presupposto comune alle due prestazioni di pensionistica privilegiata, pensione privilegiata ordinaria tabellare, è una infermità per causa di servizio e non suscettibile di alcun miglioramento.
La pensione privilegiata ordinaria consiste in un trattamento sostitutivo della pensione normale, pari al 100% della retribuzione pensionabile.
Condizione necessaria è che le infermità o le lesioni siano ascrivibili alla prima categoria della Tabella A annessa al DPR 915/1978.
La privilegiata pensione sarà liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata di un decimo, a condizione che l’interessato, all’atto della cessazione, abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.
Si tratta di una pensione assimilabile al trattamento privilegiato di guerra.
Spetta infatti ai militari di truppa ed ai graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva, ed ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso (art. 67, comma 5, DPR cit.)
La liquidazione della pensione non è però collegata alla retribuzione percepita ma a specifiche tabelle di legge, che prevedono 8 categorie, d'importo economico differente, a seconda della gravità dell'infermità. Così si determina importo pensione privilegiata.
In entrambe le prestazioni ove l’infermità peggiora, il titolare può in qualsiasi momento chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore (pensione privilegiata aggravamento) e l’eventuale riliquidazione della pensione.
Esistono due modalità differenti per poter presentare la domanda di pensione privilegiata:
La domanda per la pensione privilegiata deve essere presentata entro due anni dalla cessazione del servizio, ed il pagamento verrà riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Può essere inoltre presentata in via telematica, utilizzando l’apposito servizio dedicato dall’Inps mediante inserimento diretto o tramite l’ausilio di intermediari.
La pensione privilegiata indiretta è il trattamento previdenziale che spetta ai superstiti di assicurato, venuto a mancare in seguito all'infermità per causa di servizio.
Laddove, infatti, in seguito all'infermità/malattia professionale, tra cui quella asbesto correlata (mesotelioma, tumore del polmone, asbestosi, tumore della laringe e delle ovaie e, ancora, il tumore della faringe, dello stomaco, del colon retto e dell'esofago), la vittima è venuta a mancare (exitus vittima di causa di servizio), il diritto è riconosciuto in favore del coniuge e dei figli, se minorenni, ovvero studenti fino a 21 anni e, se universitari, fino a 26 anni.
La pensione privilegiata è erogata al famigliare superstite (vedova ed eventualmente orfani), dall'INPS, già INPDAP (pensione privilegiata INPS e pensione privilegiata INPDAP).
Le condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata indiretta, sono costituite:
Per individuare i soggeti destinatari, si fa riferimento alla normativa comune, mentre per stabilire la misura delle prestazione, alle regole generali per la concessione della pensione di inabilità (con l'attribuzione, in particolare, della maggiorazione contributiva prevista per tale prestazione).
La risposta dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito la problematica della non esenzione IRPEF per le pensioni privilegiate. Infatti, a differenza delle pensioni di guerra, di natura "risarcitoria", e quindi che godono dell'esenzione IRPEF, questa non è prevista per le pensioni privilegiate.
Come anche la Corte di Cassazione (Ord. 26912 del 2021) ribadisce, la pensione privilegiata è di natura “reddituale”. Infatti, avendo la sua causa genetica nel rapporto di dipendenza, deve essere considerata reddito di lavoro. Le pensioni privilegiate ordinarie sono dirette ad assicurare un trattamento di quiescenza di contenuto remunerativo al termine di un rapporto d’impiego o di servizio. Per questo motivo non può beneficiare dell’esenzione IRPEF.
Con riferimento alla pensione privilegiata, occorre osservare che tale trattamento è di natura previdenziale e non confligge con il riconoscimento delle altre prestazioni proprie di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Infatti, coloro che hanno contratto infermità per motivi di servizio, per determinate condizioni, oltre ad ottenere il c.d. equo indennizzo, con riferimento al danno biologico, hanno diritto alle prestazioni consistenti nella speciale elargizione, nell'assegno vitalizio e nello speciale assegno vitalizio.
Infatti, in aggiunta o in alternativa alle prestazioni dovute in favore di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di causa di servizio, oltre alla pensione privilegiata diretta o indiretta, le vittime e i loro superstiti, hanno diritto ad ulteriori prestazioni (L. 466/1980).
Coloro che hanno subito infermità a determinate condizioni, tra le quali:
Coloro che, quindi, subiscono infermità nello svolgimento proprio delle missioni e/o delle attività di cui all'art. 1, co. 563, L. 266/05, hanno diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Il comma 564 della legge. 266/2005, ha istituito la categoria di : “soggetti equiparati alle vittime del dovere”.
La categoria degli equiparati a vittime del dovere è tale per cui, a determinate condizioni, le prestazioni previdenziali sono dovute a tutti coloro che subiscono un'infermità, in relazione ad attività che determinano "particolari condizioni ambientali ed operative" e, cioè, un quid pluris rispetto all'attività di servizio ordinaria:
“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
L’art. 1 del DPR 243/06, fa riferimento al comma b) alle “missione di ogni genere” e al comma e) alle “particolari condizioni ambientali e operative”, quale ambito di operatività ed applicabilità dell’art. 1, comma 564, Legge 266/05:
Il tema è particolarmente pregnante, con riferimento a coloro che hanno svolto servizio nelle Forze Armate e che, per ciò stesso, sono stati esposti ad amianto, uranio impoverito, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, etc.
In tale contesto, con riferimento a quanto sancito dall'art. 20, L. 183/2010, queste vittime hanno diritto al riconoscimento della causa di servizio e, quindi, della pensione privilegiata e, al tempo stesso, delle ulteriori prestazioni previdenziali, proprie delle vittime del dovere.
Questa disciplina, è stata poi estesa a tutti quei dipendenti pubblici, delle Forze Armate, Militari e Civili e del Comparto Sicurezza, che hanno contratto infermità per esposizione ad amianto ed altri cancerogeni:
In caso di rigetto, l'avente diritto può proporre l'azione giudiziaria presso la Corte dei Conti, nella sezione Giurisdizionale della relativa regione.
In caso di rigetto, si può proporre impugnazione alla sezione Centrale della Corte dei Conti.
Lo studio legale dell'Avvocato Bonanni tutela le vittime del dovere e le vittime di amianto. Essere esposti ad amianto può causare gravi danni alla propria salute, come testimonia "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – Ed.2022". Per questo è importante segnalare i siti contaminati, attraverso l'APP, e provvedere alla bonifica.
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