I vaccini Covid sono un’arma importante contro la pandemia mondiale che ormai da due anni ha cambiato radicalmente le nostre abitudini. In alcuni casi, però, come tanti farmaci e come gli altri vaccini già disponibili, possono causare effetti collaterali.
L’AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco ha monitorato le segnalazioni di reazioni avverse e diffuso i dati che ancora non sono definitivi. Delle 608 segnalazioni di decessi, sempre secondo l’AIFA, soltanto in 18 casi sarebbe stato dimostrato il nesso causale tra la somministrazione e la morte.
L’AIFA è convinta, e così pure alcuni giudici della Penisola, che i benefici dei vaccini Covid sarebbero comunque superiori alla possibilità di effetti collaterali. Anche per questo, in diversi casi, hanno respinto il ricorso dei lavoratori che hanno perso il posto perché si sono rifiutati si sottoporsi al ciclo vaccinale.
Datori di lavoro di dipendenti no-vax li costringono a restare a casa senza stipendio. I giudici danno loro ragione più volte nel corso dello scorso anno.
Il 24 marzo 2021 il giudice di Belluno, Anna Travia, respinse i ricorsi di 2 infermieri e 8 operatori sociosanitari che avevano rifiutato di sottoporsi alla somministrazione della dose. Erano tutti dipendenti di due case di riposo della zona e hanno dovuto usufruire di ferie forzate.
Il medico del lavoro li aveva poi visitati e dichiarati “inidonei al servizio”. A questo punto erano stati allontanati e lo stipendio è stato sospeso.
I no vax avevano quidni fatto ricorso in Tribunale sostenendo che la Costituzione dà libertà di scelta vaccinale.
Il giudice però ha sottolineato che "è ampiamente nota l'efficacia del vaccino nell'impedire l'evoluzione negativa della patologia causata dal virus, come si evince dal drastico calo dei decessi fra le categorie che hanno potuto usufruire delle dosi, quali il personale sanitario, gli ospiti delle Rsa e i cittadini di Israele dove il vaccino è stato somministrato a milioni di individui".
Ha spiegato anche, nello stesso provvedimento, che “la permanenza dei ricorrenti nel luogo di lavoro comporterebbe per il datore di lavoro la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c. il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti”.
Lo stesso ha deciso il Tribunale di Modena, il 29 luglio 2021, che ha sancito che “chi è a contatto con il pubblico o in spazi ridotti accanto ai colleghi può essere sospeso dal lavoro e dalla retribuzione in caso di mancata vaccinazione”. Due fisioterapiste, assunte da una cooperativa di Modena, avevano presentato ricorso e lo hanno perso.
“Il datore di lavoro – scrive il giudice - si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo, ai sensi dell’articolo 2087 del Codice civile, di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori”.
La direttiva europea che, nel giugno 2020, ha incluso il Covid tra gli agenti biologici contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro, ha supportato la decisione del Tribunale di Modena. Il datore di lavoro ha quindi il dovere di tutelare il personale anche dal rischio coronavirus, “contro il quale la mascherina non basta come misura di protezione”.
Il rifiuto del vaccino anti - Covid secondo il magistrato “non può comportare sanzioni disciplinari, ma può avere delle conseguenze per quanto riguarda la valutazione oggettiva dell’idoneità alla mansione del dipendente”.
È insussistente, sempre secondo il giudice di Modena, il ‘periculum in mora’: il ricorrente infatti è tenuto ad allegare e provare circostanze (dalle quali emerga che la perdita del posto di lavoro o la mancata assunzione – e quindi la conseguente perdita (o mancata acquisizione), della retribuzione - possa configurarsi come fonte di pregiudizio irreparabile. Così da permettere alla controparte l’esercizio di una effettiva difesa ed al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile”.
La perdita della retribuzione, quindi, non causa comunque un danno imminente, visto che si tratta di un “danno risarcibile a posteriori”.
Anche i dipendenti scolastici che hanno ultimamente presentato un ricorso al Tar del Lazio devono rinunciare a una soluzione facile. Secondo i giudici amministrativi possono infatti trovare un altro lavoro.
Gli operatori scolastici hanno impugnato la nota 1889 del 7 dicembre 2021 che introduce dal 15 dicembre l’obbligo vaccinale per il personale della scuola e l’informativa sui dati personali. Quest’ultima prevede che i dati relativi allo stato vaccinale saranno custoditi nella banca dati del SIDI.
Per il Tar non ci sarebbe alcuna lesione dei diritti dei ricorrenti. I due provvedimenti impugnati forniscono, secondo i giudici, le modalità operative relative alla fonte legislativa che ha previsto l’obbligo vaccinale.
Il danno che lamentavano per la sospensione dal diritto allo svolgimento della propria attività lavorativa avrebbe, secondo il Tar: “natura meramente patrimoniale”. Inoltre sarebbe “delimitato ad un definito e ridotto periodo temporale” previsto dalla legge: non oltre 6 mesi. I giudici scrissero anche che “potrebbe anche risultare ridotto o azzerato dallo svolgimento di altra attività lavorativa fonte di reddito. Non essendo impedito tout court ai soggetti non vaccinati di lavorare”.
Questa riflessione non varrebbe ora per gli over 50 che hanno ora l’obbligo vaccinale. Dal 15 febbraio 2022, infatti, tutti i lavoratori over 50, indipendentemente dal settore in cui operano e dalla tipologia di attività che svolgono, dovranno possedere il super green pass per accedere al proprio luogo di lavoro.
L’obbligo del certificato verde era scattato già dal 15 ottobre scorso, per accedere a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati.
L’ONA - Osservatorio Nazionale Amianto, attraverso il suo presidente, l’avvocato Ezio Bonanni, fornisce assistenza tecnica, medica e legale alle vittime di amianto e alle loro famiglie e alle vittime del dovere. Grazie anche al lavoro dell'ONA i medici che nel primo anno della pandemia hanno perso la vita a causa del Covid sono stati riconosciuti vittime del dovere.
Ora gli esperti e i professionisti dell'ONA sono pronti ad assistere anche chi scegliendo di non vaccinarsi è stato sospeso dal lavoro.
Per questo l'ONA ha costituito uno specifico strumento on-line di assistenza. Un servizio che risponderà anche alle domande a quelle persone che ritengono di aver avuto effetti collaterali a causa del vaccino Covid.
L'amianto, nonostante la Legge 257/1992 lo abbia messo la bando, continua a mietere vittime. I morti per esposizione all'amianto sono, infatti in crescita come si può leggere nell'ultima pubblicazione del presidente dell'ONA, l'avvocato Ezio Bonanni: "Il Libro bianco delle morti di amianto in Italia - Edizione 2022". I dati relativi al mesotelioma sono anche disponibili sul VII Rapporto ReNaM dell'Inail del 2021.
L'ONA ha ideato anche una App apposita per permettere ai cittadini di segnalare i siti ancora contaminati.