A quali tipi di risorse finanziarie possono accedere i malati di mesotelioma? La nostra guida ONA aiuterà a muoversi nel mare magnum della burocrazia e a definire le risorse finanziarie utili per i pazienti affetti da mesotelioma.
Chi si ammala di mesotelioma, una terribile forma di cancro dovuta all’esposizione all’amianto, deve affrontare mille tribolazioni. La malattia ha una prognosi infausta e le aspettative di sopravvivenza sono molto basse, dato che questo tipo di tumore cresce molto rapidamente.
Lavorare risulta impossibile, i costi per le spese mediche e legali sono elevatissimi e in alcuni casi non sono coperti da piani assicurativi. Se si aggiungono i costi sostenuti dai familiari dei pazienti ricoverati in ospedali fuori sede, capiamo bene che il dramma andrà a incidere pesantemente anche nella vita di terze persone. Cosa fare?
Come accennato, il mesotelioma si sviluppa a seguito dell’esposizione alle fibre di amianto, solitamente in ambito lavorativo. Dalla sua messa al bando con la legge 257 del 1992, il minerale è stato vietato. Tuttavia, visti i lunghi tempi di latenza della malattia, fra l’esplosione e l’insorgenza del cancro possono passare moltissimi anni.
Nel caso in cui si riscontri una evidente negligenza da parte del datore di lavoro, che ha taciuto la presenza della fibra o non abbia messo in sicurezza i dipendenti dal pericoloso patogeno, gli ammalti possono chiedere e ottenere un risarcimento.
L’Osservatorio Nazionale Amianto, presieduto dall’Avv. Ezio Bonanni, uno dei massimi esperti in materia, garantisce assistenza a chi ne faccia richiesta. Rivolgersi a un legale altamente specializzato è importante non solo per ottenere giustizia singolarmente, ma per portare avanti una battaglia civile a tutela della comunità. Oltretutto, i risarcimenti vanno a beneficio anche ai familiari e agli eredi delle vittime. Ma essendo una materia assai specifica, ribadiamo l’importanza di affidarsi alle persone giuste.
Con la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge di stabilità 2008- Articolo 1 comma 241-246) è stato istituito presso l'INAIL il Fondo per le vittime dell’amianto.
La Legge prevede che il finanziamento del Fondo sia a carico, per tre quarti, del bilancio dello Stato e, per un quarto, delle imprese, attraverso una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori di attività che hanno comportato una maggiore esposizione all’amianto e alla fibra ‘fiberfrax’ (ai sensi dell’art. 85 del Testo Unico e successive modifiche ed integrazioni). Per ottenere la prestazione, l’inabilità o la ridotta capacità lavorativa deve essere pari o superiore al 16%.
L’art.1, comma 116, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha esteso le prestazioni del Fondo, in via sperimentale, ai malati affetti da mesotelioma riconducibile a esposizione ambientale o familiare all’amianto, nel caso di decesso dell’assicurato.
Il DIM 12 gennaio 2011, n. 30, (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 72 del 29 marzo 2011), costituisce il Regolamento del Fondo per le vittime dell’amianto.
L’articolo 1, comma 278, della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha istituito il Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto correlate con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
Per gli eredi è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale.
La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha reso stabili tali benefici.
All’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter del Decreto Infrastrutture convertito (DL 121/2021) spunta anche il rifinanziamento Fondo per le vittime dell’amianto. Esso ammonta a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2030, a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, istituito dall’articolo 1, comma 278, della legge n. 208/2015.
La Legge di bilancio per l’anno 2021 (legge 30 dicembre 2020, n.178) all’articolo 1 commi da 356 a 359, ha modificato la disciplina.
Dal 1° gennaio 2021, la prestazione aggiuntiva alla rendita è stata “stabilizzata” nella misura complessiva del 15% della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva viene corrisposta mensilmente insieme al rateo di rendita. Dalla stessa data, anche la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma e dei loro eredi è stata “stabilizzata”, così come il suo ammontare, fissato a euro 10.000.
Il finanziamento ha esteso l’ambito dei soggetti che possono avvalersi delle risorse finanziarie del Fondo. I soggetti inclusi, sono le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi ad oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto correlate.
Sul sito INAIL si legge che:
In questi casi, l’interessato può presentare ricorso amministrativo. La contestazione tuttavia non può riguardare gli elementi che sono alla base del diritto alla prestazione principale, come ad esempio: diritto alla rendita, grado di inabilità, riconoscimento della patologia asbesto correlata e del relativo agente causale.
Il ricorso deve essere motivato e supportato da documentazione che ne dimostri la legittimità. Si può inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o brevi manu direttamente presso le competenti Strutture Territoriali INAIL. In quest’ultimo caso, è opportuno pretendere una ricevuta di avvenuta consegna.
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla scadenza prevista per ciascun pagamento (acconti, conguagli e altri importi). Sempre nel sito INAIL si legge che “nel caso di ricorso avverso la misura della prestazione erogata, il termine decorre dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento di pagamento”.
Se il ricorso viene respinto o in caso di mancata risposta entro 60 giorni, l’assicurato può presentare un ricorso giudiziario alla Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale territorialmente competente entro il termine di prescrizione del diritto alla prestazione.
Il diritto alla prestazione aggiuntiva del Fondo va in prescrizione dopo dieci anni dalla data dell’entrata in vigore del Regolamento (13 aprile 2011) per le rendite costituite precedentemente.
Per le rendite costituite successivamente al Regolamento, il termine decennale decorre dalla data di costituzione della rendita.
Al contrario, il diritto a ottenere una differente misura della prestazione aggiuntiva (acconti, conguagli e ogni altro pagamento a carico del Fondo) si prescrive allo scadere dei cinque anni dalla data in cui l'INAIL ha informato l’interessato del provvedimento che decreta il pagamento.
Fonti
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