In questa guida parliamo di risarcimento dei danni nel penale. Vediamo come funziona il risarcimento e quali sono i danni risarcibili in caso di un reato che viene sanzionato con delle pene dal codice penale.
L'Avvocato Ezio Bonanni e il suo studio legale offrono assistenza legale gratuita alle vittime di reato per il risarcimento integrale dei danni subiti, sia per quanto riguarda la responsabilità civile che quella penale. In particolare, Bonanni si batte da decenni nella lotta contro l'amianto in Italia ed è protagonista dei processi Eternit.
Il diritto penale si basa sul concetto di tassatività della fattispecie penale incriminatrice, che impone il divieto di determinate condotte. In alcuni reati, quelli previsti dal codice penale, è possibile punirne la violazione con una pena, sacrificando così un interesse fondamentale, come per esempio quello della libertà personale. Tuttavia, oltre alla pena, nel contesto penale esiste anche l'obbligo di risarcire il danno causato.
Nel caso di un reato e di un procedimento penale, è possibile costituirsi parte civile e richiedere il risarcimento del danno. La disciplina del risarcimento del danno nel diritto penale è regolata dall'articolo 185 del codice penale e dall'articolo 76 del codice di procedura penale. In alcuni casi, è possibile citare in giudizio il responsabile civile per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal reato.
Le relazioni tra azione civile nel processo penale e azione civile ordinaria sono regolate dall'articolo 75 del codice di procedura penale. Quindi è possibile agire, sia in sede civile, che in sede penale, ove il fatto costituisca reato, e sia in corso un procedimento.
Ogni reato obbliga alle restituzioni e al risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, che da esso derivi.
Il risarcimento del danno nel contesto penale è una categoria unitaria che comprende il ripristino e il risarcimento di tutte le conseguenze del reato, comprensiva del defalco e del ristoro di ogni conseguenza del reato.
Ma cosa si intende per risarcimento del danno? Il risarcimento si riferisce alla riparazione del pregiudizio subito dalla vittima. Può avvenire attraverso il pagamento di una somma di denaro equivalente al danno subito (risarcimento integrale) o con carattere compensativo.
La restituzione, invece, è un aspetto tipico del diritto penale e consiste nel ripristino della situazione precedente la commissione del reato. Può comprendere la restituzione fisica o simbolica di oggetti sottratti a causa del reato o il ripristino materiale delle condizioni precedenti la commissione del reato.
La vittima può richiedere una consulenza legale gratuita all'Avvocato Ezio Bonanni per comprendere i propri diritti e le proprie ragioni, anche in caso di procedimento penale.
Oltre ai reati specifici, come quelli contemplati nel D.L.vo 81/2008, esistono anche diritti risarcitori secondo l'articolo 2087 del codice civile. Questi diritti devono essere fatti valere nei confronti del datore di lavoro, che sia una società o un'impresa individuale. In questi casi si prescinde dalla responsabilità penale. Il risarcimento è dovuto sempre e comunque, defalcando l’indennizzo INAIL. Ciò si applica anche alle prestazioni per causa di servizio, come l'equo indennizzo.
Nella responsabilità civile, disciplinata dall'articolo 2043 del codice civile, si prevede il risarcimento del danno causato dalla violazione del dovere di non ledere gli interessi altrui. Tale risarcimento riguarda sia il danno patrimoniale, che consiste nella diminuzione del patrimonio e comprende il danno emergente (spese effettivamente sostenute) e il lucro cessante (perdita di opportunità), sia il danno non patrimoniale, che riguarda la lesione di interessi costituzionalmente protetti.
L’art. 2043 C.c., norma quindi la responsabilità aquiliana (o extracontrattuale), cioè la responsabilità per violazione del dovere di neminem laedere. Essa norma il risarcimento per un danno nella convivenza tra individui della società che non sono legati da obblighi e vincoli contrattuali (in quel caso si parla infatti di responsabilità contrattuale).
In caso di reato e conseguente procedimento penale, è possibile costituirsi parte civile e ottenere un risarcimento dei danni.
Il risarcimento dei danni è regolato nel campo del diritto penale dall'articolo 185 del codice penale e dall'articolo 76 del codice di procedura penale.
I rapporti tra azione civile nel processo penale e procedimento ordinario sono disciplinati dall'articolo 75 del codice di procedura penale. Pertanto, è possibile agire sia in sede civile che in sede penale quando un fatto costituisce un reato e vi è un procedimento in corso.
Tutti i reati, integrando un delitto, o una contravvenzione, provocano danni alla persona offesa. In alcuni casi la persona offesa da reato non coincide con il danneggiato. Oppure il reato può provocare danni anche a chi non è persona offesa del reato. Si pensi all’infortunio sul lavoro mortale: provoca danno ai familiari della vittima, anche se la persona offesa del reato di omicidio colposo è il deceduto.
Tutti i reati costituiscono un illecito anche dal punto di vista civilistico. Ciò non sempre, perchè ci potrebbero essere dei reati che non provocano dei danni di natura materiale o morale. Si pensi al possesso di chiavi alterate che è reato senza danno. Il furto invece è un reato con danno immanente. In ogni caso, in quasi tutte le occasioni, i reati provocano dei danni, e quindi si pone il tema del risarcimento del danno nel penale.
Tutti i reati, che siano delitti o contravvenzioni, causano danni alla persona offesa. In alcuni casi, la persona offesa dal reato non coincide con il danneggiato, o il reato può causare danni anche a chi non è direttamente coinvolto come persona offesa dal reato. Ad esempio, in caso di un incidente mortale sul lavoro, si verificano danni anche per i familiari della vittima, sebbene la persona offesa del reato di omicidio colposo sia il defunto.
Il danno risarcibile comprende sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali. La normativa civile prevede il risarcimento integrale dei danni per la vittima di un atto ingiusto.
E poi ci sono i reati con danno consequenziale, ovvero un danno esterno rispetto al fatto criminoso dal quale deriva solo in via indiretta (perdite patrimoniali).
Il danno patrimoniale consiste nella diminuzione del patrimonio e può essere suddiviso in danno emergente e lucro cessante.
Il danno non patrimoniale riguarda la persona stessa e può includere il danno biologico, morale o esistenziale, nonché qualsiasi lesione di un interesse costituzionalmente protetto.
La costituzione di parte civile nel processo penale consente al danneggiato e ai suoi successori di essere coinvolti nel procedimento penale a carico dell'autore del reato o del responsabile civile. In questo modo, è possibile richiedere un risarcimento una volta che l'autore del reato sia stato eventualmente condannato. Durante il dibattimento, solo l'accusa pubblica rappresentata dal Pubblico Ministero avanzarà richieste punitive.
il diritto penale prevede diverse forme di condotte riparatorie e di restituzione. È possibile ottenere sconti significativi o, in alcuni casi, la sospensione della pena se l'autore del reato risarcisce prontamente la vittima, anche senza un accertamento di responsabilità nel processo.
La riparazione penalistica ha una funzione ancora non del tutto chiara, poiché in alcuni istituti riparatori il legislatore non specifica chiaramente il risarcimento richiesto.
L’art.62, comma 6, C.p recita infatti che: chi commette un reato, ma prima del giudizio si adopera a riparare interamente il danno, si vede riconosciuta la circostanza attenuante de qua, con una diminuzione della sanzione comminata fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato base.
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire meglio come funziona la riparazione penalistica e qual è la sua funzione. Tale funzione è lungi dall’essere chiara, perché in alcuni istituti riparatori il legislatore non comunica chiaramente il quantum riparatorio.
Secondo la formulazione legislativa vi è una duplice modalità di configurazione dell’attenuante. Da un lato è l’integrale riparazione del danno avvenuta per restituzione o per risarcimento prima del giudizio. Dall’altro, si riduce la pena a fronte di condotte che si risolvano in spontanee ed efficaci attività del reo, volte a elidere o ad attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Da un lato l’accento va quindi sul lato patrimoniale dell’integralità della riparazione, dall’altro sulla spontaneità dell’attivazione del reo. Secondo la giurisprudenza il primo caso andrebbe riferito ai reati causativi di un danno patrimoniale in senso stretto, mentre il secondo caso afferirebbe ai soli danni a carattere non patrimoniale.
Infatti, per esempio, in caso di copertura assicurativa che ristora la vittima del danno, soprattutto nei casi in cui la copertura è obbligatoria e prevista dalla legge, è revocata in dubbio la possibilità di concedere il beneficio ex art.62, comma 6, C.p. al reo.
La questione della funzione della riparazione penalistica non è risolta in via definitiva. Manca infatti, come detto più su, una chiara indicazione legislativa.
Questo problema si manifesta particolarmente in rapporto alla sospensione condizionale della pena normata dall’art.163 C.p. La norma prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna per un periodo non superiore a due anni, il giudice possa ordinare che l’esecuzione della pena resti sospesa per un tempo pari a cinque anni se la condanna è intervenuta per delitto; due, in caso di contravvenzione.
In combinato disposto con l’art.165 C.p., consente al giudice di subordinare la sospensione all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, ovvero al pagamento di una somma determinata a titolo di risarcimento del danno o provvisionale.
Nel dettato dell’art.165 C.p. il legislatore omette però ogni riferimento all’integralità del risarcimento. Il quarto comma dell’art.163 C.p. esplicita una diversa ipotesi di sospensione condizionale della pena (breve), subordinata all’intervenuta riparazione integrale del danno, antecedente la sentenza di primo grado.
Il legislatore utilizza qui il termine “interamente”, alimentando il dubbio che dove non lo utilizzi si riferisca invece a forme e modulazioni diverse dal risarcimento integrale del danno.
Non è chiaro dunque se quindi il danneggiato debba ottenere il danno differenziale attraverso successivo processo civile.
In conclusione, il risarcimento del danno nel contesto penale avviene attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale. La vittima può richiedere un risarcimento economico se viene dimostrato l'elemento di responsabilità dell'autore del reato. Tuttavia, l'effettivo ottenimento del risarcimento dipende dalle capacità economiche dell'autore del reato e dalle decisioni del giudice.