Il danno tanatologico può essere definito come il danno conseguente alla sofferenza patita dal defunto prima di morire, a causa delle lesioni fisiche derivanti da un’azione illecita compiuta da terzi.
Le vittime che subiscono un pregiudizio hanno diritto al risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, morale, esistenziale e catastrofale). Per esempio possono farne richiesta anche coloro che sono stati esposti a sostanze cancerogene, come l'amianto.
Infatti, come conferma anche l'ultima monografia IARC, le fibre di asbesto, se inalate o ingerite, provocano processi infiammatori e portano all'insorgere di gravi patologie asbesto correlate. Per questo è importante evitare ogni esposizione.
Purtroppo i materiali in amianto sono ancora diffusi in edifici privati e pubblici, come denuncia "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia - Ed. 2022". Perciò è necessario che ogni cittadino segnali la presenza di siti contaminati attraverso l'App Amianto.
Chiarisce tutti gli aspetti inerenti alla tutela risarcitoria, soprattutto per quanto riguarda le vittime di amianto, il libro dell’Avv. Ezio Bonanni “Il danno da amianto-Profili risarcitori e tutela medico-legale“.
Il danno tanatologico è un danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.) chiamato anche danno da perdita della vita.
Il bene vita, sebbene non sia espressamente menzionato nella Costituzione italiana, è considerato un bene giuridico inviolabile riconoscimento nella categoria dei diritti inviolabili dell’art. 2 della Costituzione. Inoltre è tutelato dall’art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani.
Si può parlare di danno tanatologico in caso di decesso avvenuto senza apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte. In questo modo si può presumere che la morte sia esclusivamente effetto della lesione subita, escludendo altre eventuali ragioni per il decesso.
Questa tipologia di pregiudizio non è universalmente accettata nel suo principio costitutivo e nei suoi effetti civili, soprattutto ai fini del risarcimento. Infatti l’orientamento maggioritario non condivide l’esistenza del danno tanatologico, in quanto mancherebbe un titolare del diritto al risarcimento, dato che il soggetto leso è deceduto e il diritto al ristoro non sarebbe trasmissibile agli eredi.
L’evento morte causato da una condotta illecita di terzi è generalmente idoneo ad arrecare un danno alla sfera giuridica della vittima e dei suoi parenti.
Inoltre la giurisprudenza distringue due tipologie di pregiudizio:
I superstiti del defunto potranno quindi agire in giudizio non solo iure proprio per i danni direttamente sofferti, ma anche iure hereditatis per quelli patiti dal coniuge in vita, poi trasmessi agli eredi con la morte.
Tuttavia, riguardo il risarcimento del danno tanatologico, la trasmissibilità agli eredi è particolarmente discussa. La giurisprudenza sembra però escludere la risarcibilità del danno tanatologico. Infatti, essendo il bene vita fruibile solo dal titolare, esso è insuscettibile di essere liquidato per equivalente. Pertanto, qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo breve tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico.
Questa posizione è confermata da Cassazione civile sez. un., sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015: “nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni non può essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. Se, infatti, è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita".
Al contrario, Cassazione civile, sentenza n. 15706 del 2 luglio 2010 dichiara che la lesione dell'integrità fisica con esito letale è configurabile come danno risarcibile agli eredi solo se sia trascorso un lasso di tempo apprezzabile tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte.
Per la quantificazione del danno tanatologico è possibile far riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano. Queste, infatti, sono inerenti al risarcimento del danno non patrimoniale.
Il risarcimento è calcolato in base a determinati parametri:
Gli importi stabiliti devono poi essere integrati con un’opportuna personalizzazione del danno, che faccia riferimento al caso concreto. Si deve quindi tener conto delle effettive sofferenze patite dalla vittima, compresa la dimensione temporale e la gravità dell’illecito da cui deriva la morte.
Per quanto riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la richiesta va inviata per la prima volta entro il termine massimo di 14 anni, salvo che si tratti di una sentenza penale passata in giudicato. Il termine diventa 36 anni in caso di omicidio stradale plurimo aggravato da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.
L'Avv. Bonanni è il presidente dell'ONA - Osservatorio Nazionale Amianto. Insieme si occupano della tutela dei diritti di tutte le vittime.
Grazie al team di avvocati esperti è possibile ottenere una prima consulenza legale. Così si può tutelare il proprio diritto al risarcimento danni, ai benefici contributivi e alle prestazioni assistenziali.
Le vittime possono fare domanda per indennizzo o rendita INAIL e per il prepensionamento. Infine possono richiedere le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, il riconoscimento dello status di Vittima del dovere, della causa di servizio, della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.
Richiedi l'assistenza chiamando il numero verde 800 034 294 o compilando il form sottostante.