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Danno patrimoniale: come ottenere il risarcimento

Il danno patrimoniale è il pregiudizio economico che colpisce il danneggiato, provocandogli un impoverimento. Hanno diritto al risarcimento del danno patrimoniale tutte le vittime di esposizione ad agenti cancerogeni, come l'amianto.

Infatti, come conferma anche l'ultima monografia IARC, le fibre di asbesto, se inalate o ingerite, provocano processi infiammatori e portano all'insorgere di gravi patologie asbesto correlate.

Perciò coloro che subiscono un danno dovuto all'esposizione a questo pericoloso cancerogeno hanno diritto a richiedere un ristoro di tutti i danni. Il risarcimento danni è previsto nell’ordinamento giuridico italiano dall’art. 2043 del codice civile:

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

danno patrimoniale

Che cosa significa danno patrimoniale?

Il risarcimento del danno patrimoniale è un compenso che risarcisce la lesione di un interesse patrimoniale.

La condotta che ha causato il danno può essere di natura contrattuale o extracontrattuale. Quest'ultimo, in particolare, riguarda un comportamento che lede la convivenza tra individui della società civile, ma che è al di fuori di un contratto.

In entrambi i casi, per far sì che sussista l’obbligo di risarcimento del danno, è necessario che ci sia un nesso causale tra la condotta illecita e il danno provocato. Questo vuol dire che il soggetto che ha commesso l’illecito è responsabile dell’obbligo risarcitorio solo se la sua condotta è ricollegabile causalmente all’evento dannoso.

Perciò, per ottenere il risarcimento dei danni come quelli patrimoniali, è indispensabile che il nesso:

  • sussista tra comportamento ed evento, affinché possa configurarsi a monte una responsabilità, in termini di causalità materiale;
  • consenta l’imputazione delle singole conseguenze dannose, in termini di causalità giuridica.

Per approfondire la tutela risarcitoria è possibile consultare il testo dell’Avv. Bonanni “Il danno da amianto-Profili risarcitori e tutela medico-legale“.

Il danno patrimoniale, pur essendo unitario, è formato da due componenti. Infatti il danno patrimoniale può consistere sia in una diminuzione del patrimonio (danno emergente) e sia nel mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (lucro cessante).

Risarcimento per la perdita della capacità lavorativa

Il ristoro del danno patrimoniale comprende anche la perdita della capacità lavorativa. Questa si distingue in:

  • generica, che riguarda un danno non patrimoniale determinato dalla difficoltà a esercitare un’occupazione lavorativa astrattamente intesa;
  • specifica, cioè un danno patrimoniale consistente nella difficoltà di continuare a svolgere concretamente il proprio lavoro e da cui scaturisce il danno futuro da lucro cessante.

In caso di danno da perdita della capacità di lavoro, il risarcimento è liquidato con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Inoltre, secondo la Corte di Cassazione con l’ordinanza 26 maggio 2020, n. 9682, anche il soggetto non percettore di reddito, come una casalinga o uno studente, ha diritto al ristoro del danno patrimoniale relativo alla perdita della capacità di lavoro.

Per valutare il danno futuro, il giudice deve accertare se la vittima, senza l’incidente, avrebbe trovato un lavoro adatto al proprio profilo professionale e se i postumi dell'infortunio le consentano lo svolgimento del suddetto lavoro.

"Il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato, va liquidato stabilendo (con equo apprezzamento delle circostanze del caso, ex art. 2056 c.c.) se:

  • possa ritenersi che la vittima, se fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale;
  • i postumi residuati all'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale della vittima".

Danno patrimoniale: danno emergente

Il danno emergente è un danno attuale e immediato che si realizza con la diminuzione delle sostanze patrimoniali provocata dall’illecito. Perciò consiste nella perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore.

Quindi la vittima può richiedere il risarcimento del danno emergente se ha subito:

  • disvalore economico provocato dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore;
  • spese sostenute per rimuovere inesattezze della prestazione;
  • temporanea impossibilità di godere del bene;
  • danni provocati alla persona o ai beni del creditore.

Occorre precisare che, ai fini risarcitori, il danno emergente si manifesta con una perdita di utilità già presente nel patrimonio del danneggiato.

Il risarcimento è per via equivalente. Ciò vuol dire che sarà attribuita al danneggiato una somma di denaro, il cui scopo è quello di compensare il valore del bene distrutto, senza, però, ripristinare la situazione antecedente all’accadimento.

In alternativa il risarcimento può essere in forma specifica. In questo caso il danneggiato ottiene la reintegra del bene della vita distrutto o della situazione giuridica lesa, in modo tale che venga ripristinata la situazione preesistente all’atto illecito.

Risarcimento danno patrimoniale: lucro cessante

Un'altra componente del danno patrimoniale è il lucro cessante. Questo termine indica il mancato guadagno patrimoniale provocato dall’inadempimento o dall’illecito. Quindi, a differenza del danno emergente, il lucro cessante attiene a una ricchezza non ancora inglobata nel patrimonio del danneggiato, ma che si sarebbe ragionevolmente prodotta senza il verificarsi dell’evento dannoso

Il risarcimento del lucro cessante è riconosciuto solo nel caso in cui ci sia la certezza della sua concreta esistenza, da fornire con prova “rigorosa”. Ciò è stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.23304, 8 novembre 2007:

Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell’id quod plerumque accidit connesso all’illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità“.

Perciò, ai fini del risarcimento del danno da mancato guadagno, il danneggiato deve dimostrare gli elementi costitutivi del danno e la sua diretta consequenzialità rispetto all’inadempimento e all’illecito (nesso causale) e il quantum debeatur.

L’onere della prova cambia a seconda della tipologia di responsabilità:

  • se contrattuale (art. 1218 c.c.), spetta al debitore dimostrare che l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
  • nel caso di extracontrattuale (art. 2043 c.c.), l’onus probandi del pregiudizio subito incombe sul danneggiato.

Come calcolare il risarcimento del lucro cessante?

Mentre il risarcimento del danno emergente è semplice da determinare, il mancato guadagno è di più difficile indicazione. Infatti il lucro cessante è il guadagno che il soggetto colpito dall’illecito avrebbe potuto conseguire e che, invece, a causa dell’evento dannoso sofferto, non ha potuto realizzare.

Perciò la quantificazione del mancato guadagno non può essere accertata, differentemente da quella relativa al danno emergente. La liquidazione del danno da mancato guadagno richiede un rigoroso giudizio di probabilità. Ai sensi dell’art. 2056, secondo comma, c.c., il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Si precisa, però, che il ristoro del lucro cessante non sussiste se il guadagno è meramente ipotetico (Cass. 7647/1994) e vanno detratti gli eventuali vantaggi ottenuti dal creditore (compensatio lucri cum damno).

Inoltre la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con la sentenza 19 maggio – 28 giugno 2011 n. 14278, ha precisato che, quando, per varie cause, il soggetto leso non sia nelle condizioni di provare il reddito o di produrlo a causa dell’età, della disoccupazione, della cassa integrazione o degli studi intrapresi o è in corso di perfezionamento, è adottabile il parametro equitativo del triplo della pensione sociale.

Servizio di assistenza legale per le vittime

L'Avv. Ezio Bonanni è il presidente dell'ONA - Osservatorio Nazionale Amianto. Insieme si occupano della tutela dei diritti e della salute di tutte le vittime, soprattutto di coloro che sono esposti ad amianto.

Infatti l'asbesto è ancora molto presente sul nostro territorio nazionale, come denuncia l'Avvocato in "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia-Ed.2022". Per questo l'ONA ha istituito l'APP Amianto. In questo modo ogni cittadino può segnalare siti a rischio amianto e agevolare la mappatura e la bonifica.

Grazie al team di avvocati specializzati è possibile ottenere una prima consulenza legale per avviare una causa risarcimento danni. Inoltre le vittime di amianto hanno diritto a benefici contributivi, indennizzo o rendita INAIL e prepensionamento. Infine possono fare richiesta per ottenere le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto e il riconoscimento dello status di Vittima del dovere.

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