Il danno non patrimoniale è un danno che è diretta conseguenza di un illecito che causa sofferenza psico-fisica alla persona. Hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale tutte le vittime di esposizione ad agenti cancerogeni, come l'amianto.
Infatti, come conferma anche l'ultima monografia IARC, le fibre di asbesto, se inalate o ingerite, provocano processi infiammatori e portano all'insorgere di gravi patologie asbesto correlate.
Perciò coloro che subiscono un danno dovuto all'esposizione a questo pericoloso cancerogeno hanno diritto a richiedere un ristoro di tutti i danni. Il risarcimento danni è previsto nell’ordinamento giuridico italiano dall’art. 2043 del codice civile:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Tuttavia il ristoro dei danni è previsto solo in caso si dimostri il nesso causale tra la condotta illecita e il danno provocato. Deve essere quindi dimostrato che il danno subito è diretta conseguenza dell’illecito.
In più, un danno è considerato giuridicamente rilevante quando:
I danni subiti dalla vittima possono essere di due tipi: danni che ledono il patrimonio (danni patrimoniali) e che ledono la persona (danni non patrimoniali).
Nello specifico il danno non patrimoniale può essere definito come la lesione di un interesse protetto dall’ordinamento e avente a oggetto utilità per le quali non sussiste un mercato.
"La categoria del danno non patrimoniale attiene ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore scambio" (Cass. Sez. Un. n. 26972/2008).
Nel nostro ordinamento il danno non patrimoniale è risarcibile solo in determinati casi:
Inoltre la lesione, per essere risarcita, deve superare la soglia minima di tollerabilità. Ciò impone il dovere di solidarietà (art. 2 della Costituzione) e di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza. Infine il danno non deve essere futile e non consistere in meri disagi o fastidi (Cass. n. 26972/2008; n. 4053/2009).
La tutela risarcitoria è una materia complessa. Chiarisce le principali linee guida la pubblicazione dell’Avv. Bonanni “Il danno da amianto-Profili risarcitori e tutela medico-legale“.
Il danno non patrimoniale è una categoria ampia che comprende, al suo interno, tipologie specifiche di danno. Queste varie componenti non rappresentano voci distinte e autonome ma sono solo di natura descrittiva. Insieme costituiscono un pregiudizio unitario. Questo è un aspetto fondamentale per stabilire il valore del risarcimento ed evitare duplicazioni nel ristoro del danno.
"Seppure il danno non patrimoniale abbia una natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva, quando ricorrano cumulativamente, occorre tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Tuttavia il giudice ha l'obbligo di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione" (Cass. n. 21716/2013; n. 1361/2014; S.U. n. 26972/2008).
Il pregiudizio non patrimoniale è formato dal danno:
“La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l’intero pregiudizio a prescindere dai nomina iuris dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno biologico e del danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile“ (Cass. Civ., Sez. lav., sent. 15/01/2014, n. 687).
Il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale avviene quindi attraverso la liquidazione di una somma di denaro convenzionalmente ritenuta rappresentativa e ristoratoria, secondo criteri razionalmente condivisibili, delle utilità perdute. Infatti “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa“ (art. 1226 c.c.).
Per quantificare il danno, il giudice ricorre al criterio di “equità”, cioè definisce una somma che, in base al proprio giudizio, si deve ritenere congrua. La determinazione dell’equivalente pecuniario, per poter risultare “giusta”, deve:
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12408 del 2011, ha individuato nella Tabella del Tribunale di Milano un generale “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono“.
Il valore previsto nelle Tabelle di Milano si basa sulla percentuale di grado invalidante riconosciuto e sull’età della vittima. L’entità degli importi dovuti deve essere calcolata sempre su base equitativa con personalizzazione (artt. 1226 e 2056 c.c.).
Sulla personalizzazione del danno si è espressa la Cassazione Civile, Sez. III, con sentenza n. 5691 del 23 marzo del 2016. In questa occasione, la Corte ha specificato che la quantificazione dei danni morali in una frazione del biologico non ne esclude una misurazione superiore a quanto stabilito dalle Tabelle del Tribunale di Milano.
L'Avv. Ezio Bonanni è il presidente dell'ONA - Osservatorio Nazionale Amianto. Insieme si occupano della tutela dei diritti e della salute di tutte le vittime, soprattutto di coloro che sono esposti ad amianto.
Purtroppo la presenza di asbesto è ancora diffusa in molti edifici privati e pubblici, come denuncia "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia - Ed.2022". Per questo l'ONA ha istituito l'APP Amianto. In questo modo ogni cittadino può segnalare siti a rischio amianto e agevolare la mappatura e la bonifica.
Grazie al team di avvocati specializzati è possibile ottenere una prima consulenza legale per avviare una causa risarcimento danni.
Le vittime di amianto hanno diritto a benefici contributivi, indennizzo o rendita INAIL e prepensionamento. Infine possono fare richiesta per ottenere le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto e il riconoscimento dello status di Vittima del dovere. Si può fare domanda anche per ottenere la causa di servizio, la pensione privilegiata e l'equo indennizzo.
Richiedi la tua assistenza chiamando il numero verde 800 034 294 o compilando il form sottostante.