Il danno esistenziale è un danno non patrimoniale che indica un peggioramento della qualità della vita della vittima, causato da un evento lesivo. Ciò che distingue questa categoria è che il pregiudizio coinvolge i valori dell’esistenza del danneggiato.
Tutte le vittime hanno diritto al risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, morale ed esistenziale). Possono farne richiesta anche coloro che sono stati esposti a sostanze cancerogene, come l'amianto.
Infatti, come conferma anche l'ultima monografia IARC, le fibre di asbesto, se inalate o ingerite, provocano processi infiammatori e portano all'insorgere di gravi patologie asbesto correlate.
Data la complessità della tutela risarcitoria, è possibile approfondire l'argomento consultando il libro dell’Avv. Ezio Bonanni “Il danno da amianto-Profili risarcitori e tutela medico-legale“.
Il danno esistenziale consiste nell'alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali propri dell’individuo, all’interno e all’esterno del nucleo familiare, con modificazioni negative delle modalità di espressione e realizzazione della personalità nel mondo esterno.
Infatti, a differenza del danno morale, quello esistenziale ha effetti tangibili, concreti, visibili dall’esterno e comporta l’impossibilità di svolgere attività abituali.
Questo pregiudizio racchiude tutte le lesioni dei valori fondamentali della propria esistenza. Quindi comprende tutto ciò che può provocare forti disagi e alterazioni della personalità nella vittima. Gli effetti negativi si manifestano nella qualità della sua vita sociale e delle sue abitudini personali.
Infatti, secondo la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 2217/2016, il danno esistenziale può essere riconosciuto solo se:
Ciò è ribadito anche dalla sentenza della Cassazione del 11 novembre 2008, n. 26972, la quale chiarisce che qualora "nel danno esistenziale si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c.".
Il pregiudizio esistenziale fa parte del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) ed è risarcibile indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private).
Tuttavia, negli anni, data la sua natura, la giurisprudenza non ha sempre riconosciuto la legittimità del risarcimento del danno esistenziale.
Spetta al danneggiato l’onere di provare in modo tangibile e oggettivamente accertabile il pregiudizio subito. Successivamente, data la soggettività del danno e l’assenza di una normativa unica, sarà compito del giudice valutare, caso per caso, la sussistenza del danno e determinare l’entità del risarcimento.
Per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento, secondo quanto stabilito dalle sentenze di San Martino del 2008, il danno non patrimoniale è unitario. Questo vuol dire che le sue componenti non possono essere risarcite autonomamente.
"Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (esistenziale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacchè quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti” (Cass. n. 10414/2016).
La valutazione del risarcimento avviene per via di equitativa (Cassazione, sentenza n.19963 del 2013) e applica i criteri stabiliti dalle Tabelle del Tribunale di Milano. Tuttavia, circostanze eccezionali consentono al giudice di stabilire un aumento dell’ammontare del risarcimento, tramite la personalizzazione.
L'Avv. Bonanni è il presidente dell'ONA - Osservatorio Nazionale Amianto. Insieme si occupano della tutela dei diritti di tutte le vittime. Assiste in particolar modo le vittime di amianto. L'Avvocato Bonanni ha illustrato il pericolo di essere esposti a questo cancerogeno nella sua pubblicazione "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – Ed.2022". Per questo è importante segnalare, attraverso l'App Amianto, e bonificare i siti contaminati.
Grazie al team di avvocati specializzati è possibile ottenere una prima consulenza legale per avviare una causa risarcimento danni e ottenere ulteriori benefici contributivi e prestazioni assistenziali a cui si ha diritto.
Le vittime possono fare domanda per indennizzo o rendita INAIL e per il prepensionamento. Infine possono ottenere le prestazioni aggiuntive del Fondo Vittime Amianto, il riconoscimento dello status di Vittima del dovere, della causa di servizio, della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.
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