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Ricorso al verbale che nega l'invalidità civile e l'accompagnamento

Se ti è stato negato il riconoscimento di invalidità civile o l'accompagnamento puoi fare ricorso. In questa pagina scopriamo come e perché e perché farsi supportare da un avvocato durante il percorso. Vediamo quali sono tutte le situazioni in cui si può fare ricorso al verbale che nega l'invalidità civile, la pensione di invalidità e l'accompagnamento.

Contro il verbale che nega l'invalidità civile per gli adulti e minori, l'indennità di accompagnamento, la legge 104/1992 per lo status di handicap, l'autismo, la sordità, la cecità ed altre prestazioni assistenziali, infatti, si può sempre fare ricorso.

L'Avvocato Ezio Bonanni è esperto in diritto previdenziale e assiste gli invalidi civili nell'ottenimento di tutte le prestazioni previste dalla legge. Compilando il form alla fine di questa pagina potrete richiedere una consulenza in menrito ai ricorsi in materia di invalidità civile.

Come fare ricorso se la domanda d'invalidità non è stata accolta

Nel caso in cui la domanda d'invalidità civile non viene accolta il ricorso va presentato al Giudice del Lavoro. Questo entro 6 mesi dalla ricezione del verbale in cui la domanda d'invalidità non è stata accolta. Si può fare ricorso contro tutti i verbali inviati e segnatamente: quelli relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, quelli presentati per l'aggravamento dell'invalidità civile e quelli relativi alla visita di revisione.

Ricorso giudiziale contro il verbale della commissione medica

Contro il verbale negativo dell’invalidità ed entro 6 mesi dalla sua ricezione si può presentare ricorso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c. (cosiddetto accertamento tecnico preventivo obbligatorio o A.T.P.) al Tribunale competente di residenza.

Il termine è perentorio: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa. La richiesta di accertamento tecnico preventivo va fatta dal cittadino che intende impugnare un verbale sanitario, prima di dare inizio al contenzioso giudiziale.

L’accertamento viene affidato dal giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU), che viene assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell’Inps.

Una volta terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente. In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile.

Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione.

Quando si può fare un ricordo amministrativo?

Il ricorso amministrativo invece è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca che attengono a requisiti non sanitari (reddito, cittadinanza, residenza).

La presentazione dei ricorsi amministrativi deve avvenire esclusivamente per via telematica:
•    direttamente dal cittadino, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto, utilizzando l’apposita procedura “Ricorsi On Line” disponibile nell’Area Servizi del portale;
•    tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto, attraverso i servizi telematici Inps a loro dedicati.

Ricorso se viene superato il limite di 120 giorni

Con l’articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, il legislatore ha introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Per razionalizzare le procedure contiene i tempi individuando il limite di 120 giorni dalla data della presentazione della domanda all'eventuale diniego o concessione.

In via amministrativa è sicuramente possibile sollecitare l’Istituto, personalmente o tramite il patronato che ha materialmente inoltrato la domanda, a voler fissare la data di convocazione.

In via legale il ricorso è possibile, ma non prima che sia decorso il termine di 120 giorni di cui all'art. 7 della Legge n. 533/1973.

Ricorso per i malati oncologici non convocati a visita

Per quanto riguarda invece i malati oncologici il ricorso è possibile se non vengono convocati a visita entro 15 giorni dalla presentazione della domanda d’invalidità.

La legge n.80/2006, art.6, comma 3 bis, ha introdotto infatti una corsia privilegiata per l'accertamento dell'invalidità civile per i soggetti con patologie oncologiche. L'intero procedimento amministrativo per i malati oncologici dovrà avere una durata non superiore a 15 giorni a partire dalla presentazione della domanda amministrativa d'invalidità civile

Rircorso se viene negata l'indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è una previdenza economica che spetta agli invalidi civilitali da non potersi muovere autonomamente o badare a se stessi per le esigenze quotidiane. L’accompagnamento non viene erogato se l’invalidità deriva da infortuni sul lavoro o malattie professionali.

Per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario recarsi dal proprio medico di base per farsi rilasciare un apposito certificato, con il quale si potrà poi presentare online la domanda all’Inps. Seguirà la convocazione da parte dell’Inps per una visita medica di accertamento presso le sedi competenti o, in caso di impossibilità per l’interessato di muoversi, presso il domicilio di quest’ultimo. Dopo la visita l’Inps comunicherà al richiedente se la domanda è stata accettata o meno.

Il ricorso in caso di rigetto è sempre possibile presso il Tribunale del Lavoro, purché avvenga entro 6 mesi dal rigetto della domanda da parte dell’Inps. Anche qui si dovrà richiedere tramite l’avvocato un Accertamento Tecnico Preventivo, ossia la nomina di un medico-legale d’ufficio (cosìddetto C. T. U.) che dovrà valutare le condizioni psico-fisiche dell’interessato in modo imparziale.

Durante la perizia da parte del medico incaricato dal Giudice, sia l’interessato che l’Inps potranno nominare propri consulenti di parte per rappresentare le proprie ragioni. Se al termine della perizia non si condivide la decisione del consulente incaricato dal Giudice si può dare avvio a una causa di merito.

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