Nel contesto della responsabilità civile, oltre alla responsabilità extracontrattuale e contrattuale, esiste anche la responsabilità precontrattuale. In questa guida affrontiamo il tema del risarcimento danni in caso di comportamenti dolosi o colposi che precedono la stipula di un contratto.
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La responsabilità contrattuale sorge quando le parti coinvolte non rispettano gli obblighi nel processo di formazione di un contratto. Comportamenti dolosi o negligenti possono essere sanzionati con il risarcimento del danno nel contesto del diritto civile.
ual è la natura della responsabilità precontrattuale? Secondo alcuni autori essa ha una natura vicina a quella della responsabilità extracontrattuale. Essa infatti “sorge prima che un contratto venga ad esistenza” (Cass. n. 1650/1964), ma si individua “una forma di responsabilità extracontrattuale che si collega alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell’iter di formazione del contratto” (Cass., Sez. Un., n. 9645/2001).
Secondo un’altra parte della dottrina l’inadempimento dell’obbligazione di comportarsi secondo buona fede nel corso delle trattative sarebbe la violazione del vincolo che si instaura fra le parti a seguito del “contatto sociale” derivante dalle trattative instaurate.
La fase che precede la stipula di un contratto è caratterizzata dalle trattative e dagli scambi di proposte tra le parti, miranti a raggiungere un accordo. Le trattative possono concludersi anche con la revoca delle proposte, senza che le parti abbiano specifiche responsabilità a loro carico.
Il legislatore ha previsto specifiche disposizioni (articoli 1337 e 1338 del Codice Civile) per tutelare la fase delle trattative. Queste disposizioni stabiliscono determinati obblighi che le parti devono rispettare nel processo di formazione del contratto, sanzionando eventuali comportamenti dolosi o negligenti che violino tali obblighi.
Gli obblighi che non devono essere violati possono essere suddivisi in due categorie principali: gli obblighi di buona fede e gli obblighi di comunicazione.
La violazione di tali obblighi costituisce la responsabilità precontrattuale, che, se violata, comporta l'obbligo di risarcire il danno causato. Vediamo nel dettaglio cosa si intende per obblighi di buona fede e obblighi di comunicazione.
L'articolo 1337 del Codice Civile stabilisce che "le parti, durante le trattative e la formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede".
La buona fede richiesta consiste nell'agire correttamente, nel rispetto dei principi di lealtà e nella tutela degli interessi dell'altra parte coinvolta. Ciò implica evitare comportamenti dolosi o negligenti che possano pregiudicare la libertà negoziale dell'altra parte. Le parti devono comportarsi "nel dovere di cooperazione e informazione, al fine di raggiungere l'accordo contrattuale, tenendo conto delle circostanze specifiche" (Cass. n. 5920/1985).
La giurisprudenza offre alcuni esempi di violazioni dell'agire in buona fede durante le trattative: violazione degli obblighi di chiarezza, custodia e segretezza, avviso e informazione a carico delle parti.
Nonostante le parti abbiano "piena facoltà di valutare la convenienza della stipula del contratto e richiedere tutto ciò che ritengono opportuno riguardo alle future obbligazioni, con la possibilità di interrompere le trattative senza una giustificata motivazione", tale libertà è limitata "dal rispetto dei principi di buona fede e correttezza, tra cui il dovere di informare l'altra parte sulla reale possibilità di concludere il contratto senza omettere circostanze significative relative all'economia del contratto stesso" (Cass. n. 5297/1998).
L'articolo 1338 del Codice Civile prevede che "la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte, è tenuta a risarcire il danno subito da quest'ultima per aver confidato, senza colpa, nella validità del contratto".
Questa disposizione impone alle parti un preciso obbligo di comunicazione e un dovere di accertamento riguardo all'esistenza di eventuali cause di invalidità, creando la responsabilità non solo per chi era a conoscenza di tali cause, ma anche per chi "dovendo conoscere" tali cause non le ha comunicate all'altra parte.
La legge tutela i contraenti in buona fede. Afferma infatti che una delle parti agisce senza buona fede violando gli obblighi di comunicazione solo:
“allorquando la causa di invalidità del negozio, nota a uno dei contraenti, e da questi in ipotesi taciuta, derivi da una norma di legge che per presunzione assoluta deve essere nota alla generalità dei cittadini” (Cass. n. 4258/1997; n. 3272/2001).
Le norme degli artt. 1337 e 1338 c.c. mirano, infatti, “a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato da una situazione apparente, non conforme a quella vera, e, comunque, dalla ignoranza della causa d’invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta, ma se vi è colpa da parte sua, se cioè egli avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto, non è più possibile applicare le norme di cui sopra” (Cass. n. 5114/2001; n. 16149/2010).
Il danno subito si riferisce al pregiudizio causato alla parte coinvolta:
In particolare, nei casi di interruzione ingiustificata delle trattative o di stipulazione di un contratto invalido o inefficace, la parte ha il diritto di essere risarcita per le spese affrontate inutilmente (costi sostenuti durante le trattative e per la stipulazione del contratto) e per la perdita di altre opzioni contrattuali più favorevoli (Cass. 30 luglio 2004, n. 14539; 14 febbraio 2000, n. 1632; 30 agosto 1995).
Esiste un dibattito sulla delimitazione dei danni risarcibili nella responsabilità precontrattuale. Secondo la giurisprudenza prevalente, i danni sono limitati all'"interesse negativo" che rappresenta il pregiudizio subito dalla parte per aver confidato nella conclusione di un contratto che non si è materializzato o per aver stipulato un contratto invalido o inefficace. Ciò implica il risarcimento del danno emergente (spese sostenute) e del lucro cessante (perdita di opportunità contrattuali).
Tuttavia, un'altra parte della dottrina sostiene che il risarcimento dei danni non dovrebbe limitarsi all'"interesse negativo". Oltre alla revoca ingiustificata delle trattative o alla stipulazione di un contratto non valido o inefficace, potrebbe sorgere anche la situazione in cui viene concluso un contratto con condizioni diverse rispetto a quelle che si sarebbero stipulate in assenza di un comportamento in mala fede da parte dell'altra parte. In questo caso, il risarcimento dovrebbe coprire il pregiudizio subito nell'"interesse differenziale" (ovvero l'interesse di concludere un contratto diverso con condizioni diverse).
Nella responsabilità precontrattuale, l'onere della prova ricade sulla parte che si ritiene danneggiata e deve dimostrare l'esistenza di dolo o colpa da parte della controparte.