In questa guida parliamo di responsabilità extracontrattuale. Scopriamo cos'è e come funziona il risarcimento in caso di illecito che non rispetti questo tipo di responsabilità.
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La responsabilità extracontrattuale richiede diversi elementi per essere configurata. Innanzitutto, deve esserci una condotta materiale illecita o negligente da parte dell'agente. Questa condotta può essere intenzionale (dolo) o derivare da negligenza o imprudenza (colpa). In secondo luogo, deve esserci un nesso causale tra la condotta illecita o negligente e il danno subito dalla vittima. Infine, l'agente deve essere considerato colpevole per la sua condotta illecita o negligente e deve essere in grado di essere imputato del fatto dannoso.
L'obbligo di risarcimento nel caso di responsabilità extracontrattuale può riguardare sia i danni patrimoniali che i danni non patrimoniali come il dolore e la sofferenza causati alla vittima. L'ammontare del risarcimento dipenderà dalla gravità del danno subito e dalle circostanze specifiche del caso.
La responsabilità extracontrattuale si applica alla malattia professionale e consente di ottenere il risarcimento completo dei danni subiti a causa di esposizioni dannose in ambito lavorativo. L'Avvocato Ezio Bonnani fornisce l'assistenza legale ai dipendenti del pubblico impiego non privatizzato e agli assicurati iNAIL.
Nell'ambito del nostro sistema giuridico, esiste il principio del neminem laedere, che sottolinea l'importanza di agire in modo da non arrecare pregiudizio agli altri membri della collettività.
L'art. 2043 del codice civile disciplina la responsabilità extracontrattuale, che si configura quando un individuo viola una regola di convivenza civile attraverso un comportamento riprovevole, sia intenzionale che derivante da negligenza o mancanza di attenzione. In caso di danni causati da tale condotta, sorge l'obbligo di risarcimento.
“Ogniqualvolta un soggetto viola una regola di civile convivenza attraverso una condotta riprovevole, intenzionale o dettata da scarsa attenzione e coscienza, incorre nella responsabilità extracontrattuale”.
La responsabilità extracontrattuale richiede, coem già detto, la presenza di un comportamento materiale illecito, sia doloso che colposo, un nesso causale tra l'atto e il danno ingiusto, la colpevolezza dell'agente e l'imputabilità del fatto lesivo.
È importante sottolineare che la responsabilità extracontrattuale può essere applicata a una vasta gamma di situazioni, come incidenti stradali, danni causati da prodotti difettosi, infortuni sul lavoro, diffamazione o negligenza medica. In ogni caso, la parte danneggiata ha l'onere di dimostrare i fatti che sostengono la sua pretesa e il nesso causale tra la condotta dell'agente e il danno subito.
La responsabilità extracontrattuale ha origine in un plebiscito romano del III secolo a.C. noto come Lex Aquilia de damno (iniuria datum). Successivamente, divenne una legge con la Lex Hortensia del 286 a.C. Il nome stesso della legge, Lex Aquilia, riflette le sue caratteristiche, in quanto puniva coloro che, con un comportamento contrario al jus (iniuria), arrecavano danni (datum) ai beni appartenenti al soggetto interessato.
La Lex Aquilia istituiva la responsabilità aquiliana, che imponeva a ogni individuo di risarcire i danni causati ad altri a causa del proprio comportamento dannoso (per lesione dei diritti altrui) o colposo (voluto direttamente o derivante da una volontà "indiretta" non sufficientemente cosciente, vigile o prudente). Il risarcimento del danno serviva a ripristinare i diritti lesi e a garantirne il rispetto.
ssa introdusse nel diritto romano la responsabilità ex-delicto, ovvero il principio in virtù del quale la lesione di un diritto soggettivo assoluto (o “erga omnes”, cioè opponibile a tutti: ad es. il diritto alla vita e quelli della persona, la proprietà e i diritti reali) obbliga l’autore della lesione a risarcire i danni, patrimoniali e non patrimoniali.
La responsabilità extracontrattuale si manifesta quando viene violata una regola di condotta tra due o più soggetti che non sono legati da un contratto. Spesso, il termine "responsabilità extracontrattuale" viene utilizzato come sinonimo di responsabilità civile, in contrasto con la responsabilità contrattuale.
A differenza della responsabilità extracontrattuale, in cui tutti i danni, prevedibili o non prevedibili, sono risarcibili, nella responsabilità contrattuale, a meno che l'inadempimento o il ritardo non siano intenzionali, il risarcimento è limitato al solo danno prevedibile al momento in cui è sorto l'obbligo contrattuale (art. 1225 c.c.).
La differenza tra responsabilità civile e penale non riguarda la gravità del fatto. Inoltre, il diritto penale non mira a tutelare solo interessi generali, mentre il diritto civile tutela interessi particolari. La differenza risiede invece nelle norme violate e nelle conseguenze delle sanzioni.
La responsabilità civile si verifica quando viene violata una norma civile, comportando l'applicazione di sanzioni tipiche del diritto civile, come il risarcimento del danno.
La responsabilità penale, invece, si verifica quando viene violato un precetto stabilito dal diritto penale, che comporta l'applicazione di pene.
Il criterio di imputazione determina la motivazione per cui un soggetto è tenuto a risarcire il danno.
Nel nostro sistema giuridico, il criterio di imputazione è ancora oggetto di dibattito. Secondo alcuni autori, la colpa è il criterio di imputazione, mentre altri sostengono che sia il rischio creato dal soggetto. Alcuni ritengono che ci siano diversi criteri di imputazione, a seconda delle diverse fattispecie di responsabilità.
L'articolo 2043 del codice civile stabilisce un principio generale secondo cui una persona è responsabile di un danno se agisce con colpa o dolo. A prima vista, sembrerebbe quindi che la colpa sia il criterio generale di imputazione nel nostro sistema.
Successivamente, nel codice, nonché nelle leggi di settore, sono previste varie figure speciali di responsabilità, in cui il danneggiante risponde senza colpa (e quindi abbiamo una vera e propria responsabilità oggettiva) o perlomeno a condizioni più gravose di quelle normali.
A volte risponde in ogni caso, come nella responsabilità per danni da attività nucleare, altre volte risponde a meno che non provi il caso fortuito (artt. 2050, 2051 e 2052), altre volte risponde se non prova di non aver potuto impedire il fatto (artt. 2046 e 2047); infine, in altre ipotesi risponde se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054).
Nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa, ma anche il nesso causale.
Ai sensi dell’art. 2043 c.c. infatti incombe in capo alla parte danneggiata “l’onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n. 11946/2013).
Gli autori non concordano sulle funzioni della responsabilità civile. Prevale però l’ipotesi che essa abbia differenti funzioni. Si occupa di:
Al ricorrere di ogni requisito legale, spetterà sempre al giudice quantificare l’ammontare dovuto, considerato che l’art. 2059 c.c. legittima il danneggiato a pretendere il risarcimento delle conseguenze negative, anche di tipo non patrimoniale
Per illecito civile si intende in generale qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto (art. 2043 c.c.). Colui che lo ha commesso è obbligato a risarcire il danno causato, salvi i casi di stato di necessità, di legittima difesa o di incapacità di intendere o di volere.
Data la genericità dell’espressione danno ingiusto, sarà l’autorità giudiziaria, infatti, a decidere se, tenuto conto del divenire della società, con le sue mutevoli scale di valori ed esigenze, un dato comportamento può ritenersi lesivo o meno della regola base di convivenza pacifica appena vista, verificando, altresì, la sussistenza di tutti gli elementi strutturali individuati dall’art. 2043 c.c.
Secondo quanto affermato dal consolidato indirizzo della giurisprudenza, l’ingiustizia del danno va intesa nella duplice accezione di danno prodotto “non iure“, cioè in assenza di cause giustificative del fatto dannoso, e “contra ius”, vale a dire lesivo di una posizione o di un interesse tutelati dall’ordinamento (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 500/1999).
Il danno ingiusto è quindi escluso nel caso in cui sussista una causa di giustificazione, come lo stato di necessità (art. 2045 c.c.) e la legittima difesa (art. 2044 c.c.).
Come già detto, nell’ambito del risarcimento danno extracontrattuale, è essenziale il nesso di causalità. L’obbligo al risarcimento del danno è imputabile al soggetto che l’ha compiuto solo se il danno è causalmente riconducibile al fatto illecito. Ovvero solo se sussiste un rapporto di causa-effetto tale che l’evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto (Cass. n. 7026/2001; Cass. n. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000).
Quindi, come detto, per accertare l’obbligo risarcitorio bisogna provare il nesso di causalità. Tale nesso di causalità deve essere esaminato sotto un duplice profilo:
L'articolo 2043 del codice civile distingue tra colpa e dolo senza fornire una definizione. È utile fare riferimento alle definizioni fornite dalla disciplina penale, che considera un evento doloso come un evento previsto e voluto dall'individuo come conseguenza della propria azione o omissione. L'evento colposo, invece, è un evento non voluto dall'agente che si verifica per negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) o per la violazione di regole specifiche di condotta (colpa specifica).
La responsabilità extracontrattuale può essere rilevante nei casi di malattie professionali. Le vittime di esposizione a sostanze dannose sul luogo di lavoro, come l'amianto o altri agenti cancerogeni, possono avere diritto al risarcimento dei danni subiti.
La giurisprudenza infatti ormai da tempo ammette il contrattuale ed extracontrattuale nella materia degli infortuni sul lavoro e la possibilità di avvalersi, alternativamente, dell’una o dell’altra azione, qualora sussista la violazione dell’obbligo contrattuale di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore da cui è derivata la lesione dei diritti che spettano a questi indipendentemente dal rapporto di lavoro. (Cass. civ., 8 aprile 1995, n. 4078 in C.E.D. Cass. Rv. 491703 – 01).
Valgono infatti il principio del neminem laedere a tutela del diritto all’integrità psicofisica, che spetta al lavoratore indipendentemente dal rapporto di lavoro e l’obbligo contrattuale, stabilito dall’art. 2087 c.c. a carico dell’imprenditore, di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del proprio dipendente.
Le vittime di gas radon, uranio impoverito, vaccini, amianto e altri patogeni e cancerogeni nell’esercizio delle loro professioni hanno diritto al risarcimento integrale dei danni subiti.