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Processo Eternit: Stephan Schmidheiny

Il disastro ambientale è anche la lesione all'incolumità pubblica ovvero alla salute di un numero elevato di lavoratori e cittadini. Nel codice penale il disastro è sanzionato dall'art. 434. Recentemente la normativa è stata ampliata con la Legge 68/2015 (Legge ecoreati). La lavorazione e l'utilizzo di amianto, per le sue capacità fibrogene e cancerogene, ha causato un numero elevato di malattie  e di decessi. L'epicentro del disastro legato all'asbesto, è Casale Monferrato, sede di uno degli stabilimenti di Eternit Italia.

Tutti i dipendenti di Eternit Italia (stabilimenti di Napoli Bagnoli, Rubiera, Cavagnolo e Siracusa) sono deceduti per malattie asbesto correlate (mesoteliomi, tumore del polmone, asbestosi, placche pleuriche, ispessimento pleurico, tumore alla laringe ed altri tumori del tratto gastrointestinale). In molti casi sono deceduti anche i famigliari di coloro che hanno lavorato in fabbrica. Anche dopo la chiusura degli stabilimenti, il fenomeno epidemico di patologie asbesto correlate è continuato, e colpisce ora gli abitanti di queste città, in particolare quelli di Casale Monferrato.

Processo Eternit: consulta le sentenze

La Procura della Repubblica di Torino ha chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio di  Stephan Schmidheiny per i reati di cui agli art. 434 e 437 c.p.. L'Avv. Ezio Bonanni, è stato difensore di parte civile in questo procedimento penale, definito Eternit 1. In I°, il Tribunale di Torino, con sentenza n. 565/2012, ha condannato Stephan Schmidheiny, a 16 anni di reclusione, per le due ipotesi di reato.  L'imputato ha impugnato la sentenza.

La Corte di Appello di Torino, nel II° di giudizio, ha confermato la condanna con aumento della pena a 18 anni di reclusione, per l'ipotesi di reato di disastro ambientale (434 c.p.).  Il magnate svizzero è stato assolto per prescrizione dal reato di cui all'art. 437 c.p.. Successivamente, la Corte di Cassazione  I Sez. Penale con Sent. n. 7941/2015, ha assolto l'imprenditore svizzero dal reato di disastro ambientale per prescrizione (Eternit disastro prescritto).

Assistenza legale per le vittime Eternit

Lo studio legale dell'Avvocato Bonanni tutela tutte le vittime di amianto. Il pericolo di essere esposti a questo cancerogeno è illustrato nella sua pubblicazione "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – Ed.2021". È ancora elevata la presenza di siti contaminati nel nostro Paese. Per questo l'ONA ha istituito l'APP Amianto, in cui è possibile segnalarli e facilitare la bonifica.

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L'avv. Ezio Bonanni a Casale Monferrato

Eternit: cemento amianto

L’eternit (cemento amianto), sinonimo di asbesto e di amianto, è un materiale estremamente pericoloso per la salute umana, che si trova ancora in moltissimi manufatti e anche in alcune parti strutturali degli edifici (come ad esempio il tetto- tetti eternit rischio salute umana). La pericolosità è legata all'indice di friabilità, e al degrado (rischio asbesto eternit degradato). Si liberano nell'aria le particelle di asbesto (fibre amianto), che inalate provocano infiammazione e cancro. L'amianto è stato messo al bando in Italia con lagge 257/92:

L'amianto è ancora presente, in particolare, in edilizia, per l'utilizzo impastato con il cemento, definito anche Eternit, dal nome della celebre fabbrica della morte Casale Monferrato (ed altri 4 stabilimenti in Italia). Il cemento amianto è stato lavorato anche dalla Fibronit e dalla Sacelit, in particolare nella sede di Volla, in Campania.

Eternit I: disastro ambientale

L'avv. Ezio Bonanni, già costituito parte civile in I°, ha chiesto e ha ottenuto la condanna di Stephan Schmidheiny, per il reato di disastro ambientale (434 c.p.). Il capo di sentenza che ha dichiarato la prescrizione del disastro per Napoli Bagnoli e Rubiera è stato impugnato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Torino. L'avv. Ezio Bonanni ha promosso l'istanza a fronte della quale l'ufficio del Pubblico Ministero ha impugnato la decisione assolutoria del Tribunale di Torino per Eternit Bagnoli ed Eternit Rubiera.

La conferma della condanna in Corte di Appello

La Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna a carico di Stephan Schmidheiny per il reato di disastro ambientale, anche per gli stabilimenti di Bagnoli Eternit Napoli e Rubiera Eternit, con la pena di 18 anni di reclusione.  Sono state confermate le statuizioni di risarcimento del danno per esposizione ad amianto anche in favore di coloro che sono stati esposti per motivi ambientali. In particolare gli abitanti di Casale Monferrato.

Risarcimento danni Eternit

La Corte di Appello di Torino, nel processo per disastro ambientale da amianto, ha condannato il magnate svizzero Stephan Schmidheiny, titolare dell'Eternit, anche per i decessi per mesotelioma, asbestosi, cancro polmonare di amianto e altre malattie asbesto correlate dei lavoratori esposti ad amianto negli stabilimenti Eternit Bagnoli ed Eternit Rubiera, e delle vittime eternit  malattie asbesto correlate che  hanno subito un'esposizione ambientale a fibre di asbesto, per le condotte lesive di cui al capo di imputazione (diffusività dei materiali di amianto, anche degli scarti, come il polverino eternit amianto, che era donato ai lavoratori, oppure utilizzato per lavori in casa, e per altre attività, con rischio amianto diffuso anche per le popolazioni).

Le tesi dell'Avv. Ezio Bonanni, sostenute nel corso del dibattimento, di I e di II grado, sono state confermate. I deceduti per mesotelioma, carcinoma polmonare da amianto, asbestosi, placche pleuriche da amianto, ispessimenti pleurici da amianto tra i dipendenti degli stabilimenti Eternit Bagnoli ed Eternit Rubiera, al pari di quelle degli altri due stabilimenti Casale Monferrato e Cavagnolo, sono stati ricondotti alla esposizione ad amianto, e quindi qualificati come evento del disastro (434, II co., c.p.). Sono rimasti estranei al processo Eternit I, le vittime di Eternit Siracusa.

L'ONA - Osservatorio Nazionale Amianto ha depositato l'esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Siracusa perché vi fosse giustizia vittime eternit Siracusa. La condanna penale in II° anche le vittime amianto di Eternit Bagnoli e di Eternit Rubiera e i loro famigliari ha sancito il risarcimento di tutti i danni da amianto, per tutte le vittime e non solo per quelle Eternit Casale Monferrato ed Eternit Cavagnolo.

Eternit: storia di un processo

La Corte di Cassazione, I sez. Penale con sent. n. 7941/2015 ha dichiarato la prescrizione disastro ambientale. Il termine di decorrenza è stato retrodatato al momento della chiusura degli stabilimenti. La Cassazione ha modificato il suo precedente orientamento, in base al quale il reato di cui all'art. 434 c.p., era considerato permanente ovvero  la prescrizione poteva iniziare a decorrere dalla data in cui fosse venuto meno il fenomeno epidemico delle malattie asbesto correlate

In questo modo, sono state vanificate le condanne al risarcimento del danno. E' in corso ora il processo Eternit bis omicidio volontario presso la Corte di Assise di Napoli. L'Ona è costituita parte civile. Nel processo penale a Torino, l'imputato è stato condannato per il reato di omicidio colposo. I familiari di una delle due vittime sono stati difesi dall'Avv. Ezio Bonanni.

I motivi della Sentenza Eternit I - I e II grado

La Corte di Appello di Torino, nel processo Eternit I, ha dunque confermato la condanna penale e il risarcimento dei danni da amianto di Stephan Schmidheiny, per l'imputazione per disastro ambientale (434 c.p.), per tutti gli stabilimenti italiani ad eccezione di quello di Siracusa, le cui vittime non erano ricomprese nel caso di imputazione. Pubblichiamo il contenuto integrale della Sent. di I grado del Tribunale di Torino, e il dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Torino, con cui l'imputato è stato condannato per il reato di cui all'art. 434 c.p., e in II grado la sua condanna confermata ed estesa alle statuizioni civili anche per altre vittime rispetto a quelle di I grado, come si evince dal testo della sentenza Eternit di I e di II°.

Corte di Appello di Torino: Conferma della condanna

Amianto: processo Eternit disastro ambientale

La Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna di I° nei confronti del magnate svizzero Stephan Schmidheiny, con una pena resa più severa: 18 anni di reclusione, come si evince dal contenuto della sentenza. La Corte di Appello di Torino, nel motivare la condanna per disastro ambientale per i morti da amianto, accoglie le tesi sostenute dall'Avv. Ezio Bonanni e dall'Osservatorio Nazionale Amianto: "la produzione del cemento amianto in Italia   è proseguita per quasi un decennio in Italia dopo che fu resa nota la sua pericolosità ‘solo per effetto dell’opera di disinformazione consapevolmente promossa’ da Stephan Schmidheiny”. La Corte di Appello di Torino, nel condannare il magnate svizzero proprietario di Eternit Stephan Schmidheiny.

Il rigetto dell'Appello

Sulla base della risalente conoscenza del rischio amianto e delle condotte specifiche del magnate svizzero, la Corte di Appello di Torino, a fronte del fenomeno epidemico di patologie asbesto correlate (asbestosi, mesotelioma pleurico, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, mesotelioma del pericardio e mesotelioma del peritoneo, tumore polmonare da amianto, placche pleuriche da amianto e ispessimenti pleurici da amianto, etc.), aveva configurato con il dolo il reato di cui all'art. 434 c.p. [Vedi: "La storia dell'amianto nel mondo del lavoro", edito da ONA, novembre 2012].

La Corte di Appello di Torino, all’udienza del 03.06.2013, ha quindi emesso il giudizio di II°, accogliendo le tesi dell'Avv. Ezio Bonanni e di altri difensori di parte civile e rigettando l'appello del magnate svizzero Stephan Schmidheiny e dichiarando estinto il reato per il belga Louis de Cartier de Marchienne, deceduto nel frattempo.

Ragioni tecnico giuridiche della condanna per Eternit Bagnoli e Rubiera

Il dispositivo della sentenza di Appello fa emergere che la sentenza d'appello ha reintegrato, sotto il profilo del tempus commissi delicti, gli originari capi di imputazione, i quali attribuivano agli imputati i fatti commessi - non già soltanto dal 1966 in poi, come aveva in un secondo momento disposto il Tribunale con ordinanza modificativa dell'imputazione adottata all'udienza del 20 dicembre 2010 (v. il testo delle motivazioni di primo grado, pp. 90 e 186), bensì - sin dall'aprile 1952. Revocando le statuizioni relative al tempus commissi delicti contenute nell'ordinanza del 20 dicembre 2010, la Corte d'appello ha ottenuto l'effetto di ripristinare l'originaria imputazione.

Disastro ambientale: conferma del dolo

Le ragioni della condanna del titolare di Eternit risiedono anche nella violazione di tutte le norme cautelari sancite dalle norme di cui agli artt. 4, 18, 19, 20 e 21 del DPR 303/56, artt. 377 e 387 del DPR 547/55, ed art. 2087 c.c., con coscienza e volontà, tale da determinare un vero e proprio fenomeno epidemico di migliaia di casi di malattie e decessi tra i lavoratori degli stabilimenti Eternit e delle popolazioni residenti nei pressi dei poli produttivi (Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera e Napoli-Bagnoli).

L’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Ezio Bonanni hanno tuttavia espresso il loro rammarico per la mancanza di un'identica contestazione di reato anche per le vittime dello stabilimento Eternit di Siracusa. Nel febbraio 2012, l'Avv. Ezio Bonanni, in qualità di difensore di molte delle vittime dello stabilimento Eternit di Siracusa, oltre che degli altri stabilimenti Eternit, ha prodotto nell'interesse dei loro assistiti una serie di esposti per chiedere giustizia per tutte le vittime.

La sentenza di primo grado aveva giudicato entrambi gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, ossia l'omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, aggravata dalla verificazione di infortuni (art. 437, co. 1 e 2 c.p.), ed il disastro innominato doloso, anch'esso aggravato dall'ipotesi di cui al capoverso della norma, sub specie di disastro ambientale (art. 434, co. 1 e 2 c.p.). Gli ex manager di Eternit erano stati condannati alla pena di sedici anni di reclusione ciascuno.

Le motivazioni della Sentenza di appello della Corte di Torino confermano la fondatezza dell’impianto accusatorio e la sussistenza del dolo nella condotta dell’imputato Stephan Schmidheiny. Tutto quanto già messo in evidenza dalla pubblica accusa sostenuta dal Procuratore di Torino, Dott. Guariniello, e dai legali delle vittime e dei loro familiari che si sono costituiti parte civile, per ottenere giustizia e l’integrale risarcimento di tutti i danni.

Eternit I: Corte di Appello - Sintesi dei motivi

La Corte di Appello di Torino, nel pronunciarsi in II grado, sul processo eternit I:

a) assolve gli imputati dai reati loro ascritti, per non aver commesso il fatto, in relazione ai fatti relativi ai periodi in cui non hanno rivestito la posizione di garanzia per gli stabilimenti italiani della multinazionale Eternit (ossia dal 1952 al 1966, per l'imputato Louis de Cartier de Marchienne; dal 1952 al 1974, per l'imputato Stephan Schmidheiny)[2]; e assolve inoltre l'imputato Louis de Cartier de Marchienne dai reati lui ascritti con riferimento allo stabilimento di Rubiera, per non aver commesso il fatto.

b) Si dichiara il non doversi procedere nei confronti dell’imputato Louis de Cartier de Marchienne per sua sopravvenuta morte, per quei fatti e quelle condotte per i periodi a partire dal 1966, periodo nel quale ha rivestito il ruolo di amministratore delegato dell’Eternit.

c) Con riferimento ai diversi periodi in cui, a partire dal 1974, l'imputato Stephan Schmidheiny esercitò l'effettiva gestione degli stabilimenti italiani della Eternit, la sentenza:

  • In ordine al capo A) dell'imputazione, ossia al delitto di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, aggravato dalla verificazione di infortuni (art. 437, co. 1 e 2 c.p.), dichiara non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione;
  • In ordine al capo B) dell'imputazione, ossia ai delitti di disastro innominato doloso, aggravati dalla verificazione del disastro (art. 434, co. 1 e 2 c.p.), e avvinti dall'unicità del disegno criminoso, condanna l'imputato alla pena di diciotto anni di reclusione, estendendone la responsabilità anche agli stabilimenti di Rubiera e Napoli-Bagnoli (in relazione ai quali la sentenza di primo grado aveva invece dichiarato la prescrizione dei reati, rendendo necessaria l’istanza che alcuni familiari delle vittime partenopee, assistiti dall’Avv. Ezio Bonanni, inoltrarono al Procuratore della Repubblica Dott. Raffaele Guariniello, il quale con dedizione, capacità e senso di giustizia, ha impugnato la Sentenza del Tribunale di Torino nei capi assolutori, riferiti alla condotta degli imputati per il sito  Eternit Napoli-Bagnoli, tanto da permettere alla Corte di Appello di Torino di riconsiderare la fattispecie, e quindi ritenere non sussistente la prescrizione, e conseguentemente condannare Stephan Schmidheiny  anche per questi fatti, rendendo quindi giustizia a queste vittime - mentre rimane aperta la questione, sempre sollevata dall'Osservatorio Nazionale Amianto della individuazione e affermazione delle responsabilità per il sito Eternit di Siracusa, per il quale le indagini della Procura della Repubblica di Torino sono iniziate soltanto con gli esposti inoltrati a partire dal febbraio 2012, e con l’assistenza dell’Avv. Ezio Bonanni), e confermando altresì a suo carico le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena, con riforma in ordine alla incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione che rispetto alla Sentenza di primo grado è venuta meno.

d) In ordine alle statuizioni civili, impugnate dall'Avv. Ezio Bonanni per l'esclusione di alcune parti civili dal risarcimento del danno, la Corte di Appello di Torino ha accolto l'impugnazione. La Corte di Appello in parte  ha confermato e in parte riformato la decisione di primo grado. L’unico imputato superstite Stephan Schmidheiny, è stato condannato in solido con le società responsabili civili facenti parte del gruppo Eternit, al risarcimento di danni - per molte decine di milioni di euro - a favore di enti territoriali, sindacati, associazioni e parti civili persone fisiche.

Con riferimento a queste ultime, si segnala che la pronuncia da un lato accoglie numerose richieste risarcitorie non contemplate dalla sentenza di primo grado; dall'altro lato, riconosce il diritto al risarcimento del danno a favore di un numero di persone fisiche (pari a 932) complessivamente di gran lunga inferiore a quello indicato dal Tribunale di Torino nella Sentenza di primo grado (oltre 2000). Oltre alla condanna dell' ormai unico imputato anche per i disastri di Rubiera e Napoli-Bagnoli, tra i principali profili di riforma della pronuncia di primo grado vi fu senz'altro la dichiarazione di prescrizione del delitto di cui al capo A) dell'imputazione, non legato al mero trascorrere del tempo per la decorrenza del giudizio.

Il Tribunale, infatti, aveva individuato tanti delitti ex art. 437 co. 2 quante erano le vittime tra i lavoratori della Eternit, ed aveva fissato il relativo tempus commissi delicti al momento della manifestazione o della diagnosi della malattia, in coerenza con la natura di fattispecie autonoma assegnata all'ipotesi prevista dal capoverso [Vedi: "La storia dell'amianto nel mondo del lavoro", edito da ONA, novembre 2012, a partire da pag. 316.]  Applicando questo criterio, è del tutto evidente come al momento della pronuncia di secondo grado (3 giugno 2013) molti dei reati ex 437 co. 2 c.p. - e in particolare tutti quelli, assai numerosi, in cui la diagnosi della patologia si colloca dopo il 3 dicembre del 2000, il termine di prescrizione dell'art. 437 co. 2 c.p. potendo raggiungere i dodici anni e sei mesi [Pena massima pari a 10 anni, ai quali si aggiungono ulteriori due anni e mezzo per gli effetti delle interruzioni dovute al rinvio a giudizio e alla condanna] non sarebbero affatto prescritti. L'esito decisionale cui è pervenuta la Corte d'appello, pertanto, è verosimilmente addebitabile ad una diversa - ed evidentemente più arretrata - collocazione del tempus commissi delicti.

L’Osservatorio Nazionale Amianto ONLUS, associazione rappresentativa degli esposti e delle vittime dell’amianto, ha fornito e fornisce assistenza a tutte le vittime e ai loro familiari, per ottenere tutela legale e giudiziaria, e il riconoscimento dei diritti previdenziali e assistenziali, oltre all’integrale risarcimento dei danni, a carico di Stephan Schmidheiny e delle società del suo gruppo. Quest’ultimo aspetto è problematico, in quanto Stephan Schmidheiny è rimasto contumace e non ha nessuna intenzione di risarcire i danni subiti dalle vittime e dai loro familiari, e le stesse società del suo gruppo, dichiarate responsabili civili, non intendono ottemperare alle statuizioni civili della Sentenza della Corte di Appello di Torino, e sicuramente ne impugneranno la decisione innanzi la Corte di Cassazione, la quale però non potrà entrare nel merito e dovrà decidere solo su questioni di diritto.

L’Avv. Ezio Bonanni, difensore di parte civile nel processo eternit, nel corso del giudizio di primo grado, avendo previsto che difficilmente il magnate svizzero Stephan Schmidheiny potesse essere concretamente chiamato a risarcire le vittime e gli enti pubblici danneggiati,  per via delle sue potenti amicizie, aveva chiesto la chiamata in causa quale responsabile civile della Repubblica Italiana, affinché rispondesse in solido con gli imputati, che era stata accolta dal Tribunale di Torino, con provvedimento del 13.12.2012.

Le responsabilità dello stato per le omissioni e i ritardi

L’Avv. Ezio Bonanni, nel corso del processo Eternit, ha evidenziato come lo Stato italiano fosse stato per molto, troppo, tempo particolarmente accondiscendente con il magnate svizzero e con la sua famiglia, e ne aveva evidenziato i suoi rapporti con un vasto sistema di potere, poi per altro confermato dalle motivazioni della Sentenza di primo grado e aveva chiesto che l’On.le Romano Prodi, già Presidente del Consiglio, fosse escusso come teste per riferire i motivi alla base del provvedimento di indulto per la pena di tre anni proposto dal suo governo, ed esteso anche ai reati per i quali la Procura della Repubblica di Torino aveva iscritto nel registro Stephan Schmidheiny, tenendo presente che questa misura era finalizzata ad alleggerire il sovraffollamento carcerario, salvo il fatto che né il magnate svizzero né altri erano detenuti, e che anzi nessuno tra gli indagati e i condannati per questi reati e per quelli legati alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro risultasse detenuto e in ordine ai suoi rapporti con il Governo Italiano.

L’Avv. Ezio Bonanni ha chiesto alla Procura della Repubblica di Torino e alle altre Autorità di individuare i beni di Stephan Schmidheiny e di disporne il sequestro, oltre che di mettere in esecuzione la pena detentiva, poiché il disastro è ancora in corso, e per la pervicace condotta dell’imputato nel perpetuare le conseguenze dei reati poste in essere e per l’assenza di ogni segno di ravvedimento, e anche di umana pietà per le migliaia di persone di cui ha volontariamente cagionato la morte per realizzare la sua sete di profitto.

Eternit I: assoluzione per prescrizione

La Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2014 (dep. 23 febbraio 2015), n. 7941, Pres. Cortese, Est. Di Tomassi, imp. Schmidheiny «Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell'imputato Schmidheiny Stephan Ernst relativamente al reato di cui all'art. 434 cod. pen. di cui al capo B) della rubrica e alle conseguenti statuizioni di condanna nei confronti del predetto imputato e dei responsabili civili, perché il reato è estinto per prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di primo grado». La Cassazione scrive la parola "fine" sul processo Eternit I per i danni provocati dall'amianto all'ambiente ed alla vita di migliaia di persone. Dopo le severe condanne pronunciate in primo e in secondo grado la declaratoria di prescrizione da parte della Corte di Cassazione segna il diniego della giustizia. Il processo Eternit, ad avviso dei giudici di legittimità, è iniziato quando il delitto di disastro innominato ex art. 434 c.p. era in effetti già prescritto.

Si potrebbe allora dire che la prescrizione non è sopravvenuta quale traguardo obbligato del processo; bensì ne ha decretato la prescrizione prima dell'inizio del processo. Il cuore del dictum di legittimità sta nella decorrenza del termine di prescrizione del disastro, dalla sua consumazione: "nel caso in esame la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione dell'amianto prodotti dagli stabilimenti della cui gestione è attribuita la responsabilità all'imputato: non oltre, perciò, il mese di giugno dell'anno 1986, in cui venne dichiarato il fallimento delle società del gruppo". Il termine di prescrizione del delitto ex art. 434 c.p. - pari nel massimo a 15 anni, se si computano anche gli atti interruttivi - aveva dunque l'inizio di decorrenza nel 1986, ed era pertanto spirato prima che venisse pronunciata la condanna di primo grado, nel 2012. Ragione per cui, come recita il dispositivo, anche tutte le statuizioni civili delle sentenze di merito a favore delle persone offese devono considerarsi travolte dalla causa estintiva.

L'antica conoscenza del rischio amianto

Ezio Bonanni, è autore della pubblicazione: “La storia dell’amianto nel mondo del lavoro”, Centro Studi Diritto dei Lavori, Anno VI, numero 1, Cacucci Editore. L'Avv. Ezio Bonanni ha dimostrato con importanti documenti che il rischio amianto era noto fin dall'inizio del secolo scorso. La legge n. 80 del 17.03.1898 (G.U. n. 175 del 31.03.1898) e dall' art. 7 del R.G. (G.U. n. 148 del 26.06.1899), avevano normato l’obbligo di protezione individuale per la difesa dalle polveri, con "approccio protezionistico”. Il fine era quello di evitare l'esposizione alle polveri ritenute dannose per la salute umana. Tant'è vero che ciò era stato già oggetto di un'antica sentenza del Tribunale di Torino (proc. n. 1197/1906), di rigetto della domanda risarcitoria di Bender e Martiny e The British Asbestos Company Limited nei confronti dell’Avv. Carlo Pich e del gerente Arturo Mariani, redattori de “Il progresso del Canavese e delle Valli di Stura”, edito a Ciriè, poiché negli articoli non c’era nulla di falso in quanto quella dell’amianto è “fra le industrie pericolose […] le particelle […] vengono a ledere le vie delli apparati respiratorii, […] fino al polmone, predisponendole allo sviluppo della tubercolosi, facilitandone la diffusione aumentandone la gravità”.

La decisione venne confermata con la Sentenza n. 334 del 28.05.1907 della Corte di Appello di Torino, poiché “la lavorazione di qualsiasi materia che sprigioni delle polveri [...] aspirate dall'operaio, sia dannosa alla salute, potendo produrre con facilità dei malanni, è cognizione pratica a tutti comune, come è cognizione facilmente apprezzabile da ogni persona dotata di elementare cultura, che l'aspirazione del pulviscolo di materie minerali silicee come quelle dell'amianto [...] può essere maggiormente nociva, in quanto le microscopiche molecole volatilizzate siano aghiformi od almeno filiformi ma di certa durezza e così pungenti e meglio proclivi a produrre delle lesioni ed alterazioni sulle delicatissime membrane mucose dell'apparato respiratorio”. Con regio decreto 442 del 14.06.1909 includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi. Benedetto Croce, in data 11.06.22 presentò al Senato del Regno la proposta di legge n. 778 “per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico”, che “civiltà moderna si sentì il bisogno di difenderle, per il bene di tutti … che danno all’uomo entusiasmi spirituali così puri e sono in realtà ispiratrici di opere eccelse”.

Il Regolamento generale per l’igiene del lavoro (R.D. n.530 del 14/4/1927, Approvazione del regolamento generale per l’igiene del lavoro, G.U. 25/4/1927 n. 95) ha dettato norme di prevenzione e protezione e per le polveri all’art. 17 per disporne l’aspirazione e limitarne la diffusione nell’ambiente e la protezione degli operai anche con dispositivi individuali. La convenzione n. 18 del 19.05.1925, ratificata con R.d.l. 1792 del 04.12.33 (G.U. 10.01.1934) estendeva l’assicurazione sociale anche alle malattie professionali, che così venivano indennizzate, e la convenzione n. 19 del 19.05.25, ratificata con L. n.2795 del 29/12/1927 (G.U. n.38 del 15/5/1928), ne sanciva il riconoscimento anche ai lavoratori stranieri, unitamente agli infortuni sul lavoro, coerentemente alla raccomandazione n. 24 del 19.05.1925 emanata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, avente ad oggetto l’indennizzo della malattie professionali (L’assurance-maladie - BIT, L’assurance-maladie, n. 4, Genève 1925).

“E’ … certo ed incontestabile che l’integrità personale dell’uomo e la sua salute (sommi beni che trascendono dalla sfera dell’individuo per assurgere ad importanza sociale, come necessaria premessa della conservazione e del miglioramento della specie) sono protette non soltanto dal contratto, ma altresì da numerose leggi di pulizia sanitaria e perfino dal Codice Penale” (Corte di Cassazione Civile, Sentenza n. 2107 del 28.04.1936, pubblicata il 17.06.1936), e “le forme assicurative predisposte per garantire gli operai contro talune malattie professionali tassativamente elencate, non dispensano i datori di lavoro dall’obbligo contrattuale di usare la dovuta diligenza nella propria azienda, per evitare danni ai lavoratori (anche se compresi nella previdenza assicurativa), adottando tutti i mezzi protettivi prescritti o suggeriti dalla tecnica e dalla scienza. Il dovere di prevenzione, che l’art. 17 r.d. 14 aprile 1927, n. 530, sull’igiene del lavoro, impone per il lavoro che si svolga in ‘locali chiusi’ va osservato in tutti quei casi in cui il luogo di lavoro, pur non essendo completamente chiuso, non sia tale da permettere comodamente e senza pericolo la uscita dei vapori e di qualsiasi materia nociva”: la colpa risiede nell’assenza di “aspiratori” in “locali non perfettamente chiusi” e di “maschere per i lavoratori” e nella negligenza e imprudenza rispetto all’“allarme dato dagli scienziati” sulla pericolosità delle polveri (Cass. Sent. n. 682 del 20.01.1941, pubblicata il 10.03.1941, Soc. acciaierie elettr. c. Panceri);

poiché per le “malattie professionali non garantite da assicurazione obbligatoria il datore di lavoro non può esimersi da responsabilità se l’evento dannoso si sia prodotto per sua colpa” (Corte di Cassazione, Sentenza 17.01.1941, Soc. off. elettroferro Tallero c. Massara), né può costituire un esonero il fatto che “gli operai non avevano mai denunziato disturbi […] perché la silicosi insidia insensibilmente l’organismo del lavoratore fino alle manifestazioni gravi che causano l’incapacità al lavoro sicché il lavoratore non è in grado di accorgersene in precedenza”, poiché l’art. 2 del r.d. 530 del 1927, “prescrive al datore di lavoro di avvertire preventivamente il lavoratore del pericolo, di indicargli i mezzi di prevenzione adatti” e l’art. 17 “prescrive l’aspirazione della polvere immediatamente vicino al luogo ove viene prodotta” (Corte di Cassazione, II^ Sezione Civile, Sentenza n. 686 del 17.01.1941), cui corrisponde la norma di chiusura di cui all’art. 2087 c.c. (r.d. 16.03.1942, n. 262), con la quale si impone all’imprenditore di “adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Il 25.01.1943 il Ministro delle Corporazioni presentava presso la Camera il disegno di legge n. 2262 per l’“estensione dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed asbestosi”, “scopo 1. proteggere … in sede di prevenzione tecnica … i lavoratori, tracciando e imponendo agli imprenditori un piano razionale e completo di prevenzione; 2. tutelare la salute dei lavoratori entrando con decisione nel settore delle malattie polmonari”, con l’indennizzo per i lavoratori, che fu approvato con la l. 455 del 12.04.1943. La Costituzione della Repubblica Italiana del 01.01.1948, “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo, interesse della collettività” (art. 32).

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