Dopo 5 anni dall’entrata in vigore della Legge Gelli, in questo inizio 2022, sembra vicino l’ok definitivo della bozza di regolamento sui requisiti minimi delle polizze assicurative obbligatorie. E' atteso il sì della Conferenza Stato Regioni. La Legge 24/2017 prevede, infatti, che queste debbano essere stipulate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e dagli esercenti le professioni sanitarie.
La legge 24/2017 disciplina anche la responsabilità professionale degli operatori sanitari. Prima di conoscere, però, tutte le novità introdotte dalla nuova bozza di regolamento facciamo un passo indietro. Vediamo cos’è la responsabilità medica e cosa dispone la Legge Gelli che nel 2017 l’ha modificata.
La responsabilità medica è quella che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni degli operatori sanitari.
Certamente bisogna considerare che in medicina spesso ciò che vale per un paziente non va bene, per esempio, per un altro. Per questo i professionisti del settore sono esposti più di altri ad azioni giudiziarie e a domande di risarcimento. Sebbene esistano prassi consolidate e protocolli per intervenire e curare patologie. E’ vero anche che hanno a che fare con quello che abbiamo di più caro: la nostra salute e quella dei nostri familiari. Anche per questo sono state introdotte le polizze assicurative medici e strutture.
L'avvocato Ezio Bonanni, patrocinante in Cassazione e presso le altre magistrature superiori, ha già assistito persone che hanno subito danni legati a casi di malasanità. In casi estremi, i familiari delle vittime. In diversi procedimenti ha ottenuto importanti vittorie e cospicui risarcimenti.
L'avvocato, grazie anche all'opera dell'ONA - Osservatorio nazionale amianto, di cui è presidente, si occupa anche di procedimenti realtivi all'amianto. L'asbesto (altro nome per chiamare questo materiale), è infatti altamente cancerogeno. Provoca infiammazioni, tumori (tra cui il mesotelioma) e varie patologie asbesto correlate. L'ONA ha istituito anche una App per favorire la mappatura dei siti ancora contaminati.
L'avvocato ha delineato il fenomeno nella sua ultima pubblicazione: "Il Libro Bianco delle Morti di Amianto in Italia - edizione 2022"
Chinque ritenga di essere stato vittima di un errore medico può quindi rivolgersi allo studio legale Bonanni e avrà a disposizione professionisti e volontari per una consulenza on-line.
La sicurezza delle cure in ambito medico è parte integrante del diritto alla salute. Questo ribadisce la legge Gelli 24/2017 che disciplina anche la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Il cuore della nuova legge è però relativo alle buone pratiche clinico assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida e alla responsabilità penale del medico.
L’articolo 5 prevede l’obbligo in capo agli esercenti le professioni sanitarie di seguire le raccomandazioni indicate dalle linee guida. In mancanza di queste, l’obbligo di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali.
L’articolo 6 introduce nel codice penale l’articolo 590 sexies, relativo alla fattispecie di omicidio colposo e lesioni personali colpose compiute in ambito medico. La nuova norma prevede un'ipotesi di non punibilità del medico in presenza di specifici elementi: “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge. Ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico‐assistenziali. Sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
Viene inoltre abrogata la norma che escludeva la responsabilità penale per condotte connotate da colpa lieve. Questo sempre in contesti regolati da linee guida e da buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
L’articolo 7 (Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria) della legge 24/2017 prevede che, qualora una struttura sanitaria si avvalga di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti dalla struttura, quest’ultima resti responsabile per le loro condotte dolose o colpose. Tuttavia, il medico risponderà personalmente qualora abbia causato il danno al di fuori dell’adempimento dell’obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
L’articolo 8 prevede l’obbligo, prima di rivolgersi al giudice, di tentare una conciliazione con chi esercita un’azione volta ad ottenere un risarcimento danni.
E’ disciplinato, infine, l’obbligo di copertura assicurativa e le modalità di svolgimento dei giudizi aventi ad oggetto la responsabilità medica. Nello specifico, l’articolo 10 stabilisce l’obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private di possedere una copertura assicurativa. Per coprire la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera.
Vediamo allora il nuovo regolamento sulle polizze assicurative obbligatorie previsto dall’articolo 10 della Legge Gelli.
Rispetto alla bozza precedente è stato eliminato l'obbligo formativo per poter godere della copertura assicurativa. La misura resta comunque in vigore come recepita nel Decreto Pnrr, ma con riferimento temporale al triennio formativo 2023-2025. Per gli ospedali e per le strutture che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, il massimale sale a 5milioni di euro. I massimali di garanzia potranno essere, inoltre, rideterminati annualmente.
Scompare il "centro di gestione unitario". Era stato pensato per occuparsi della gestione del rischio di responsabilità civile in ambito sanitario della struttura qualora questo fosse stato gestito in modo accentrato.
La polizza assicurativa, secondo quanto disposto dall’articolo 3 del regolamento, coprirà i rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.) per danni patrimoniali e non patrimoniali (capitale, interessi e spese), "causati da morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di beni cagionati a terzi e prestatori d'opera con dolo o colpa grave dal personale operante a qualunque titolo presso la stessa.
Compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica, ed estesa alle prestazioni sanitarie svolte nell'ambito di attività di sperimentazione e ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina". Sarà coperta anche la responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) degli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e non dipendenti della struttura.
Per i professionisti sanitari che svolgono la loro attività al di fuori di delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, o che prestano la loro opera all'interno delle strutture in regime libero-professionale, o ancora che si avvalgano della struttura nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con un paziente, l'assicurazione coprirà “i danni colposamente cagionati a terzi".
Per quanto riguarda i massimali di garanzia il regolamento stabilisce un massimale non inferiore a 1 milioni di euro per sinistro per le strutture ambulatoriali. Si tratta di quelle che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura, compresi i laboratori di analisi.
E ancora uno di 2 milioni di euro per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto. In questa categoria sono comprese le strutture socio sanitarie residenziali e semi residenziali, nonché per le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero e cura, o attività odontoiatrica e per le strutture sociosanitarie.
Infine, un massimale di almeno 5 milioni di euro per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto.
Per chi svolge la propria attività al di fuori di una delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, sono previsti i seguenti massimali delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori.
Per gli esercenti la professione sanitaria che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, massimale non inferiore a 1 milione di euro.
Per gli opertori sanitari che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, un massimale non inferiore a 2 milioni.
Con la formula “claims made”, la bozza del regolamento prevede che le polizze operino per la prima volta durante la vigenza delle stesse, per fatti accaduti nei 10 anni che precedono la conclusione del contratto.
La claims made (a richiesta fatta), è una particolare clausola assicurativa a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi. Fa partire il sinistro e rende operative le garanzie previste non dal momento in cui l’assicurato commette l’atto illecito, ma dalla prima richiesta di risarcimento.
Nel caso in cui cessi l’attività dell’operatore sanitario è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta. Questa copertura, per tutta la sua durata, prevede un massimale pari a quello dell'ultima annualità della cessata polizza di assicurazione.
Le strutture sanitarie, qualora passasse questo nuovo regolamento, e gli esercenti le professioni sanitarie dovranno rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Le strutture, in particolare, dovranno rendere i dati disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, di tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.