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La Legge per la bonifica amianto

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Fondo per la bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del del 25-11-2016, n. 276

Legge per la bonifica

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, decreto n. 21 del settembre 2016

Legge per la bonifica: Articolo 1

Oggetto e finalità

1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione  preliminare e  definitiva  degli  interventi  di  bonifica  di  edifici  pubblici contaminati  da  amianto,  di  seguito  Fondo,  con   una   dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2.  Il  Fondo  e'  finalizzato  a  finanziare  i   costi   per   la progettazione preliminare e definitiva degli interventi  di  bonifica mediante rimozione e smaltimento  dell'amianto  e  dei  manufatti  in cemento-amianto su  edifici  e  strutture  pubbliche  insistenti  nel territorio nazionale, anche mediante copertura dei  corrispettivi  da porre a base di gara per l'affidamento di tali servizi.

3. Il presente decreto disciplina le modalità' di funzionamento del Fondo ed i criteri di priorità'  assegnazione  del  finanziamento  in conto capitale a beneficio di soggetti pubblici.

Art. 2 Procedura di accesso al finanziamento

1. Possono fare domanda di  accesso  al  Fondo  le  amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, con riferimento ad interventi relativi ad edifici pubblici di proprietà' e destinati  allo  svolgimento  dell'attività dell'ente.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di partecipazione in ragione d'anno. La domanda può contenere interventi in una o più' unita' locali  comprese  nel  territorio  di competenza.

3. Salva diversa previsione del bando, le domande  dovranno  essere trasmesse all'ente erogante esclusivamente in via telematica, secondo le modalità stabilite dal bando medesimo.

Art. 3 - Legge per la bonifica e interventi finanziabili

1. Può essere finanziata con il Fondo esclusivamente la progettazione preliminare e definitiva di interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti di edifici pubblici ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Ai fini del presente decreto,  si  intendono  per  progettazione preliminare e definitiva i  livelli  di  progettazione  inferiori  al progetto esecutivo e comunque necessari alla redazione dello stesso.

3. Non sono ammessi più finanziamenti per uno  stesso  intervento, anche se richiesti da soggetti diversi.

4. Non sono ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per rilievi e indagini affidati anteriormente alla data di assegnazione del finanziamento.

5. L'intervento presentato  dovrà  essere  necessariamente  essere corredato da:

a. relazione tecnica asseverata da  professionista  abilitato  in cui devono essere specificati: della destinazione d'uso  dei  beni  o dei siti sede dell'intervento, la localizzazione  e  la  destinazione d'uso dei manufatti contenenti amianto, la tipologia, la quantità  e lo stato di conservazione dei materiali;

b. le modalità di intervento di bonifica proposto;

c. la stima dei lavori da eseguire con  dettaglio  dei  costi  di progettazione soggetti a finanziamento;

d. il cronoprogramma orientativo delle attività, incluse le fasi progettuali.

6. Il  bando,  su  base  annuale,  potrà  individuare   eventuali ulteriori requisiti e modalità di partecipazione.

Art. 4 - Legge per la bonifica: criteri di priorità

1. A  seguito  della  presentazione  delle  domande,  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a seguito  di istruttoria  condotta  avvalendosi  dell'Istituto  superiore  per  la protezione e la ricerca ambientale,  disporrà  una  graduatoria,  su base annuale, delle richieste ammesse al contributo determinata sulla base dei criteri di priorità  di  seguito  elencati,  riferiti  agli interventi oggetto di progettazione:

i. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno, nei pressi o comunque entro un raggio non superiore a  100  metri  da asili,   scuole,   parchi    gioco,    strutture    di    accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi;

ii. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali  esistono segnalazioni da parte di enti di controllo sanitario  e/o  di  tutela ambientale e/o  di  altri  enti  e  amministrazioni  in  merito  alla presenza di amianto;

iii. interventi relativi ad  edifici  pubblici  per  i  quali  si prevede un progetto  cantierabile  in  12  mesi  dall'erogazione  del contributo;

iv. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno di un sito  di  interesse  nazionale  e/o  inseriti  nella  mappatura dell'amianto ai sensi del decreto ministeriale n. 101  del  18  marzo 2003. La sussistenza del requisito di cui al punto i. costituisce  titolo preferenziale nella valutazione delle richieste.

2. Sara' considerata, nelle modalità previste dal  bando  su  base annuale, anche la  presenza  di  attestazioni  di  friabilità  e  di cattivo stato  di  conservazione  del  manufatto  contenente  amianto determinante una condizione di  pericolosità  di  esposizione  degli occupanti  ad  elementi  nocivi  per  cui  si  rende  necessario   un intervento urgente e prioritario, secondo il decreto  ministeriale  6 settembre 1994 e decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003. Tali attestazioni dovranno essere supportate da perizia  asseverata prodotta da tecnico abilitato ed iscritto ad ordine professionale.

3. Il   bando   potrà   determinare   ulteriori    criteri    di differenziazione nonché di  priorità,  determinandone  il  relativo punteggio utile ai fini dell'ammissione in graduatoria.

Art. 5 - Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti del Fondo saranno erogati,  su  base  annuale  e fino all'esaurimento delle relative disponibilità, tramite bando del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare, Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle  acque, in qualità di ente erogante.

2. Il contributo e' erogato con decreto del direttore generale  per la  salvaguardia  del  territorio  e  delle   acque   del   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  a  seguito dell'inclusione dell'intervento nella graduatoria approvata ai  sensi dell'art. 4 del presente decreto  ed  e'  vincolato  all'impegno  del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le  finalità per le quali il contributo e' accordato.

3. La liquidazione del finanziamento e'  accordato  nelle  seguenti modalità; -  il  30%  della  somma  ammessa  a  finanziamento  al   momento dell'ammissione; -  il  40%  della  somma  ammessa  a  finanziamento  al   momento dell'approvazione del progetto definitivo; - il 30%  della  somma  ammessa  a  finanziamento  momento  della rendicontazione finale delle spese  sostenute  per  la  progettazione preliminare e definitiva degli interventi, nelle  modalita'  previste dal bando su base annuale.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del mare rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione  costituiti fra  soggetto  beneficiario  del  contributo  e  soggetti  terzi  per forniture di beni, prestazione di servizi, collaborazione e qualsiasi altra prestazione.

Art. 6 - Interventi esclusi e spese non ammissibili

1. Non potranno essere oggetto di finanziamento:

a) la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;

b) Spese di acquisto di beni, mezzi  e  materiali  sostitutivi  e loro messa in opera;

c)  la  progettazione  di  interventi  realizzati   prima   della pubblicazione del bando o prima del ricevimento  della  comunicazione scritta di concessione del contributo richiesto.

2.  Il  bando,  su  base  annuale,  potrà  individuare   ulteriori tipologie di interventi da ritenersi non  finanziabili  o  spese  non ammissibili.

Art. 7 - Cause di revoca dei finanziamenti

1. I contributi erogati ai  sensi  del  presente  decreto  potranno essere revocati dell'ente erogante:

a)  qualora  la  rendicontazione,  anche  parziale,  delle  spese finanziate non sia firmata o risulti assente, carente e/o inesatta;

b) in caso di mancata, incompleta o  inesatta  dichiarazione  dei dati richiesti dall'ente erogante;

c)  in   caso   di   reiterata   ed   ingiustificata   tardività nell'approvazione  dei  progetti  preliminari  e   definitivi   degli interventi ammessi al finanziamento;

d)  qualora   il   progetto    si    discosti    sostanzialmente dall'originaria previsione o risultino scostamenti  significativi  in termini  di  efficacia  rispetto  agli  obiettivi  previsti,   e   di efficienza,  con  riferimento   all'uso   delle   risorse   poste   a disposizione;

e) qualora vengano distolte in qualsiasi forma dell'uso  previsto le somme e/o i beni materiali o immateriali, la cui realizzazione  od acquisizione e' stata oggetto del vantaggio economico.

2. In caso di revoca, i soggetti beneficiari  sono  obbligati  alla restituzione all'ente erogante del  contributo  già  parzialmente  o totalmente erogato.

3. Le somme recuperate vengono rivalutate  sulla  base  dell'indice ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e  impiegati  e maggiorate degli interessi legali. Resta salva ogni  altra  azione  a tutela del Ministero.

4. Il bando, su base annuale, potrà prevedere ulteriori ipotesi di revoca del finanziamento.

Art. 8 -  Legge per la bonifica: ispezioni e controlli

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del mare potrà disporre in qualsiasi momento, avvalendosi  dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,  delle  Aziende sanitarie locali e delle  Agenzie  regionali  e  provinciali  per  la protezione  dell'ambiente  territorialmente   competenti,   ispezioni documentali e controlli al fine di verificare lo stato di  attuazione degli interventi, la correttezza delle  procedure  e  la  conformità delle dichiarazioni prodotte. Il  presente decreto  sarà  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo  e  verrà pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana.

Legge per la bonifica

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