In questa guida parliamo di indennità mensile di frequenza, scopriamo come funziona, a quanto ammonta nel 2023 e quali sono i requisiti per richiederla.
Vediamo anche passo dopo passo come fare domanda per l'indennità mensile di frequenza INAIL e come ottenere una consulenza per la richiesta.
Lo studio legale dell'Avvocato Ezio Bonanni offre consulenza legale a tutti coloro che si trovano a dover richiedere l'indennità mensile di frequenza e altre prestazioni erogate dall'INAIL.
L’indennità di frequenza è una prestazione economica dell’INPS finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità, fino al compimento della maggiore età. Questa prestazione è stata istituita grazie alla Legge 11 ottobre 1990, n. 289. Lo scopo è fornire un sostegno al reddito delle famiglie dei minori portatori di handicap.
Il beneficio economico viene concesso alle famiglie per sostenerle durante il periodo scolastico e per favorire l'inserimento scolastico del minore disabile. Quindi contribuisce ad aiutarle con le spese legate alla frequenza della scuola (pubblica o privata) o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.
Si chiama “indennità di frequenza” proprio perché viene riconosciuta solo a chi può dimostrare di frequentare: la scuola, pubblica o privata; centri ambulatoriali o centri diurni specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e centri di formazione professionale.
Gli interessati, però, devono trovarsi in “stato di bisogno economico”. In altre parole devono dimostrare di avere un reddito inferiore alla soglia fissata anno per anno dall’INPS. Non eroga l’indennità di frequenza INPS, invece, la Provincia Autonoma di Bolzano, che prevede in alternativa un assegno mensile.
L'indennità mensile di frequenza è un beneficio economico che spetta ai cittadini minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, che soddisfano determinati requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge. Qui di seguito li vediamo tutti:
L’indennità frequenza INPS è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e con altre prestazioni come le indennità di:
La prestazione è concessa sino ad un massimo di 12 mensilità all’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza, fino al mese successivo a quello di cessazione.
Nella valutazione della condizione economica del richiedente, vengono considerati i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef. I beneficiari nati in un Paese estero devono invece presentare la documentazione attestante la presenza o meno di redditi esteri. Per quanto riguarda la scuola dell’obbligo, che va dai 6 ai 16 anni, il cittadino deve presentare una sola autodichiarazione che avrà validità per tutta la durata dell’obbligo formativo scolastico.
Al compimento della maggiore età, e qualora sussistano comunque le condizioni di bisogno, l’interessato può fare domanda per l’assegno di invalidità o la pensione, a seconda del grado di invalidità riconosciuto.
Per continuare a percepire l’indennità di frequenza, il genitore del minore, deve dichiarare all’Inps ogni anno, i redditi percepiti nell’anno precedente ed in corso, insieme all’iscrizione e frequenza al nuovo anno scolastico.
Per ripristinare la pensione di frequenza, dopo la revisione di una visita medica o dopo i mesi estivi, il minore deve presentare a suo nome (tramite i genitori), una domanda di ricostituzione per motivi documentali online attraverso il sito dell’Inps allegando:
L’indennità di frequenza viene corrisposta per tutta la durata della frequenza. Infatti l’art. 2, comma 3, della Legge 289/90 stabilisce che:
“La concessione dell’indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza“.
Per il 2023 l'importo erogato è di euro 313,91 mensili con limite di reddito annuo personale non superiore a euro 5.391,88.
La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata attraverso delle maggiorazioni.
Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico-legale al termine dell’accertamento sanitario.
L’interessato deve recarsi da un medico certificatore e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo e della relativa ricevuta completa del codice univoco. Tale codice deve essere inserito nella domanda di accertamento sanitario che deve essere inoltrata attraverso il servizio “Invalidità civile - Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (Verifiche Ordinarie INVCIV 2010)”.
L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.
Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presentare il modulo AP70 utilizzando il servizio “Invalidità civile - Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.
Sia per l’invio della domanda di accertamento sanitario che per la verifica dei requisiti socio-economici (modulo AP70), il cittadino può utilizzare autonomamente i servizi online del portale INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa si può fare domanda tramite gli enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, oppure tramite un patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). Lo studio legale dell'Avvocato Ezio Bonanni, attraverso l'ONA - Osservatorio Nazionale Amianto è convenzionato con i patronati.
Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.