Le prestazioni per ciechi variano a seconda se il richiedente sia affetto da cecità assoluta o parziale. I cichi civili parziali sono anche detti ventesimisti, in quanto hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in etrambi gli occhi con eventuale correzione. Fino al 1962 la legge prevedeva delel previdenze anche per i decimisti, con un residuo parziale compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi. Questa categoria è stata abolita con la legge 66/1962.
In questa guida vediamo quali sono le previdenze previste dalla legge per i ciechi civili parziali, a quanto ammontano e come fare per farne domanda.
La legge definisce ciechi civili parziali i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea e i loro famigliari (coniuge e figli a carico) regolarmente residenti in Italia o gli stranieri titolari di carta di soggiorno con un determinato deficit visivo.
Il residuo visivo dei ciechi parziali, come già accennato, non deve essere superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.
Ai ciechi parziali spetta una pensione, in misura intera se l'invalido non supera determinati limiti di reddito personali. Essa spetta anche ai minori ciechi parziali. Si tratta di una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti riconosciuti ciechi civili parziali.
Spetta alla competente Commissione medica di verificare la presenza dei riquisiti medici.
La pensione viene liquidata in 13 mensilità ed è compatibile con i dritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'Interno fino al 1° gennaio 1992, mentre è incompatibile con la pensione sociale o l’assegno sociale.
In caso di concessione di pensione di cieco civile ad un titolare di assegno o pensione sociale, è necessario revocare quest’ultima prestazione e recuperare quanto corrisposto sugli arretrati spettanti per la pensione di cieco civile. Nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili sia di importo inferiore alla pensione sociale o all’assegno sociale, tali ultime prestazioni sono dovute per quota differenziale.
Qui di seguito elenchiamo tutti i requisiti per richiedere la pensione per ciechi civili parziali:
La pensione è cumulabile con eventuali prestazioni concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, lavoro o servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.
È compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
La pensione è erogata anche in caso di ricovero in istituto pubblico.
La pensione non è reversibile e spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età (non si trasforma in assegno sociale sostitutivo).
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento mentre, per le altre tipologie di redditi, gli importi percepiti negli anni precedenti.
La pensione, in condizioni particolari di reddito, può aumentare di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).
La pensione spetta anche in caso di ricovero gratuito a carico dello Stato.
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Il primo passo per ottenere la prestazione è il riconoscimento della minorazione con il rilascio del verbale da parte dell'apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.
Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
L’INPS invia il verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente.
Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
L’accertamento dei requisiti sanitari è di competenza delle ASL. La composizione delle commissioni ASL dal 1° gennaio 2010 è integrata dalla presenza di un medico dell'Inps quale componente effettivo. Possono essere costituite Commissioni mediche specializzate nei capoluoghi di Provincia per l’accertamento delle minorazioni visive, le cui particolari caratteristiche richiedono la visita da parte di medici specialisti.
Per l’anno 2024 l’importo della pensione è di 333,33 euro. Il limite di reddito personale annuo per ottenerla è pari a 19.461,12 euro.
Tra le varie categorie di invalidi, i ciechi civili sono stati tra i primi ad avere un intervento legislativo di tutela. Risale al 1948 il primo assegno mensile a loro riconosciuto. Seguirono la l. 632/1954, la l. 66/1962 e la l. 382/1970 (quest’ultima regolamenta la materia ancora oggi).