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Certificato medico falso: falsità materiale in atto pubblico

Falsificare certificato medico integra il reato di cui agli articoli 476 codice penale e articolo 482 codice penale e non la fattispecie di cui all'articolo 477 codice penale, sulla base di Corte di Cassazione, Sezione Penale, sentenza n. 32446/2013 (artt 477 e 482 cp).

Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni offre, con il suo team di avvocati, assistenza legale in materia di certificato falso medico e falsità materiale in atto pubblico.

Assistenza per vittime amianto e malasanità

Oltre alle vittime di malasanità, l'Avv. Bonanni assiste tutte le vittime esposte ad amianto. L'Avvocato Bonanni ha illustrato il pericolo di essere esposti a questo cancerogeno nella sua pubblicazione "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – Ed.2022". Ha denunciato l’elevata presenza di siti contaminati nel nostro Paese. Per questo l'ONA ha istituito l'APP Amianto. In questo modo ogni cittadino può segnalare siti a rischio amianto e agevolare la mappatura e la bonifica. Contattaci per avere una consulenza legale.

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Legge Gelli: tutela delle vittime da errore medico

L'errore medico consiste in una serie di eventi che possono accadere durante il processo sanitario di diagnosi o di cura che porta a un concreto danno alla salute del paziente, impedendo o ritardando la guarigione o migliori condizioni di salute.

Il comportamento dei sanitari deve sempre essere professionalmente adeguato alla delicatezza del bene materiale e giuridico più prezioso: la salute. Le norme sono state recentemente modificate con la Legge n. 24/2017: Legge Gelli.

La Legge Gelli prevede che il medico che per imperizia provoca un danno a un paziente non è punibile penalmente nel caso in cui abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali. L’errore del medico causato dalla sua mancanza di abilità o di preparazione specifica verrà punito penalmente solo in caso di colpa grave. Resta il principio di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ai fini del risarcimento del danno.

Giurisprudenza in caso di certificato medico falso

La Corte di Cassazione, con Sentenza n°32446 del 25.07.2013, ha precisato che sia erroneo ritenere che tale tipo di atto, comunemente denominato certificato, rientri nella casistica degli atti previsti dall'art 477 codice penale, trascurando che la natura certificativa, che giustifica il più mite trattamento sanzionatorio. È propria dei documenti a carattere derivato o secondario, che contengono cioè dichiarazioni di scienza, vale a dire attestazione di fatti, ovvero di dati, noti al pubblico ufficiale per la loro provenienza da altri documenti ufficiali (Cass. 31533/2004).

Il certificato amministrativo, previsto dall' art 477 cp e art 480 cp, è dunque caratterizzato dalla mera attestazione di verità o di scienza priva di contenuto negoziale e svincolata dal compimento di attività direttamente effettuate o percepite dal pubblico ufficiale, relativa a fatti di cui è stata già altrimenti accertata l'esistenza (Cass. 3161/1984).

Ineccepibilmente, dunque, i giudici di merito hanno nella specie ritenuto corretta la qualificazione del fatto, art 476 cp e art 482 codice penale uniformandosi all'orientamento che ravvisa invece i reati previsti nell'art 476 cp e art 479 cp in caso di falsità materiale di atti caratterizzati dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi rispetto a situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica, nonché, in via congiuntiva o anche solo alternativa, dalla documentazione di una attività compiuta dal pubblico ufficiale che lo redige e di fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti (Cass. 3161/1984).

Poiché il certificato medico reca la falsa attestazione diagnostica, perciò c'è una falsificazione certificato medico, di una situazione asseritamente caduta nella sfera conoscitiva del suo autore, è stato correttamente ritenuto rientrante nella categoria degli atti pubblici di fede privilegiata assumendo la diagnosi ivi formulata rilievo giuridico anche esterno alla mera indicazione sanitaria (Cass. 12401/2010, 7921/2007).

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