L’equo indennizzo per causa di servizio è una misura previdenziale, prevista dal nostro ordinamento, che può essere richiesta dai dipendenti pubblici, non soggetti alla riforma di cui all’art. 6 della L. 214/2011.
Nello specifico, l’equo indennizzo è una prestazione risarcitoria – una tantum – introdotta dall'art. 68 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati Civili dello Stato (DPR 3/1957 e dal relativo regolamento di esecuzione, DPR 686/1986).
L’Amministrazione, si occupa di erogare tale prestazione, una volta che la Commissione Medica competente, ha riconosciuto la presenza di danni fisico- psichici correlati all’attività lavorativa prestata.
L' art.6 della legge 201/2011 Legge Fornero, del 6 dicembre, prevede che tale prestazione venga devoluta nei confronti del personale appartenente a:
Attualmente il Parlamento sta esaminando la possibilità di ripristinare l’istituto anche a favore del personale della polizia municipale.
Il dipendente pubblico che, durante l’attività di lavoro prestata, ha subito una lesione, o ancora contratto una patologia, può procedere legalmente affinchè gli venga riconosciuta la causa di servizio.
Può quindi presentare la domanda amministrativa del riconoscimento di causa di servizio, simultaneamente a quelle necessarie a beneficiare dell’equo indennizzo , e al riconoscimento dello “status di vittima del dovere”, secondo l’art.1.co.563, o 564 L.266/05.
L'equo indennizzo è una prestazione erogata alla vittima, solo in seguito al riconoscimento della causa di servizio.
Le lesioni riportate dal lavoratore, possono essere ascrivibili a equo indennizzo tabelle “A” o “B” di cui al DPR 915/1978 dopo la loro stabilizzazione.
La caratteristica di questa prestazione, è che in caso di decesso del lavoratore, l’equo indennizzo deve essere liquidato agli eredi.
Questi ultimi dovranno presentare la domanda di equo indennizzo, che verrà poi loro erogato, e quantificato in funzione della gravità della menomezione del lavoratore, secondo la tabella 1 legge 662/1996.
La modifica dell'art.1 co.210 della legge 266/05, ha previsto che nei casi di lesioni di particolare gravità (ascritte alla prima categoria) e in caso di decesso del lavoratore, il calcolo equo indennizzo debba corrispondere a due volte il trattamento dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda.
In caso di lesioni inferiori, l’equo indennizzo si calcola in una percentuale che oscilla tra il 92 ed il 3% dell’importo stabilito per la prima categoria.
Nel caso in cui la domanda di riconoscimento della causa di servizio sia presentata dopo il collocamento in pensione, per equo indennizzo calcolo si deve tener conto dello stipendio che la vittima ha percepito al momento della cessazione dal servizio.
Di seguito le tabelle equo indennizzo:
Tabella di determinazione equo indennizzo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 del Dlgs 29/1993. | |
Categoria di menomazione di cui alla tabella A del DPR 30.12.1981 | Misura |
Prima Categoria | Due volte l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda |
Seconda Categoria | 92% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Terza Categoria | 75% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Quarta Categoria | 61% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Quinta Categoria | 44% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Sesta Categoria | 27% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Settima Categoria | 12 % dell’importo stabilito per la prima categoria |
Ottava Categoria | 6% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Tabella B allegata al DPR 834/1981 | Per tutte le menomazioni, 3% dell’importo stabilito per la prima categoria |
Secondo l’art. 49 del DPR n. 686/1957, nell’applicare tale riduzione, si deve tener conto di alcuni fattori: l’età che il dipendente aveva al momento dell’evento dannoso, e la data di conoscibilità dell'infermità che risulta dal verbale di visita medica collegiale.
L’art. 50 del DPR n. 686/1957 sancisce che nei casi di assicurazione a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione, vada detratto dall’equo indennizzo, quanto eventualmente percepito dal dipendente o dai suoi superstiti.
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Inoltre lo stesso articolo stabilisce che tale prestazione è ridotta al 50%, se il dipendente è titolare della pensione privilegiata. Nel caso in cui la pensione venga riconosciuta successivamente, l'importo dell'equo indennizzo, viene recuperato con la trattenuta mensile del 10% sulla pensione (art. 144 DPR n. 1092/1973 che riproduce l’art. 60 DPR n. 686/1957).
Il beneficio, infatti non è cumulabile con le somme corrisposte dall’Inail a titolo di indennizzo o rendita nei confronti dell’assicurato o dei suoi superstiti.
La ripetizione del 50% dell’importo dell’equo indennizzo, così ridotto non è previsto nel caso di equo indennizzo conferito ai superstiti, a seguito del riconoscimento della dipendenza del decesso con attribuzione loro della pensione privilegiata indiretta.
La domanda di equo indennizzo può essere presentata nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio:
Nel caso in cui la domanda di equo indennizzo venga presentata simultaneante a quella di riconoscimento della causa di servizio, deve essere depositata all'Amministrazione presso la quale è stata svolta l'attività lavorativa, entro l'arco di sei mesi decorrenti dalla data :
Una volta trascorsi i 6 mesi,decorsi i quali vi è decadenza, decorrono dalla conoscibilità della menomazione dell’infermità, entro il limite massimo di cinque anni dal collocamento a riposo (elevato a dieci per il parkinsonismo e le malattie ad eziopatogenesi non definita o idiopatica).
Il termine dei sei mesi dalla data del decesso è valido anche per i famigliari superstiti del lavoratore, che intendano riscuotere l’equo indennizzo.
Una volta concessa tale prestazione, la domanda di aggravamento può essere proposta una sola volta, nel termine di cinque anni dalla comunicazione del decreto concessivo.
Nel caso in cui ci sia una nuova liquidazione di indennizzo, va detratto quanto oggetto di liquidazione in ordine al precedente indennizzo, se l’infermità è la medesima (art. 57, DPR 686/1957).
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