Il riconoscimento della causa di servizio costituisce uno degli ambiti di operatività dello studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni. Quindi, in caso di infortunio o malattia professionale, per i militari e altri dipendenti pubblici, è possibile chiedere la c.d. causa di servizio. In sostanza, la causa di servizio è la riconducibilità delle infermità a motivi di servizio, ovvero a natura occupazionale.
Con la L. 214/2011, il rapporto di pubblico impiego ha subito la c.d. privatizzazione in seguito alla quale, per lesioni biologiche, è possibile invocare la tutela Inail. Ne fanno eccezione alcune categorie di dipendenti pubblici, tra i quali i militari e comparto sicurezza.
L'Avv. Ezio Bonanni, titolare dell'omonimo studio legale, ha ottenuto significativi risultati nella tutela dei dipendenti pubblici che hanno subito danni biologici per motivi di servizio.
Il caso più emblematico è proprio quello di esposizioni a più agenti cancerogeni, tra i quali l'amianto, l'uranio impoverito, il radon etc.. In questi casi, oltre alla causa di servizio, è stato possibile ottenere il riconoscimento dello status di vittime del dovere e il risarcimento del danno.
La causa di servizio consiste nel riconoscimento del nesso causale. In sostanza l'infermità, ovvero il danno biologico, è riconducibile a motivi di servizio, e quindi, perciò stesso, con tale riconoscimento ci sono dei diritti.
In primo luogo il c.d. equo indennizzo, in secondo luogo, con tale riconoscimento, anche la c.d. pensione privilegiata. Perciò stesso, dunque, in questi casi, previo tale riconoscimento, è possibile chiedere ed ottenere la c.d. pensione privilegiata.
Inoltre, in questi casi, oltre a tali diritti, se l'infermità è legata allo svolgimento di particolari attività, come quelle di cui all'art.1, co. 563 della L. 266/05, sussiste anche il diritto al riconoscimento dello status di vittime del dovere. Ci sono, poi, altri casi nei quali sussiste il diritto alla equiparazione a vittime del dovere. Infatti, le particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà (art. 1, co. 564, L. 266/05, e art. 1 d.p.r. 243/06), danno diritto alle stesse prestazioni.
La disciplina della c.d. causa di servizio ha un perimetro ristretto. Infatti, è circoscritto soltanto ai militari, ovvero agli appartenenti alle Forze Armate e al Comparto Sicurezza. Tra quest'ultimi, anche coloro che svolgono servizio nel dipartimento dei Vigili del Fuoco, Magistrati e personale prefettizio.
In questi contesti, e per le procedure iniziate prima dell'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011.
La modifica legislativa ha abrogato diversi istituti giuridici, riferiti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Ne fanno eccezione il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Infatti, l'art. 6: "La disposizione (…) non si applica (…). ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data".
Quindi, la sfera soggettiva è quella del soccorso pubblico, compresi i Vigili Del Fuoco, che si aggiungono alle altre categorie. Così, l'art. 2 della l. n. 252 del 2004 - "vigili del fuoco e soccorso pubblico".
Perciò stesso, per tutti gli altri dipendenti pubblici si applicano le tutele previdenziali Inail, con le relative procedure.
L'Avv. Ezio Bonanni, nonchè presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, con il suo staff di avvocati online assiste tutte le vittime dell'amianto per la tutela dei loro diritti e per fargli ottenere il riconoscimento di causa di servizio.
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La Legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 6, ha mantenuto la procedura di causa di servizio per il solo “per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico”. Per cui, tale procedura può essere attivata, dopo il 22 dicembre 2011, solo per le seguenti categorie:
La causa di servizio ed equo indennizzo per i dipendenti civili dell'amministrazione pubblica per le altre categorie è sostituita dalla tutela Inail. Così, l'art.127, comma 2, del TU. e del DM 10/10/1985.
Nei casi di infortunio sul lavoro, ovvero di infermità per malattie professionali, i dipendenti esclusi dalla tutela Inail, possono attivare la c.d. causa di servizio. In alcuni casi, è la stessa pubblica amministrazione che si attiva d'ufficio. Negli altri casi la vittima può attivare direttamente la c.d. causa di servizio.
In sostanza, la causa di servizio è il riconoscimento della dipendenza dal servizio di lesioni o infermità, tranne i casi nei quali il c.d. "Salva Italia" ne ha disposto l'abrogazione.
Per ottenere tale riconoscimento, è necessario dimostrare che le infermità siano legate all'ambiente e/o alle condizioni di lavoro. Tale riconoscimento si traduce con il nesso causale. In altri termini, con la riconducibilità alla causa di servizio, anche a titolo di concausa. Infatti, si applica il principio del concorso, ovvero dell'equivalenza causale.
Questo procedimento è regolamentato dal D.p.r. 461/01. Con questo riconoscimento, che è accertamento definitivo ai sensi dell'art.12, del D.p.r. 461/01, vi è anche il diritto al trattamento pensionistico di privilegio e all'equo indennizzo. Questo giudizio è espresso dalle Commissioni Mediche (CMO), e dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio. Questo procedimento si conclude con il Decreto dell'amministrazione che deve essere comunicato all'interessato.
La procedura di riconoscimento va attivata entro i cinque anni dall'evento, ovvero dalla fine del servizio in caso di malattia professionale.
In molti casi, come le malattie asbesto correlate, poichè insorgono anche dopo 30/40 anni, il termine di 5 anni non può trovare applicazione. In merito tempestività della domanda amministrativa di causa di servizio, va osservato che questo termine non si applica per le malattie oncologiche.
Così, la Corte Costituzionale con le sentenze n. 323/08 e n. 43/15, sono stati sanciti gli strumenti di tutela in caso di malattie lungolatenti. In particolare, la stessa Corte Costituzionale si è pronunciata proprio per domande di causa di servizio per dipendenti pubblici esposti ad amianto.
Proprio gli effetti lungolatenti delle polveri e fibre di amianto, e del fatto che l’evento lesivo si realizza a distanza di decenni. Si tratta del momento dell’insorgenza della malattia, ovvero nel decesso che costituisce il presupposto per l’azione di tutela dei superstiti (art. 38 Costituzione).
La Corte Costituzionale, con le citate pronunce, ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 169 del D.P.R. 1192/73, con riferimento all’art.2, comma 2 del D.P.R. 243/06. Questa pronuncia rileva porprio in ordine al termine di 5 anni dalla fine del servizio, quando la malattia è insorta dopo. In questi casi, il termine di decadenza decorre dalla manifestazione della malattia e non già dalla fine del servizio.
La richiesta va presentata presso l’ufficio o il comando presso il quale lavora o presta servizio entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’infortunio o l’evento dannoso. Comunque, questo termine, decorre dalla presa d'atto della malattia, e comunque dal danno biologico.
In caso di cessato rapporto di lavoro, il termine è di 5 anni dopo la cessazione e 10 anni se la vittima è affetta da morbo di Parkinson. In ogni caso, come già sopra evidenziato, questo termine si applica dall'insorgenza della malattia, nel caso di lungolatenza.
La procedura di riconoscimento presuppone la domanda con la produzione dei docuementi che sono rilevanti:
Grazie al D.P.R. 461/01 (dpr 461) è possibile adire anche la Commissione Medica presso la ASL, comitato di verifica per le cause di servizio, oltre alla Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.).
Questi organi devono innanzitutto accertare il nesso causale tra l'attività di servizio e la lesione o infermità subita. Come già anticipato, è sufficiente anche la concausa cioè la causa dovrà essere "efficiente e determinante" - art. 64, D.P.R. 1092/73).
L’amministrazione competente inoltra la domanda di causa di servizio alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO). A seguito della valutazione medico legale della CMO, è adito il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio competente per territorio. In questi casi vi è la pronuncia positiva o negativa circa l'infermità denunciata.
Nel caso in cui la CMO riconosca l'eziologia professionale, riporta anche il grado, ovvero l'entità della lesione. L'entità della menomazione e l'ascrivibilità alle categorie di cui al dpr. 834/81, è legata al danno biologico. Perciò stesso, in base alle relative Tabelle, è possibile stabilire il grado di infermità. Le tabelle si dividono in Tabella A e Tabella B.
Tabella causa di servizio A: nella causa di servizio A sono comprese le infermità con percentuale di grado invalidante:
Tabella causa di servizio B: mentre la causa di servizio B contiene infermità e lesioni che comportano una invalidità del 20-10%. Sempre secondo la causa di servizio tabella b la dipendenza viene riconosciuta, si costituisce l’accertamento definitivo.
Il parere espresso dalle commissioni mediche competenti viene poi eventualmente confermato dal Comitato tecnico di verifica sulle cause di servizio e, infine, ratificato con un decreto dell’Amministrazione pubblica a cui appartiene il dipendente. In caso di parere negativo, il decreto potrà essere impugnato dalla vittima in sede giurisdizionale.
Ai fini del riconoscimento del nesso causale, e quindi della causa di servizio, è fondamentale che l'infermità non si sarebbe verificata. Ovvero che sarebbe stata molto meno grave (forma lieve o diversa). Il nesso causale, ovvero la concausa, è comunque quella più rilevante, in ogni caso, l'evento casuale è riconducibile al servizio in modo diretto.
La vittima di causa di servizio ha diritto all’invalidità, con l’incremento dello stipendio pari al 2,5% oppure all’1,25% se l’invalidità rientra nelle prime sei o nelle ultime due categorie stabilite dalla legge. Gli invalidi per servizio che rientrano nelle prime quattro categorie possono presentare domanda per ottenere due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto, fino al limite massimo di 5 anni.
Il dipendente che ha ottenuto il riconoscimento di causa di servizio ha diritto anche all’equo indennizzo e agli altri causa di servizio benefici.
L’equo indennizzo causa di servizio è una prestazione una tantum corrisposta dal datore di lavoro di entità variabile a seconda della gravità delle malattie riconosciute per causa di servizio, della malattia per causa di servizio e alle funzioni e al livello retributivo del richiedente al momento della presentazione della domanda.
Per ottenere questa prestazione è necessario presentare una domanda contestuale a quella di causa di servizio entro 6 mesi dalla notifica del riconoscimento della causa di servizio o dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso. In caso di domanda "non tempestiva" viene meno il diritto all'equo indennizzo anche se viene riconosciuta la causa di servizio.
Per ottenere la liquidazione del causa di servizio equo indennizzo e altri benefici causa di servizio è necessario che siano accertati:
Se viene riconosciuta la pensione causa di servizio, pensione privilegiata comparto sicurezza, l'equo indennizzo viene erogato in forma ridotta. L'equo indennizzo viene invece corrisposto per intero in caso di riconoscimento del solo diritto all'indennità una tantum.
In caso di aggravamento della lesione per la quale è stato concesso il causa di servizio equo indennizzo, è possibile presentare domanda di causa di servizio aggravamento, ovvero richiedere la revisione dell'equo indennizzo già concesso (art. 14, comma 4, dpr 461) entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento attraverso il modulo aggravamento causa di servizio.
Pensioni privilegiate per causa di servizio: il dipendente pubblico che, a causa della malattia per causa di servizio o della lesione subita per fatti di servizio, diventa inabile assoluto o permanente, ha diritto all’erogazione della pensione privilegiata.
La pensione privilegiata per causa di servizio è erogata domanda dell'interessato (o degli eredi), che va presentata entro 5 anni dalla data di cessazione del servizio o entro 10 anni in caso di morbo di Parkinson. Non ci sono limiti di tempo per la richiesta per le pensioni privilegiate per causa di servizio se si è già fatta richiesta e si è già ottenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.
Per la pensione di invalidità a differenza delle pensioni privilegiate per causa di servizio è rilevata una sola condizione fisica di inabilità all'attività lavorativa, mentre per la pensioni privilegiate per causa di servizio è necessario che l'infermità dipenda dal servizio prestato, quale causa o concausa preponderante per l'insorgere della malattia causa di servizio o della lesione (o della morte). La pensione privilegiata ed equo indennizzo possono essere quindi ottenuti contemporaneamente.
In caso di riconoscimento di causa di servizio, la vittima ha diritto ad alcuni benefici come assenze per infortunio o malattia, regolate nei relativi contratti di categoria. I dipendenti pubblici dei ministeri mantengono il posto di lavoro fino alla guarigione clinica completa della malattia per causa di servizio dipendenti pubblici.
Causa di servizio per la scuola: i dipendenti pubblici della scuola hanno diritto alla causa di servizio scuola se hanno contratto malattia per causa di servizio dipendenti pubblici, mantengono il posto di lavoro e percepiscono l’intera retribuzione per un massimo di 36 mesi.
Pensione privilegiata per enti locali: i dipendenti degli enti locali, della sanità e degli enti pubblici non economici conservano il posto e percepiscono l'intera retribuzione fino a guarigione avvenuta, a patto che questa avvenga entro 36 mesi. Ottengono così pensione privilegiata enti locali.
Il principio di "unicità di accertamento" è previsto dall'art. 12 del D.p.r. 461/01 e sancisce la rilevanza del Decreto di accertamento. Quest'ultimo è unico e allo stesso tempo, vincolante sia per l'equo indennizzo che per la pensione privilegiata.
Quindi il carattere vincolante è fondamentale per le prestazioni indennitarie, anche quelle per le quali vi è giurisdizione del TAR. Così, per quanto riguarda il profilo pensionistico per cui vi è giurisdizione della Corte dei Conti.
In ordine al riconoscimento dello status di vittime del dovere non vi è alcuna pregiudizialità dell'accertamento di causa di servizio. Così, Cass. VI Sez. Lav., ordinanza n. 28696/20. Questi principi, infatti, si legano al presupposto che il riconoscimento di vittima del dovere non presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro con l'amministrazione. Così, infatti, per quanto riguarda i militari di leva, come quelli della Marina Militare e delle altre Forze Armate.
Infatti, in molti casi, come per esempio per le malattie asbesto correlate, lo stato di infermità è la conseguenza dello svolgimento del servizio di leva. Così, per il caso della Marina Militare, per il quale è stata introdotta la normativa dell'art. 20 della L. 183/10.
Questo principio si ricava direttamente da SS.UU. 22753/18, che lo precisa espressamente nel capitolo 20. Così, infatti, testualmente: 20. ..questa Corte (cfr. SU n. 233000/2016) ha riconosciuto la natura assistenziale dei benefici a favore delle vittime del dovere consistente in un sostegno che lo Stato offre a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi. La richiamata pronuncia precisa ulteriormente che "tale diritto non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Si tratta infatti di un diritto che si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio".
Per tali motivi, è di tutta evidenza che non vi può essere alcuna pregiudizialità del riconoscimento della causa di servizio per ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4325/14 hanno confermato la giurisdizione della Corte dei Conti ai fini pensionistici. Tuttavia l'accertamento della causa di servizio ha una rilevanza e a maggior ragione, la richiesta può essere formulata anche in pendenza del rapporto.
Così, ai fini pensionistici, dopo aver presentato la domanda ed ottenuto il diniego, è possibile chiedere il riconoscimento.
Quindi, si sono susseguite diverse pronunce che hanno avvalorato questo orientamento. Infatti, così, la Corte dei Conti, prima Centrale d’Appello con le sentenze: 171/2015 - 291/2016 - n. 342/2017 e n. 343/2016. Così, la seconda Centrale d’Appello della Corte dei Conti con le sentenze: n. 724/2016 e n. 926/2017. Ancora, la terza Centrale d’Appello della Corte dei Conti, con le sentenze: n. 20/2016 - n. 182/2018 - n. 203/2020 - n. 153/2020 e n. 34/2021.
Questa giurisprudenza è ormai dirimente ed è molto importante per i dipendenti del comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso pubblico.
Nel caso in cui ci fosse diniego della causa di servizio non vi è alcun termine dicadenziale proprio della giurisdizione del TAR. Per tali motivi, quindi, si può procedere ad impugnare il diniego innanzi il TAR competente. Tuttavia, questo diniego può essere impugnato alla Corte dei Conti se si vuole far valere il diritto alla pensione privilegiata.
Una volta che viene riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata, si acquisisce il diritto ad una serie di benefici. Tra questi l’equo indennizzo, Il diritto alla retribuzione integrale, l’aumento dello scatto stipendiale per invalidità di servizio, la maggiorazione dell’anzianità di servizio.
A questi benefici si aggiunge anche l’esenzione dal ticket sanitario, l’esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità. Inoltre, si potrà beneficiare della preferenza nelle graduatorie dei concorsi pubblici.
La Commissione Parlamentare di inchiesta sull'uranio impoverito ha confermato le tesi dell'Osservatorio Nazionale Amianto e dell'avv. Ezio Bonanni, che assistono e tutelano tutte le vittime del personale civile e militare che hanno subito dei danni alla salute, per il riconoscimento della loro qualità di vittima del dovere e di equiparazione di vittima del terrorismo.
La platea più ampia è costituita dai militari, ex militari e altro personale civile che, per motivi di servizio, sono esposti ad uranio impoverito in assenza di strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale.