Lo Studio Legale Ezio Bonanni assiste anche le vittime amianto che hanno contratto il tumore delle ovaie.
Il tumore delle ovaie è una neoplasia che colpisce le ovaie. Il carcinoma dell'ovaio o carcinoma ovarico è causata anche dall'amianto.
Questa forma di neoplasia è tra le più diffuse, ed è al sesto posto tra i cancri che colpiscono le donne. Le lavoratrici o le cittadine che hanno contratto il tumore alle ovaie a causa dell'esposizione a polvere di amianto, hanno diritto al risarcimento dei danni e alla malattia professionale.
Lo IARC ha inserito il carcinoma delle ovaie tra le malattie asbesto correlate. Nell'ultima monografia IARC "Asbestos (Chrysotile, Amosite, Crocidolite, Tremolite, Actinolite, and Anthophyllite", al capitolo 2.4.6 sostiene:
"The published literature examining the association between asbestos exposure and cancer of the ovaries is relatively sparse, because the workforce occupationally exposed to asbestos in such occupations as mining, milling shipyard work, construction and asbestos insulation work has been predominantly male".
Gli studi hanno esaminato l'associazione tra esposizione all'amianto e carcinoma ovarico in 13 popolazioni, dieci con esposizione professionale all'amianto e tre con esposizione in comunità o residenziale.
Per esempio Acheson (1982) ha esaminato nel Regno Unito due gruppi di donne impiegate in fabbriche separate per la produzione di maschere antigas contenenti amianto prima e durante la Seconda guerra mondiale. Una fabbrica aveva usato l'amianto crocidolite e l'altra aveva usato il crisotilo. Tra le 757 donne nello stabilimento che utilizzava la crocidolite, sono state osservate 12 morti per cancro alle ovaie. Invece tra le 570 donne nello stabilimento che utilizzavano l'amianto crisotilo sono stati osservati cinque decessi per carcinoma ovarico.
Ha esaminato la mortalità per cancro ovarico in 616 donne lavoratrici in Germania, che erano state professionalmente esposte all'amianto, Rösler (1994). Un totale del 95% dell'amianto utilizzato in Germania in quel momento era crisotilo, ma gli autori affermano che "non si può escludere la mescolanza di crocidolite, in particolare nella produzione di tessuti di amianto". Sono stati osservati due decessi per carcinoma ovarico contro 1,8 previsti statisticamente.
Altri studi che si sono concentrati sulla correlazione tra l'esposizione ad amianto e tumore delle ovaie sono quelli compiuti da Ferrante (2007). Ha esaminato la mortalità per cancro in un campione composto dai familiari di coloro che erano stati impiegati nella fabbrica di cemento-amianto a Casale Monferrato, in Italia. L'esposizione è stata a una miscela di crocidolite e crisotilo. Tra le donne con esposizione domestica all'amianto, sono stati osservati 11 decessi per carcinoma ovarico.
Sull'esposizione ambientale si è concentrato anche Reid (2008). Il campione di studio comprendeva 2552 donne e ragazze che vivevano nella città mineraria di amianto crocidolite di Wittenoom nell'Australia occidentale, nel periodo 1943-92, che non erano coinvolte nell'estrazione e nella macinazione dell'amianto. Ci sono stati nove decessi per carcinoma ovarico.
Al contrario Pukkala (2009) ha esaminato l'incidenza del tumore delle ovaie tra le donne impiegate in varie categorie occupazionali nei Paesi nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia). Tra i gruppi esaminati c'erano gli idraulici, un gruppo con nota esposizione professionale all'amianto. Nelle donne idrauliche sono stati osservati un totale di quattro tumori ovarici.
L'insorgenza del cancro ovarico è strettamente collegata all'età. La maggioranza dei casi viene infatti registrato nel periodo che segna l'ingresso alla menopausa: tra i 50 e 69 anni.
Si è ipotizzato che questo possa dipendere dalla lunghezza del periodo ovulatorio e il non aver avuto figli, come se ogni ovulazione rappresenti per la superficie dell’ovaio un piccolo trauma da cui insorge il tumore. L’aver avuto più figli, l’allattamento al seno e l’uso a lungo termine di contraccettivi estroprogestinici diminuiscono il rischio d’insorgenza del tumore dell’ovaio.
Secondo una stima del National Cancer Institute, una percentuale tra il 7 e il 10% di tutti i casi di tumore dell’ovaio è il risultato di una alterazione genetica ereditaria. In questi casi il cancro dell’ovaio può verificarsi in un’età più giovanile. Nelle famiglie in cui si rileva un alto tasso di tumori alla mammella o all'ovaio, è consigliabile procedere con un programma di controlli regolari e accurati.
Le ovaie dove si trovano? Le ovaie appartengono agli organi genitali femminili primari. Situate una a destra e una a sinistra dell'utero, presentano un diametro di circa tre centimetri (anche se le dimensioni variano rispetto all'età).
Qui avviene la crescita degli ovociti e la produzione degli ormoni sessuali noti come estrogeni e progesterone, i quali influiscono su tutti i processi che avvengono nel corpo femminile.
Ogni mese, quando la donna è fertile e non è in stato di gravidanza, le ovaie producono un ovocita che si muove verso l’utero per essere eventualmente fecondato.
I tumori alle ovaie sono dovuti alla moltiplicazione senza controllo delle loro cellule. Vengono distinti in tumori benigni e maligni. I tumori ovarici benigni non provocano metastasi e rimangono contenuti nella zona in cui si sono formati.
I tumori maligni possono metastatizzare in diverse aree corporee. Solitamente la neoplasia va a costituirsi a livello delle cellule epiteliali, mentre sporadicamente si formano a livello delle cellelule germinali, adibite alla produzione degli ovuli. Tra i tumori benigni più frequenti, troviamo le cisti ovariche che molto spesso sono funzionali e scompaiono senza terapia.
I tumori maligni dell’ovaio sono di tre tipi:
Oltre a queste tre tipologie di malattie delle ovaie si distinguono:
Il carcinoma ovarico può essere diagnosticato in diversi stadi:
La recente classificazione Kurman, distingue il carcinoma ovarico in due gruppi, definiti tipo I e II, in base alla natura delle cellule che interessano.
I tumori di tipo I insorgono da cellule ben differenziate, come i tumori borderline (cioè di confine tra malignità e benignità) e sono correlati con un certo tipo di mutazioni a carico di specifici geni (tra cui KRAS, BRAF, PTEN e beta-catenina). I tumori di tipo II sono spesso piuttosto aggressivi e insorgono direttamente dal tessuto epiteliale dell’organo, senza passare da una fase precancerosa. Questi tumori sono molto instabili dal punto di vista genetico e mostrano mutazioni del gene P53.
Nelle sue fasi iniziali, il tumore alle ovaie non presenta sintomi, per questa ragione risulta complesso riuscire ad individuarlo precocemente.
Per tumore alle ovaie sintomi iniziali vengono spesso sottovalutati dalla donne in quanto aspecifici. Però si possono manifestare:
Inoltre accade spesso che questi sintomi vengano ricondotti a problematiche minori. Quando compaiono questi veri e propri campanelli d'allarme, è bene richiedere al ginecologo una semplice ecografia pelvica, che potrà dare una prima importante indicazione diagnostica.
Gli esperti consigliano una semplice ecografia pelvica o transvaginale insieme alla visita ginecologica con palpazione bimanuale dell’ovaio per formulare una prima diagnosi, mentre non esistono al momento programmi di screening scientificamente affidabili per la prevenzione del tumore dell’ovaio.
Il trattamento e la cura del tumore ovarico dipendeno da una serie di fattori quali: stadio della malattia, tipologia, localizzazione, dimensioni, oltre che dallo stato di salute generale del paziente.
Attualmente, esistono tre diverse alternative per il trattamento del cancro:
A seconda del genere di tumore ovarico, esistono differenti interventi chirurgici.
L'isterectomia totale consiste nell’asportazione dell’utero e della cervice. Vi sono due modi per eseguirla:
Invece l'annessiectomia unilaterale è l’intervento di asportazione di un ovaio e di una tuba di Falloppio. C'è anche l'annessiectomia bilaterale, l’intervento di asportazione di entrambe le ovaie e tube di Falloppio.
Infine esistono l'omentectomia, che consiste nell’asportazione dell’omento, una parte del tessuto che riveste la cavità addominale, e tumorectomia, cioè l'asportazione più ampia possibile della massa tumorale.
La radioterapia è un particolare tipo di terapia fisica che utilizza le radiazioni, in genere i raggi X, nella cura dei tumori.
Queste radiazioni sono dette radiazioni ionizzanti e vengono emesse da sostanze radioattive (per esempio iodio o cobalto) oppure prodotte da specifiche apparecchiature chiamate acceleratori lineari.
la chemioterapia si fonda sulla somministrazione di farmaci in vena, che impediscono la moltiplicazione cellulare, interferendo con i meccanismi legati a questo processo, e così facendo eliminano le cellule cancerose inducendone la morte (azione citotossica).
Di solito la chemioterapia viene eseguita nell'arco di alcune ore, in day hospital o in regime ambulatoriale, in altri casi è necessaria una breve degenza.
Ogni ciclo di terapia è costituito da una serie di sedute, alle quali si frappongono periodi di riposo per consentire la ripresa dell'organismo dagli eventuali effetti collaterali. A seconda del grado della malattia, della risposta al trattamento e ai farmaci verrà utilizzato uno schema di ciclo terapie differenti. Ad esempio, se lo schema è ogni 3 settimane, nella maggior parte dei casi sono sufficienti sei cicli di terapia. Se lo schema è settimanale, circa 20, somministrati in un periodo di circa 4-5 mesi.
La chemioterapia intraperitoneale, in cui i farmaci sono iniettati direttamente nella cavità addominale, contribuisce a migliorare la sopravvivenza in un numero modesto di casi, ma può anche causare alcuni effetti collaterali spiacevoli. Per questo motivo è ancora in fase speriementale.
L'INAIL ha inserito il cancro dell'ovaio nella lista I e, quindi, tutte le donne che sono vittime del tumore delle ovaie hanno diritto ad ottenerne l'indennizzo come malattia professionale, nel caso in cui abbiano lavorato in ambienti contaminati da polveri e fibre di asbesto.
L'Avv. Ezio Bonanni, titolare dell'omonimo studio legale, fornisce assistenza a tutte coloro che sono affette da tumore delle ovaie dopo essere state esposte ad amianto.
Per poter attivare il percorso di assistenza legale occorre, innanzitutto, ricostruire la storia lavorativa, e reperire tutta la documentazione necessaria:
Per potersi sottoporre alla visita medica è necessaria anche la documentazione medica:
Il medico del lavoro o il medico curante sottopone a visita medica la paziente, effettuando anche l'anamnesi, cioè la verifica delle sue mansioni e della sua attività lavorativa.
Il sanitario redige, quindi, la certificazione medica di malattia professionale sul modello 5ss bis predisposto da INAIL. Il medico curante o il sanitario che ha redatto la certificazione deve provvedere alla trasmissione dello stesso con modalità telematica all'istituto previdenziale.
L'INAIL istruisce la pratica, chiedendo preventivamente il parere alla CON.T.A.R.P. (Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale), la quale ha la funzione specifica di redigere una relazione sulla condizione lavorativa o sui rischi presenti nell'ambiente lavorativo.
Nel caso specifico, poiché il tumore delle ovaie è eziologicamente connesso all'amianto, per tali ragioni, ove la CON.T.A.R.P. confermi la presenza dell'agente eziologico, anche a titolo di esposizione solamente ambientale (Cass. Sez. Lav. n. 23653/2016), deve essere riconosciuta l'origine professionale della tecnopatia.
Il tumore all'ovaio viene inserito dall'INAIL nella LISTA I (Gruppo 6, Codice I 6.03) delle malattie professionali e, in quanto tale, immediatamente riconosciuto il nesso tra patologia ed esposizione ad amianto.
Agenti Causali (D.M.09/04/2008 e 10/06/2014) | Riferimenti e lavorazioni D.M. 09/04/2008 | Periodo Max. Ind. | Lista | Codice |
Asbesto | n.p | Illimitato | LISTA I | I.6.03 |
Radiazioni Ionizzanti | n.p | Illimitato | LISTA II | II.6.40 |
Quindi la vittima del tumore delle ovaie deve ottenere le prestazioni INAIL all'esito della visita medico legale:
Il Fondo Vittime Amianto (FVA), istituito con l'art. 1 commi 241/246 L. 244/2007, è un indennizzo che si aggiunge alla rendita INAIL per coloro che sono vittime di patologie asbesto correlate, indennizzate come malattie professionali (Circolare INAIL n. 25 del 27 settembre 2021).
Il procedimento amministrativo può essere definito con l'accoglimento e, in questo caso, come già sopra evidenziato, è erogato l'indennizzo, nella misura della rendita con inabilità dal 16% o indennizzato il solo danno biologico nel caso di menomazione riconosciuta con grado percentuale dal 6 al 15%.
Nel caso in cui venga emesso un provvedimento di rigetto, è possibile procedere con un ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. n. 1124/65, con richiesta di "riesame" del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche nel caso in cui vi sia un'evidente sottovalutazione dell'effettivo danno biologico in relazione al grado dell'infermità causata dalla malattia professionale.
L'Avv. Ezio Bonanni ha avviato una particolare strategia di tutela delle vittime dell'amianto e di altri agenti cancerogeni presenti negli ambienti lavorativi.
Nella procedura INAIL si inserisce il particolare corredo probatorio, sia di natura tecnica, per dimostrare il rischio, che medico legale, attraverso il pool di sanitari esperti, in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale Amianto.
Successivamente al ricorso ex art. 104 del D.P.R. 1124/65, l'INAIL fissa una sessione di visita collegiale, alla quale può partecipare il medico legale di fiducia della vittima, in contraddittorio con i sanitari INAIL, al fine di riesaminare l'intero carteggio, sia sotto l'aspetto tecnico e medico legale nel caso di rigetto, sia dal punto di vista solo medico legale, nel caso in cui ci sia una sottovalutazione della lesione riportata come conseguenza della malattia professionale.
A seguito della collegiale medica e, quindi, del riesame della pratica, l'INAIL emetterà un provvedimento definitivo dal punto di vista amministrativo. Potrà accogliere la domanda e, quindi, riconoscere la malattia professionale, oppure rigettarla definitivamente.
A seguito del secondo provvedimento dell'INAIL, che è definitivo, con cui si conclude il procedimento amministrativo, l'avente diritto può desistere oppure invocare la tutela giurisdizionale dei diritti.
All'esito del provvedimento definitivo, sia esso di accoglimento parziale che di rigetto, la lavoratrice vittima o, in caso di decesso, i familiari superstiti (coniuge e figli minorenni o studenti fino ai 26 anni se universitari e 21 anni, in caso di scuola media superiore, e figli disabili), possono agire con ricorso ex art. 442 c.p.c. presso il Giudice del Lavoro.
Il Giudice ammetterà le prove, tra cui quella testimoniale e la consulenza tecnica, per dimostrare la condizione di rischio e la presenza dell'agente eziologico nel sito, insieme all'esposizione diretta e indiretta, e quella medico legale per confermare il nesso causale e quantificare il grado invalidante.
In caso di rigetto oppure di accoglimento solo parziale, la sentenza potrà essere impugnata innanzi la Corte d'Appello competente.
In caso di riconoscimento della malattia professionale asbesto correlata per esposizione all'amianto, al di là del grado invalidante, la vittima ha diritto a ottenere dall'INAIL la certificazione di esposizione professionale ad amianto ex art. 13, co. 7, L. 257/92.
Quindi, può depositare, presso l'INPS territorialmente competente, la domanda di accredito dei benefici contributivi per esposizione ad amianto. I benefici contributivi per esposizione ad amianto sono degli indennizzi (Cass. Sez. Lav., n. 25000/2014). L'accredito di tali maggiorazioni contributive si giustifica per la lesività delle fibre di amianto e per il ritardo con cui lo Stato Italiano ha recepito la direttiva n. 477/83/CEE.
L'avente diritto, forte del certificato di esposizione professionale ad amianto rilasciato dall'INAIL, per poter ottenere la ricostituzione della posizione previdenziale e contributiva, deve proporre la domanda amministrativa all'INPS, corredata dalla certificazione INAIL ai sensi dell'art. 13, co. 7, L. 257/92 e della documentazione lavorativa.
Nel caso in cui l'INAIL non avesse rilasciato la certificazione di esposizione, seppur dovuta, l'avente diritto può agire, comunque, nei confronti dell'INPS (unico legittimato passivo), e chiedere la sua condanna all'accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto con la moltiplicazione dell'intero periodo di esposizione con il coefficiente 1,5.
L'accredito della maggiorazione contributiva è valido per coloro che fossero ancora in attività, per ottenere, quindi, il prepensionamento, pari al 50% del periodo di esposizione. Coloro che sono già pensionati, per effetto della rivalutazione con il coefficiente 1,5, hanno diritto alla riliquidazione con un ricalcolo del rateo pensionistico, così adeguato e con la liquidazione delle differenze sui ratei medio tempore maturati.
Non è richiesta una soglia minima di esposizione, né il periodo ultradecennale, diversamente rispetto ai benefici amianto, ex art. 13, co. 8, L. 257/92.
Nel caso in cui l'INPS rigetti la domanda amministrativa, anche con silenzio rigetto (che si matura dopo 120 giorni dal deposito della domanda amministrativa), l'avente diritto deve ricorrere al Comitato Provinciale INPS, ai sensi dell'art. 443 c.p.c.
Nel caso in cui anche il ricorso al Comitato Provinciale sia rigettato formalmente o per silenzio rigetto, si potrà ricorrere al Giudice del Lavoro per ottenere la condanna dell'INPS all'accredito delle maggiorazioni contributive (ai sensi dell'art. 442 c.p.c.).
Per il ricorso giudiziario sono necessari:
I lavoratori che hanno subito una malattia professionale asbesto correlata e che, con i benefici amianto ex art. 13, co. 7, L. 257/92, non maturassero le condizioni per il pensionamento possono, comunque, chiedere di essere collocati in pensione inabilità amianto.
Grazie all'impegno dell'Avv. Ezio Bonanni, il Parlamento ha approvato l'art. 1, co. 250, L. 232/2016. Con queste norme i lavoratori malati di asbestosi, tumore del polmone e mesotelioma hanno acquisito il diritto per essere collocati in pensione immediata.
Successivamente la norma è stata modificata per effetto del Decreto L. 34 del 2019, convertito con legge 58 del 2019. Infatti, l’art. 41-bis della legge 58 del 2019, con il quale è stato ampliato il numero delle malattie per le quali si può accedere all'immediato pensionamento, purché asbesto correlate. Ha introdotto, in aggiunta, i commi 250-bis e 250-ter all’art. 1 della L. n. 232/2016.
L'INPS, con Circolare INPS n. 34 del 09.03.2020, ha dettato le linee guida per poter accedere al pensionamento immediato.
Si dovrà tener conto del fatto che, tale prestazione pensionistica non è cumulabile con l'indennizzo INAIL e, quindi, tale strumento potrà essere utilizzato solo ove gli anni mancanti per il pensionamento fossero di una certa rilevanza (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 30438/2018).
Per coloro che hanno prestato servizio in Forze Armate e Comparto Sicurezza e che hanno contratto una malattia professionale, come il tumore alle ovaie, si ha diritto al riconoscimento della causa del servizio (art.20 L.183/2010).
Questi lavoratori che, a causa dell’esposizione all’amianto, hanno subito lesioni o danni fisici in servizio hanno così il diritto alle prestazioni di vittima del dovere.
Coloro a cui l'INAIL riconosce l'origine professionale del cancro all'ovaio, potranno agire nei confronti del datore di lavoro per l'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali.
Si tratta del danno differenziale, costituito dalla differenza tra il danno complessivo subito dalla vittima cui viene detratto l'eventuale indennizzo del solo danno biologico erogato dall'INAIL. Infatti, le vittime di malattie professionali asbesto correlate subiscono, oltre al danno biologico inteso quale lesione dell'integrità psicofisica, anche i danni non patrimoniali, compresi i danni morali ed esistenziali.
Il calcolo del differenziale prevede lo scomputo della rendita diretta, per poste omogenee. Quindi, le voci di danno non contemplate nella rendita INAIL devono essere completamente risarcite a carico del datore di lavoro.
Nel caso in cui, a seguito del cancro dell'ovaio causato dall'esposizione ad amianto e da altri agenti cancerogeni negli ambienti lavorativi, sussiste il diritto degli eredi a ottenere la liquidazione di quanto maturato dalla defunta.
I familiari, ovvero coloro che avevano un rapporto significativo con la vittima venuta a mancare, hanno diritto all'integrale risarcimento anche dei danni iure proprio sofferti.
Anche i familiari subiscono sia l'esposizione domestica all'agente cancerogeno responsabile della malattia professionale della loro congiunta, sia l'essere costretti ad abbandonare le loro occupazioni e modificare radicalmente la loro vita. Poi, all’atto della morte, subiscono un ulteriore trauma che li segnerà per il resto della loro vita. Infine c'è anche l'effetto di un minore introito di natura economica.
Lo studio legale dell'Avvocato Bonanni tutela le vittime di tumore alle ovaie. È possibile richiedere una consulenza legale.
Purtroppo questa neoplasia non è l'unica causata dall'amianto. L'Avvocato Bonanni ha illustrato il pericolo di essere esposti a questo cancerogeno nella sua pubblicazione "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – Ed.2022". Ha denunciato l’elevata presenza di siti contaminati nel nostro Paese. Per questo l'ONA ha istituito l'APP Amianto. In questo modo ogni cittadino può segnalare siti a rischio amianto e agevolare la mappatura e la bonifica.