La materia dei danni da asbesto è regolata da una specifica legislazione e giurisprudenza. L'amianto è un minerale fibroso le cui fibre provocano gravi infiammazioni (asbestosi, placche pleuriche, ispessimenti pleurici) e tumori spesso mortali.
L'Avv. Ezio Bonanni è il pioniere della difesa delle vittime e offre assistenza per la prevenzione dei danni asbesto, per la diagnosi precoce, terapia e cura e per il riconoscimento dei diritti delle vittime: prepensionamento, rendite INAIL e risarcimento danni.
L'Avv. Ezio Bonanni ha elaborato una sintesi dell'amianto legislazione e giurisprudenza: un vero e proprio strumento di tutela del cittadino. Purtroppo infatti sono molti coloro che sono esposti ad asbesto. L'amianto è ancora diffuso in Italia, come dimostra "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia -Ed.2022". Così, per evitare il rischio esposizione e incentivare la bonifica dei siti contaminati l'ONA ha istituito l'App Amianto.
I cittadini hanno diritto a non essere esposti. Coloro che hanno subito dei danni hanno diritto ai risarcimenti. In caso di decesso, sono titolari del diritto gli eredi, che possono chiedere i danni, sia iure proprio sia iure hereditario, e la rendita in reversibilità.
L'Avv. Ezio Bonanni, con il team di avvocati del suo studio legale, è disponibile per rendere chiarimenti, pareri e approfondimenti, e per assistere legalmente tutti coloro che ne faranno richiesta chiamando il numero verde o compilando il form.
Già il Regio Decreto 442/1909 vietava a donne e fanciulli di entrare in contatto con le lavorazioni dell’asbesto, essendo stata appurata la loro insalubrità (Cass., IV Sez. pen., 49215/2012).
Con la L. 455/1943, l’asbestosi fu inserita nella Lista I dell'INAIL delle patologie professionali da asbesto di cui si presume l'origine professionale e che prevedono indennizzo.
Contestualmente furono varate le prime norme specifiche per la prevenzione dei danni da asbesto. Con il DPR 303/1956 sono state dettate le norme di prevenzione tecnica (artt. 4, 19, 20, 21) e con il DPR 547/1955 le norme di protezione individuale (artt. 377 e 387).
L'unanime consenso scientifico sulla cancerogenicità dell'asbesto per l'apparato respiratorio, in particolare per il polmone, venne raggiunto con la pubblicazione del lavoro di Richard Doll dal titolo "A study of lung cancer mortality in asbestos workers" (1955). La capacità cancerogena dell'amianto è confermata anche dalla monografia IARC.
Nel 1964, a seguito della conferenza internazionale di New York sugli effetti biologici dell'asbesto presso la Accademia delle Scienze, le tesi del Prof. Irving Selikoff sulla riconducibilità del mesotelioma alle esposizioni ad asbesto furono accolte a livello globale.
Secondo la giurisprudenza amianto, i lavoratori di aziende in cui è stata riconosciuta la presenza di amianto hanno diritto ai benefici contributivi e al prepensionamento, nella misura del 50% del periodo di esposizione se superiore ai 10 anni (art. 13, comma 8, L. 257/1992).
In caso di patologie asbesto correlate riconosciute dall'INAIL non è necessario avere un periodo minimo di esposizione né trovano applicazione le norme sulla decadenza (art. 47 comma 5 L. 326/2003). Il termine di prescrizione inizia dal riconoscimento della patologia (art. 13 comma 7 L. 257/1992).
In caso di mesotelioma, cancro polmonare o asbestosi, c'è diritto al pensionamento immediato. Precedentemente il requisito minimo era 5 anni di anzianità contributiva, di cui 3 negli ultimi 5 anni. Poi, con l'art. 1, comma 250, Legge 232/2016, le vittime di mesotelioma, tumore polmonare e asbestosi hanno diritto al prepensionamento a prescindere dall'età e dall'anzianità contributiva.
In Italia, l'asbesto è stato messo al bando con la legge 257/1992. L'entrata in vigore della legge 257/92 non è stata però risolutiva. Fino al 1992, l'Italia è stato il secondo produttore europeo di asbesto, con 3.748.550 tonnellate prodotte. Inoltre, fino al 2004, questi materiali acquistati prima del 1992 potevano essere utilizzati dai relativi proprietari.
L'asbesto è stato utilizzato in 3.000 applicazioni, in tutti i comparti produttivi, grazie alle sue proprietà di elevata resistenza alla corrosione e al calore. Il cemento-amianto, detto anche fibrocemento o, più comunemente conosciuto con il nome del prodotto commerciale "eternit", è un materiale compatto realizzato con una miscela di cemento e fibre di asbesto in quantità pari a circa il 15% del peso.
Ancora oggi ce ne sono 40 milioni di tonnellate in un milione di micrositi e in 50mila siti, compresi scuole, ospedali e altri luoghi di vita e di lavoro.
La presenza di questi manufatti costituisce un rischio per la salute in quanto a causa degli agenti atmosferici, dell'usura e della manipolazione si può verificare l'aerodispersione di fibre nell'aria e/o nel suolo. Le esposizioni ambientali e lavorative causano dei danni irreversibili alla salute, a partire dalle infiammazioni fino all'insorgere di malattie mortali e neoplasie.
Solo con un intervento del legislatore e la collaborazione di tutte le associazioni e cittadini si potrà ottenere lo smaltimento dell'eternit in tempi più ragionevoli rispetto agli 85 previsti dal Prof. Tito Boeri e porre fine all'epidemia.
Lo studio legale dell'Avv Ezio Bonanni ha sempre sostenuto che la soluzione più importante da adottare è la bonifica amianto e la sorveglianza sanitaria per ottenere diagnosi e cura delle malattie in modo efficace e tempestivo.
Solo successivamente si può focalizzare l'attenzione sulla prevenzione terziaria, cioè sulla tutela dei propri diritti tramite il risarcimento danni, rendite e prepensionamenti. È quindi importante che la legislazione amianto sia fruibile e alla portata di tutti, in quanto strumento fondamentale del cittadino per la tutela dei suoi diritti.
Il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994 ha come oggetto "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6,comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
Si fa riferimento alle norme, agli strumenti necessari, ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio. Sono indicate anche le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione, nonché normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, compresi quelli per rendere innocuo l'amianto.
In particolare, si riporta la tabella relativa ai principali tipi di materiali contenenti asbesto e loro approssimativo potenziale di rilascio delle fibre secondo la legislazione eternit.
Il Parlamento Europeo ha preso atto dell'ecatombe provocata dal killer silente. L'amianto causa infatti il 78% delle malattie professionali, in Europa, è causato dall’asbesto.
L'iniziativa conferma le tesi dell’Osservatorio Nazionale Amianto: ‘abbassare il livello a 0,002 fibre di amianto per cm³, escluse le fibre sottili, o a 0,01 fibre di amianto per cm³, incluse le fibre sottili’. Così le modifiche alla direttiva comunitaria in materia di amianto [149/2009/CE].
Da tempo il Presidente ONA, Avv. Ezio Bonanni ribadiva la necessità e da lui ribadito nel ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo [agosto 2008], trova fondamento. Infatti, finalmente, anche le istituzioni comunitarie, all’evidenza dell’epidemia, hanno adottato i migliori strumenti che sono quelli della prevenzione primaria.
In questo modo, è lo stesso impianto della normativa comunitaria a subire una radicale trasformazione, per la “protezione dei lavoratori dell’amianto”. Solo in via nominale, possiamo ora richiamare la vecchia direttiva 477/83/CEE, e la prima stesura della 149/2009/CE.
Prosegue, quindi, il percorso della legislazione comunitaria, dopo la risoluzione del Parlamento Europeo (ottobre 2021). Infatti, proprio l’articolo 168 TFUE protegge la salute, e così le ulteriori tutele di cui agli artt. 153 e 156 TFUE, contro gli infortuni e le malattie professionali. Anche con riferimento all’art. 191 TFUE, circa la tutela dell’ambiente, proprio la legislazione comunitaria costituisce il primo presupposto per la tutela rispetto al rischio amianto. In ogni caso non si può sorvolare sul principio di precauzione che impone di rimuovere qualsiasi rischio potenziale.
La tutela contro il rischio amianto è estesa anche alle esposizioni ambientali, anche se, come detto, la stragrande maggioranza dei casi è dovuta ad esposizione lavorativa. Infatti, sono dovuti ad esposizione ambientale solo una frazione dal 5 al 20% dei casi di mesotelioma (Istituto Superiore di Sanità -ISS).
Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni ha più volte sottolineato che l'atteggiamento di istituzioni, INPS e INAIL, che negano i diritti delle vittime, hanno determinato un grosso contenzioso con una molteplicità di decisioni e sentenze.
L'INAIL rifiuta spesso il riconoscimento delle rendite alle vittime e la reversibilità ai familiari. Anche l'INPS rifiuta la concessione di prepensionamenti per i lavoratori esposti ad amianto asbesto. Allo stesso modo i datori di lavoro spesso rifiutano il risarcimento danni amianto alle vittime e ai familiari. I datori di lavoro obbligano così le vittime a scendere in campo in sede penale e civile per ottenere i risarcimenti.
Anche lo Stato nega il riconoscimento delle prestazioni previdenziali dovute al personale civile e militare di Forze Armate e Comparto Sicurezza per l'equiparazione alle vittime del dovere.
L'Avv. Bonanni e il suo team legale offre quindi aiuto a tutti coloro che ingiustamente non vedono riconosciuti i propri diritti.