I lavoratori esposti ad amianto che non riescono ad accedere al prepensionamento per patologia possono fare domanda per la pensione d'inabilità. In questo modo si evitano ulteriori esposizioni e si riduce il rischio di contrarre danni alla salute.
Il giorno 18 luglio 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N° 166 il Decreto Ministeriale che prevede la pensione d'inabilità per soggetti affetti da malattie di origine professionale derivanti da esposizioni all’amianto, ai sensi dell’art. 1, comma 250, Legge 11 dicembre 2016 N° 232.
Lo Studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni si occupa di assistere coloro che vogliono fare domanda di pensione d'invalidità amianto.
L’articolo 1, comma 250 della Legge di Stabilità del 2017, già Disegno di Legge n. 2611/2016, prevede l’immediato pensionamento per tutti coloro che, per motivi di lavoro, hanno contratto mesotelioma pleurico, mesotelioma pericardico, mesotelioma peritoneale, mesotelioma della tunica vaginale del testicolo, carcinoma polmonare e asbestosi.
Questi ottengono per amianto il prepensionamento, purché riconosciuti dall’INAIL o dall’ente assicuratore, senza che ci sia la necessità di alcuna soglia di riconoscimento d'invalidità.
Coloro che subiscono danni biologici per esposizione alle fibre di asbesto possono richiedere il prepensionamento per amianto. Infatti i lavoratori hanno diritto all’accredito dei benefici contributivi amianto (art. 13, co. 7 della L. 257/92). Queste maggiorazioni consistono nel moltiplicare il periodo di esposizione a fibre di asbesto con il coefficiente 1,5 e, quindi, maturare un anticipato pensionamento.
Inizialmente, l’INPS richiedeva il grado di invalidità almeno del 6%. La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 30438/2018, ha stabilito, invece, che la rivalutazione del periodo contributivo con il coefficiente 1,5, spetta sempre e comunque.
Poi, vi è la pensione inabilità amianto. Il prepensionamento per motivi di salute può essere richiesto da coloro che, pur con le maggiorazioni art. 13, co.7, L. 257/92, non risultano, ancora, aver maturato il diritto a pensione.
Il lavoratore, iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o a forme esclusive e sostitutive, affetto da patologia asbesto correlata riconosciuta di origine professionale o per causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico ai primi due periodi, che non è cumulabile con altri benefìci pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite della quota stabilita ogni anno.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo, il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità riguardo:
Lo scopo è garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
L’INPS, sulla base della modifica normativa che ha ampliato la platea di coloro che hanno diritto alla pensione amianto, ha adottato la Circolare INPS n. 34 del 09.03.2020, che detta le linee per ottenere la pensione di invalidità amianto.
La pensione d'inabilità spetta a tutti i lavoratori vittime di patologie asbesto correlate che siano in possesso del:
Si può inoltrare la domanda entro il 31 marzo di ogni anno. Per esempio adesso il nuovo termine è 31 marzo 2024. Le richieste che saranno presentate successivamente saranno prese in esame da aprile dell'anno seguente.
Infine va ricordato, però, che la pensione d'inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL. Perciò con la richiesta si rinuncia alla prestazione INAIL.
Per i lavoratori, di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano ai primi due periodi del presente comma, spettano le indennità di fine servizio.
Sono previste dall'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, insieme con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
L'amianto è un pericoloso agente cancerogeno. Purtroppo, nonostante la messa al bando con la Legge 257/92, è ancora presente sul territorio nazionale. Approfondisce questa situazione di emergenza "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia - Ed.2022". Per evitare l'esposizione e i danni alla salute è importante segnalare la presenza di siti contaminati attraverso l'APP Amianto.
I lavoratori esposti possono invece richiedere la consulenza legale per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Contattaci chiamando il numero verde o compilando il form.