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Published: Novembre 4, 2024

La Cassazione sulla autonomia del diritto alla maggiorazione contributiva (2024)

Con la recentissima sentenza n. 27149 del 21 ottobre 2024, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha enunciato un importante principio in materia dei diritti dei lavoratori che siano stati esposti ad amianto.

Con la pronuncia in commento, la Corte ha affermato l'autonomia del diritto alla maggiorazione contributiva per l'esposizione del lavoratore ad amianto, che pertanto rimane un diritto distinto rispetto al diverso diritto alla esatta misura della pensione.

Il beneficio di maggiorazione contributiva

L'art. 13, comma 8 della L. 257/1992 attribuisce al lavoratore che sia stato esposto ad amianto per un periodo superiore a dieci anni il diritto ad ottenere una maggiorazione dell'importo ai fini delle prestazioni pensionistiche per l'intero periodo di lavoro dipendente.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass. n. 2856/2017, in motiv., punto 13), la rivalutazione contributiva per l'esposizione ad amianto avrebbe natura risarcitoria e, pertanto, costituirebbe un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla pensione, quale diritto di rango costituzionale avente natura contributiva e solidaristica.

Il diritto attribuito dall'art. 13 cit. costituisce, infatti, un beneficio previdenziale, che attribuisce al lavoratore il diritto ad una maggiorazione dei propri contributi nella misura di 1,5, in conseguenza della esposizione ad amianto durante il rapporto di lavoro.

Autonoma rilevanza del diritto

Conformemente ad altre recenti pronunce (cfr. Cass. n. 2351/2015; Cass. n. 2856/2017; Cass. n. 4283/2020; Cass. n. 14599/2022), il Supremo Consesso ha correttamente inteso distinguere i due diritti, sancendone l'autonoma rilevanza.

In senso contrario rispetto a talune pronunce meno recenti, che, sulla scorta delle eccezioni sollevate dall'INAIL, avevano rilevato la carenza di interesse ad agire del lavoratore che richiedesse l'accertamento del diritto alla maggiorazione contributiva in maniera autonoma rispetto alla domanda di accesso al trattamento pensionistico, la giurisprudenza successiva si è consolidata nel senso di attribuire autonoma rilevanza al beneficio in questione.

In particolare, richiamando la giurisprudenza precedente, la Corte ha osservato che, con la richiesta di maggiorazione contributiva per l'esposizione ad amianto, "ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa".

Invero, la Cassazione prosegue affermando che ciò che si fa valere è invece "il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge "ai fini pensionistici" e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto (o sarebbe sorto) - in base ai criteri ordinati - il diritto al trattamento pensionistico (Cass. n. 2351/2015 cit., in motiv. punto 4)".

Prescrizione

Ne consegue che alla diversità dei due diritti corrisponde una diversità dei regimi prescrizionali.

Pertanto, il diritto alla rivalutazione contributiva, che trova il suo fondamento nel già citato art. 13, comma 8 della L. n. 257/1992, è soggetto a prescrizione decennale ordinaria, che comincia a decorrere dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni (ex multis, Cass. n. 29635/2018).

L'intervenuta prescrizione del diritto deve essere provata da chi l'ha fatta valere.

Il diritto alla pensione - che la Corte correttamente specifica che vada inteso quale "diritto alla esatta misura della pensione" - è invece un diritto imprescrittibile, per costante giurisprudenza costituzionale., mentre si intendono prescrittibili in cinque anni i singoli ratei.

La Corte ha pertanto affermato il seguente principio "Il diritto alla maggiorazione contributiva per l'esposizione all'amianto costituisce un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione. La prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva è di dieci anni e decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza o poteva avere conoscenza dell'esposizione all'amianto. Viceversa, il diritto all'esatta misura della pensione è imprescrittibile, mentre i singoli ratei sono soggetti a prescrizione quinquennale”.

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