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Risarcimento errore medico: assistenza legale

L'errore medico causa danno alla salute del paziente, ne impedisce o ritarda la guarigione, provoca danno biologico e e, in alcuni casi, la morte. In tutti questi casi di malasanità  il paziente, ed anche i suoi famigliari, hanno diritto al risarcimento danni.

Con la Legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli) tutta la materia della responsabilità medica è stata codificata con un nuovo sistema di norme virgola che è meglio garantiscono il diritto del paziente ad ottenere la migliore assistenza medica, per la tutela della sua salute.

Risarcimento errore medico: assistenza legale

L'Avv. Ezio Bonanni, patrocinante in Cassazione e presso le altre magistrature superiori, ha già ottenuto significativi risultati nella tutela dei pazienti, vittime malasanità con risarcimento danni.

Inoltre si occupa delle vittime di amianto. L'asbesto è un pericoloso cancerogeno, ancora diffusamente presente nel nostro Paese, come testimonia "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia - Ed.2022". Per questo è importante segnalare i siti contaminati, attraverso l'APP, e bonificarli.

Lo studio legale Bonanni offre il servizio di assistenza legale con il suo team di avvocati per le vittime di errore medico e malasanità, sia presso la sede fisica dello studio che online, per cui è sufficiente compilare il formulario:

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Errore medico: risarcimento dei danni

Il personale medico e paramedico ha l'obbligo di assistere il paziente  con diligenza prudenza e perizia (art. 1176 II comma c.c.). Solo in questo modo può essere tutelata la salute del paziente nel migliore dei modi, con la guarigione, o quantomeno con un significativo miglioramento delle sue condizioni di salute ed in ogni caso senza che ci sia un peggioramento legato ad errore medico.

Le strutture sanitarie  sono responsabili  per l'errore medico e per le condotte negligenti, inserite ed incapaci, dei loro sanitari, ed hanno perciò stesso l'obbligo, in solido, di risarcire tutti i danni di  malasanità. Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni acquisito  in più di 25 anni di attività professionale  una notevole esperienza nella tutela dei diritti dei pazienti vittime di errori sanitari. Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni acquisito esperienza anche nella tutela delle vittime  di emotrasfusione  e di somministrazioni di  emoderivati contaminati da sangue infetto.

Risarcimento danno per errore medico

L'errore medico dà diritto al risarcimento di tutti i danni:

Danno non patrimoniale malasanità

Danno patrimoniale malasanità

  • Danno emergente
  • Lucro cessante

Il paziente, che ritiene di essere vittima di errore medico e malasanità, proprio perché privo di cognizioni, per provare la negligenza e/o imperizia del medico, poiché invoca la responsabilità contrattuale del medico e della casa di cura, deve dimostrare il danno e il nesso causale, e sarà la controparte a dover dimostrare l'esatto adempimento.

Per questi motivi, l'Avv. Ezio Bonanni e l'ONA, hanno istituito il servizio di assistenza legale per i pazienti vittime di malasanità responsabilità medica. Per accedere a questo servizio si può chiedere l'assistenza legale.

Ci si può rivolgere allo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni anche attraverso lo sportello online consulenze legali, e l'Avv. Ezio Bonanni risponderà a tutti coloro che glie ne faranno richiesta.

Il medico deve dimostrare di aver adempiuto il suo obbligo, oppure che il peggioramento dello stato di salute del paziente è  legato a fattori eccezionali,  non imputabili alla sua condotta, in caso contrario, ha l'obbligo di risarcimento danni malasanità.

Nel caso di risarcimento danni per malasanità, negligenza medica, la quantificazione dei danni subiti dalla vittima,  è equitativa, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, aventi ad oggetto i valori di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona.

Prescrizione del diritto al risarcimento dei danni

Il diritto al risarcimento medico dei danni malasanità, si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c.). Per i profili di responsabilità extracontrattuale, diversamente,  il termine di prescrizione è quinquennale.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento malasanità inizia a decorrere da quando che il diritto può essere fatto valere, ex art. 2935 c.c.,  che corrisponde al momento in cui la vittima malasanità era o poteva essere a conoscenza dell'evento e del nesso causale, ovvero della reale portata giuridica del danno biologico subito, come riconducibile a condotte attive ed omissive del personale medico e della Casa di Cura, titolari delle posizioni di garanzia, con rifermento alla normativa specifica (L. 24/2017; c.d. Legge Gelli malasanità) e dell'obbligo del neminem laedere e cioè della responsabilità c.d. aquiliana, che sanzione con l'obbligo del risarcimento qualsiasi danno ingiusto.

Ne consegue che è da tale periodo che inizia a decorre il termine di prescrizione, decennale per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, e quinquennale per i profili di responsabilità aquiliana.

Risarcimento errore medico: dipartimento Malasanità

L'Avv. Ezio Bonanni  è anche Presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, associazione Onlus per le vittime amianto e di errore medico e responsabilità medica.

L'ONA ha istituito il Dipartimento Malasanità e risarcimento. Il servizio di assistenza dell'ONA comprende anche la tutela legale, consulenza legale per risarcimento danni per negligenza medica, per responsabilità medica risarcimento danni.

Per ottenere il risarcimento danno malasanità, per responsabilità medica risarcimento danni. Tutti coloro che  si ritengono vittime di errore medico per malasanità, possono richiedere l'assistenza medica, per casi di errore medico e ritardi diagnostici per le malattie amianto.

Giurisprudenza su errore medico e prova della colpa grave

Per ottenere il risarcimento danni malasanità, tutti coloro che agiscono in giudizio debbono dimostrare il danno, consistente nel peggioramento delle condizioni di salute ovvero della mancata siano riconducibili alla condotta del medico e/o della Casa di Cura.

Per i profili di responsabilità aquiliana, l'onere della prova attiene anche al dolo e alla colpa grave (negligenza , imprudenza ed imperizia - art. 43 c.p.).

Diligenza generica e specifica

Non esiste nessuna norma di legge che contenga una distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato in caso di errore sanitario. L’obbligazione del medico è, quindi, una obbligazione sia di mezzi che di risultato, il cui contenuto è dato sia dall’obbligo di diligenza che dall’obbligo di informazione del paziente.

Il risultato non consiste esclusivamente nella guarigione del paziente, ma anche nel fornire al paziente tutte le cure richieste dalla specifica patologia che lo interessa tenendo conto del livello della scienza e della tecnica in un determinato settore, dell’età del paziente e della specifica difficoltà dell’intervento. (Sezioni Unite Corte di Cassazione, n. 577/2008).

Il sanitario è altresì obbligato ad una diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, maggiore e più ampia di quella richiesta per l’uomo medio e non ad una semplice diligenza che si può pretendere da una persona mediamente avveduta e prudente (la c.d. diligenza del buon padre di famiglia. Infatti, l’art. 1176, comma 2, c.c., recita: “Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”).

La Corte di Cassazione, con una sentenza n. 17143/2012, ha precisato che con riferimento al medico, occorre distinguere tra una diligenza professionale generica ed una diligenza professionale specifica. Quindi, se un paziente riporta una frattura e viene sottoposto alle cure di un medico di base, da quest’ultimo si pretenderà una diligenza sicuramente minore rispetto a quella richiesta ad un ortopedico.

Errore medico negli interventi di routine e negli interventi difficili

La dottrina e la giurisprudenza hanno distinto tra interventi difficili ed interventi facili o di routine. In caso di errore sanitario in intervento facile o di routine, il medico risponde anche a titolo di colpa generica e di colpa lieve, mentre in caso di intervento difficile (con ampi margini di rischio, che richiede notevole abilità oppure che riguarda malattie estremamente rare o per le quali non è stata ancora sperimentata una terapia che porti alla guarigione), il medico incorre in responsabilità solo in caso di dolo o colpa grave.

Errore medico e chirurgia estetica

In caso di errore in intervento di chirurgia estetica, il medico ha l'obbligo di risultato puro e semplice. In particolare:

  • Trattamento di chirurgia estetica (Cass. Civ., Sez. III, n. 10014/94);
  • Trapianto di capelli (Tribunale di Roma, sentenza del 23.12.1996);
  • Sterilizzazione (Cass. civ. Sez. III, n. 9617/1999);
  • Cure odontoiatriche (Tribunale di Genova, sentenza del 15.04.1993).

Il contratto "non scritto" tra medico e paziente

Il rapporto che intercorre tra medico e paziente è sempre un contratto e va quindi applicata la disciplina sul rapporto contrattuale anche in assenza di un contratto scritto (art. 1218 c.c.), e ciò è stato ribadito nella c.d. Legge Gelli n. 24/2017, con cui è stata regolamentata la materia, e ribadito l'obbligo del risarcimento danni malasanità.

Anche in assenza di un contratto scritto, nel momento in cui gli viene affidato in cura il paziente, il medico è obbligato a tenere una condotta attiva e adempiere a un dovere generico di non arrecargli alcun danno, in virtù di un c.d. contatto sociale qualificato, che genera doveri di protezione del medico verso il paziente senza che sia necessario un contratto.

Tale ipotesi è assai diffusa nella prassi, dal momento che il paziente generalmente stipula un contratto di assistenza con una struttura sanitaria presso cui lavora il medico che lo prenderà in cura, che si obbliga formalmente a garantire alloggio, servizi di ristorazione e infermieristici e la custodia del paziente stesso.

Conseguentemente, la vittima potrà agire per il risarcimento danni malasanità sia nei confronti della struttura sanitaria (pubblica o privata) che del medico che lo ha preso in cura all'interno della stessa. Va precisato che non potrà essere risarcito due volte per lo stesso fatto poiché il risarcimento danni medici, ottenuto da uno dei due debitori esaurisce la sua pretesa risarcitoria nei confronti dell’altro.

Errore medico e obbligo di informazione / consenso informato

L'obbligo di informativa è a carico del medico nei confronti del paziente e discende dalla natura contrattuale della responsabilità medica. Questo obbligo caratterizza tutta la fase del rapporto con il paziente: quella preventiva, esecutiva della somministrazione della cura e quella successiva all'intervento medico. Di conseguenza, il medico è tenuto ad informare il paziente sia in fase di diagnosi che di indicazione della terapia da seguire, degli effetti, svantaggiosi e vantaggiosi, che ne possono scaturire, compresi quelli collaterali, delle probabilità di successo e della prospettiva di eventuali cure alternative.

L'obbligo di informazione è indispensabile per esercitare il diritto al consenso informato del paziente, perché questo possa determinarsi con piena consapevolezza dei diversi percorsi terapeutici e dei rischi. Tutte le informazioni sono necessarie al paziente perché questo possa quindi scegliere in modo consapevole e libero se sottoporsi o meno ed in quali termini ad un determinato trattamento terapeutico e di autodeterminarsi in completa autonomia nella decisione riguardante la propria salute.

In passato, la violazione dell’obbligo di informazione da parte del medico costituiva causa di risarcimento danno malasanità, solo nel caso in cui si fossero verificati danni alla salute del paziente in seguito a errore medico, ma in questo modo il paziente non veniva tutelato adeguatamente.

Più recentemente, in tutti i casi di violazione dell'obbligo di informazione, ai fini dell'acquisizione del consenso informato, hanno costituito il presupposto per il risarcimento danno malasanità,  quale autonoma fonte di responsabilità medica, a prescindere dall'esito dell'intervento. La responsabilità medica malasanità per violazione consenso informato sussiste a prescindere da eventuali effetti lesivi per il paziente, e indipendentemente dalla correttezza dell'intervento: è infatti sufficiente che il paziente sia stato privato delle informazioni complete e necessarie per valutare consapevolmente ciò a cui doveva andare incontro, perché si configuri colpa medica.

In base a questo principio, ad esempio, è sicuramente responsabile il medico che abbia somministrato un antidepressivo al paziente, senza averlo preventivamente informato delle conseguenze cui quest’ultimo sarebbe andato incontro in termini di aumento di peso o di aumento del tasso di sonnolenza.

Quanto alla prova che deve fornire il paziente in un giudizio civile in cui contesti al medico responsabilità per violazione del consenso informato, non sarà il paziente a dover dimostrare che non è stato preventivamente informato, ma è il medico che deve fornire la prova di aver informato il paziente, attraverso l’esibizione di moduli prestampati di consensi informati debitamente sottoscritti. Detta sottoscrizione non esonera però il medico dal fornire al paziente le informazioni adeguate verbali, che tengano conto del livello culturale ed intellettuale del paziente destinatario.

Legge Gelli in materia di errore medico

La materia del risarcimento danni malasanità è regolata dalla Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli, lavente ad oggetto “Nuove norme in materia di responsabilità medica”), sulla responsabilità medica civile, contrattuale ed extracontrattuale. La nuova legge prevede che il medico che provoca un danno a un paziente non è punibile penalmente nel caso in cui abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali. Quindi l’errore del medico causato dalla sua mancanza di abilità o di preparazione specifica verrà punito penalmente solo in caso di colpa grave. Per approfondire sulle novità introdotte dalla Legge Gelli in materia di risarcimento danno malasanità:

Risarcimento errore medico

Fondo di garanzia per errore medico

Il Fondo di garanzia è istituito per la tutela dei diritti delle vittime errore medico per responsabilità sanitaria e per il risarcimento danni, anche nel caso in cui ci sia un maggior importo rispetto al limite del massimale assicurativo o nel caso in cui la struttura sanitaria e il medico erano assicurati presso un'impresa in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o, peggio ancora, non siano assicurati.

Il Fondo è alimentato attraverso il versamento, da parte delle imprese assicuratrici, di un contributo annuale. È necessario il regolamento di avvio che il Ministero della salute è chiamato ad adottare con decreto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della Legge Gelli, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione.

Assistenza medica Coronavirus

L'Avv. Ezio Bonanni, in occasione dell'emergenza coronavirus, ha espresso apprezzamento per il personale medico. Ci sono delle state delle precise responsabilità per la mancata dotazione di dispositivi di protezione per i medici. Migliaia, tra medici e paramedici, hanno contratto l'infezione COVID-19, e molti sono già deceduti. Per tali motivi, lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni, in questo particolare frangente, si schiera con i medici e auspica che ci sia la più elevata dotazione di strumenti di protezione e riconoscimento di malattia professionale coronavirus per tutto il personale sanitario che ha contratto il virus e per coloro che purtroppo sono deceduti, con consegunte diritto al risarcimento per i familiari.

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