I benefici contributivi amianto sono maggiorazioni contributive, con moltiplicazione del periodo di esposizione ad amianto con il coefficiente 1,5. Queste maggiorazioni contributive danno diritto al prepensionamento pari al 50% del periodo di esposizione.
I lavoratori esposti ad asbesto, già in pensione, hanno diritto alla ricostituzione della posizione contributiva e alla nuova liquidazione della pensione, con la maggiorazione dei ratei.
Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni, con il suo team di avvocati, offre assistenza legale per far ottenere alle vittime di malattie amianto i benefici contributivi, il certificato di esposizione amianto e la tutela di tutti gli altri diritti.
Inoltre l'ONA-Osservatorio Nazionale Amianto ha istituito un'APP Amianto per facilitare la segnalazione di siti contaminati da parte dei cittadini.
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I benefici amianto sono maggiorazioni del periodo di contribuzione e moltiplicazione del valore della contribuzione, con il coefficiente 1,5, utili sia per maturare anticipatamente il diritto a pensione sia per aumentare l’importo economico della pensione.
I benefici contributivi prevedono una maggiorazione in caso di:
Per esempio, con il calcolo rivalutazione contributiva amianto, se si ha lavorato per 20 anni di cui 12 anni in esposizione ad asbesto, il periodo utile ai fini del diritto alla pensione sarà di 26 anni (12 x 1,5 + 8 anni).
La legge amianto benefici contributivi a tutela del lavoratore esposto amianto prevede due differenziazioni.
L'esposizione ad amianto provoca malattie gravi. Infatti in Italia sono ancora tanti i siti contaminati perciò è difficile evitare l'esposizione. Approfondisce e illustra la situazione di emergenza "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia-Ed.2022".
La norma specifica non fa riferimento a un particolare limite di grado invalidante e non contiene limiti di soglia. A differenza del riconoscimento dei benefici contributivi, ex art. 13 co. 8 l. 257/92, che richiede l'esposizione qualificata.
L'INAIL riconosce queste infermità e le suddivide in tre liste malattie professionali. Nella Lista I sono riportate le patologie la cui origine professionale è ritenuta di elevata probabilità, e sono:
Le patologie inserite nella Lista I delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL sono assistite da presunzione legale di origine. Per queste patologie la sola presenza della noxa patogena nell’ambiente lavorativo ha determinato il diritto al riconoscimento dell'indennizzo (Cass., Sez. lav., 30438/2018).
Per ottenere l'indennizzo è necessario il rilascio della certificazione di esposizione ad amianto (ex art. 13 comma 7 L. 257/1992), anche nell'ipotesi in cui il grado invalidante della patologia fosse ritenuto inferiore al 6%.
Quindi, per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali alle vittime di queste malattie, è sufficiente dimostrare la prova della presenza dell'amianto nell'ambiente lavorativo (Cass., Sez. Lav., 23653/2016).
Nella Lista II sono comprese le malattie causate dall’amianto la cui origine lavorativa è di limitata probabilità. Perciò la vittima deve dimostrare il nesso causale per ottenere le prestazioni.
La Lista III comprende solo il tumore all’esofago, la cui origine lavorativa è ritenuta possibile. Inoltre, l'esposizione ad asbesto provoca una più alta probabilità di contrarre cardiopatie, problemi cardiovascolari e cardiocircolatori, oltre a numerose altre patologie da amianto.
Con il riconoscimento di malattia professionale si ha diritto a richiedere le prestazioni INAIL. In base all'entità del grado invalidante delle malattia asbesto correlata si ha diritto a:
In caso di decesso della vittima, le prestazioni INAIL sono reversibili al coniuge e ai figli (fino a maggiore età oppure fino a 21 anni pergli studenti o fino a 26 anni per gli universitari).
Il Ministero del lavoro ha accertato la sussistenza del rischio amianto nei luoghi di lavoro, attraverso la pubblicazione degli atti di indirizzo ministeriali. Con gli atti di indirizzo, il Ministero conferma che in alcuni luoghi di lavoro c'è stata un'esposizione superiore alle 100 ff/l nella media delle 8 ore lavorative. Questa situazione si è protratta almeno fino al 2 ottobre 2003 o fino all’inizio delle bonifiche.
Per i lavoratori esposti che hanno prestato attività nei siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale è previsto il prolungamento e la maggiorazione della pensione con il coefficiente 1,5 dal 1992 e fino all’inizio delle bonifiche dell’amianto o fino al 2 ottobre 2003 (art. 1, commi 20, 21 e 22, Legge 247/2007).
In caso di esposizione professionale pari o superiore a 100 fibre/litro, avvenuta per almeno dieci anni, il coefficiente per i benefici contributivi è ridotto all’1,25%. Purtroppo, il coefficiente in questa misura è utile solo per ottenere la rivalutazione dei ratei pensionistici e quindi non permette il prepensionamento.
Il coefficiente 1,25 si applica anche ai lavoratori rimasti esposti in attività che in precedenza non erano soggette all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali.
La domanda per il riconoscimento dei periodi in esposizione ad amianto andava presentata in due finestre temporali ben precise, cioè tra il 3 ottobre 2003 e il 15 giugno 2005.
È importante dimostrare che l'avvenuta esposizione superava la soglia delle 100 fibre/litro di polveri e fibre di asbesto. Per procedere, si utilizza la legge scientifica elaborata dall’INAIL, a cui vanno aggiunti poi, anche i dati estrapolati dalla banca dati Amyant INAIL.
In questo modo si effettua il calcolo complessivo dell’esposizione con cui si può dimostrare il superamento della soglia delle 100 ff/ll per ogni anno e per oltre 10 anni. Attraverso i risultati di questo calcolo è possibile ottenere la condanna dell’INPS all’accredito dei benefici contributivi per esposizione ad amianto.
Non è possibile cumulare i benefici del DM 27.10.2004 con altri che anticipino il diritto a pensione. Ciò significa che i benefici per i lavori usuranti, per servizi di confine e per i servizi prestati dai lavoratori portuali sono soggetti a divieto di cumulo.
Perciò, al momento del pensionamento, il lavoratore dovrà scegliere se usufruire degli amianto benefici o accedere ai precedenti benefici. Non rientrano nel divieto di cumulo i benefici previdenziali dovuti ad un particolare status del lavoratore o derivanti da particolari infermità di oggetto di tutela previdenziale.
Il termine di decadenza per presentare la domanda amianto INAIL è il 15 giugno 2005. Tuttavia, questo termine non viene applicato a tutti i lavoratori esposti amianto.
Grazie all'intervento dell’Avv. Ezio Bonanni (Tribunale di Civitavecchia, sentenza n. 110/2009), migliaia di lavoratori sono riusciti ad evitare la decadenza e ad acceddere al prepensionamento, nonostante il mancato deposito della domanda di certificazione all'Inail nel termine delle 15 giugno 2005.
Conservano il loro diritto quei lavoratori che:
Con la sentenza 2243/2023 la Cassazione si è pronunciata sul problema della decadenza per pensionati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 326/2003. Infatti, solo con l’art. 47 della L. 326/2003 era stata inserita la decadenza per coloro che non avessero presentato la domanda all’INAIL prima del 15.06.2005.
La Corte di Cassazione ha invece affermato il principio della non applicabilità del termine di decadenza del 15.06.2005 e che in molti casi non è necessaria la domanda all’INAIL.
Il procedimento giudiziario nei confronti di INPS deve iniziare entro i tre anni dalla fine del procedimento amministrativo. Nel caso di mancata proposizione del ricorso giudiziario dopo tre anni dalla fine del procedimento amministrativo INPS benefici amianto, non sarà più possibile poter ottenere la rivalutazione contributiva.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25000/2014, conferma la natura risarcitoria dei benefici amianto e li sottopone a un termine di prescrizione pari a 10 anni (art. 2946 Codice Civile).
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore acquisisce la consapevolezza del diritto e della sua violazione (Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 2856/2017).
Di solito, il termine di prescrizione si fa decorrere dal momento della presentazione della domanda INAIL. Tuttavia, le ultime sentenze hanno modificato questo orientamento. Difatti, sono state sollevate eccezioni di illegittimità costituzionale. Tutto ciò è accaduto anche grazie all’Avv. Ezio Bonanni, che è riuscito ad ottenere per moltissimi lavoratori esposti all'amianto il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS.
L’articolo 1, comma 250, della Legge 232/2016 ha sancito il diritto all'immediato pensionamento per i lavoratori sprovvisti dei requisiti per il pensionamento al momento dell’insorgenza di mesotelioma, tumore polmonare o asbestosi di origine professionale, senza limite di grado invalidante (decreto del 18/07/2017).
Successivamente questo diritto è stato allargato a tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di malattia asbesto correlata professionale. I requisiti sono il danno biologico e l'anzianità contributiva di 5 anni, di cui 3 negli ultimi 5.
La procedura di pensionamento immediato può essere adottata solo se, nonostante l’accredito dei benefici amianto con il coefficiente 1,5, non si matura il diritto a pensione. La circolare congiunta INPS e INAIL (n. 7 del 2018) ha dettato le regole per poter accedere al prepensionamento. Il termine per le domande è quello del 31 marzo 2024. Se la richiesta dovesse essere presentata dopo tale termine, la domanda verrà esaminata direttamente l'anno successivo, a partire da aprile.
I lavoratori esposti amianto sono stati anch'essi soggetti alla Legge Fornero. Oltre le modifiche alla stessa legge Fornero, tra cui Quota 100, si può invocare la norma dell'art. 24, comma 3, D.L. 201/2011 (convertito in Legge 241/2011). Questa norma stabilisce che le norme della Legge Fornero non si applicano a colore che alla data del 31.12.2011 avevano maturato il diritto a pensione.
L'accredito dei benefici contributivi amianto, con il prepensionamento, permette di aggirare la Legge Fornero. Infatti, i benefici amianto danno diritto alla rivalutazione del periodo di esposizione ad amianto. Il coefficiente 1,5, può essere chiesto e ottenuto con l'art. 13 comma 8 L. 257/92 oppure con il riconoscimento del danno amianto (ex art. 13 comma 7 della L. 257/92).