Le vittime del dovere e le loro tutele. Tra le iniziative storiche dell'Avv. Ezio Bonanni vi è soprattutto la tutela delle vittime del dovere e degli equiparati a vittime del dovere.
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Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni ha già ottenuto significativi risultati nella tutela di coloro che in servizio hanno subito infortuni ed infermità. Oltre ai profili individuati dall'art. 1 co. 563 L. 266 del 2005, si richiamano quelli per i quali si ha diritto alla equiparazione a vittime del dovere.
Sono vittime del dovere coloro che in servizio, in una delle attività di cui all'art. co. 563 L. 266 del 2005 hanno subito delle lesioni, che ne hanno causato l'infermità e/o la morte.
Sono, invece, equiparati a vittime del dovere coloro che hanno subito infermità in seguito al servizio svolto in particolari condizioni ambientali ed operative. Nel corso del tempo il perimetro di estensione del diritto si è ampliato ed ha ricompreso anche le vittime dell'amianto.
Così anche per quanto riguarda tutti gli altri agenti cancerogeni e tossico - nocivi.
Queste tutele sono particolarmente importanti per i dipendenti pubblici. In particolare, per coloro che hanno svolto servizio nelle Forze Armate (Marina Militare, Esercito, Aeronautica e Carabinieri). Così per coloro che hanno svolto servizio nel Comparto di Pubblica Sicurezza (Polizia, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco), che svolgono attività di alto rischio.
Oltre alle esposizioni cancerogene e tossico-nocive, rilevano i tanti infortuni, che subiscono i nostri uomini e donne in divisa.
Infatti, anche grazie all'impegno dell'Avv. Ezio Bonanni, è stato affermato il principio che la tutela ex art. 2087 c.c. trovi applicazione anche per i militari. In altri termini, anche se il militare svolge un ruolo a rischio, questo non deve essere superiore a quello ordinario. Inoltre, non è ammissibile la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Trovano applicazione, quindi, tutte le norme di cui al DLGS. 81 del 2008.
Questo principio è stato ribadito dal TAR LAZIO sent. n. 80 del 2022 per il caso di decesso per esposizione a nano-particelle ad uranio impoverito.
Tra le diverse condizioni per ottenere la tutela, ci è anche quella di esposizione a sostanze nocive tra cui i cancerogeni. L'amianto non è l 'unico agente cancerogeno cui sono stati esposti i nostri militari ed in generale i dipendenti pubblici.
Infatti, oltre all'amianto debbono essere richiamati gli altri agenti di rischio: uranio impoverito, vaccini, sostanze tossiche. Inoltre, la stessa vita militare e le missioni all'estero si sono rivelate un vero e proprio dramma per le epidemie che si stanno ancora registrando.
Queste tutele spettano a tutte le vittime. Chi sono le vittime? Quali sono le tutele riconosciute ai superstiti?
Il principio è quello della tutela di tutte le vittime e dei loro familiari. Naturalmente, i rischi debbono essere rivalutati e rimossi. Non possiamo più assistere alle condizioni del passato con una scarsa attenzione per la sicurezza e la salute.
Si evidenzia che esiste la tutela estesa anche a coloro che non sono dipendenti pubblici (SS.UU. 22753/2018) come meglio spiegheremo in seguito. La Corte di Cassazione ha chiarito che la tutela con il riconoscimento dello status spetta a tutte le vittime. Compresi i dipendenti civili dei Ministeri.
Così, Corte di Cassazione VI Sez Lav., ordinanza n. 28696/2020. In molti casi, le domande sono state rigettate per i dipendenti civili. Questi provvedimenti sono illegittimi.
Riconosce invece recentemente questo diritto ai dipendenti civili Cass. Civ., Sez. lavoro, Ord. 823 del 19.01.2021, coerente con Cass. Civ., Sez. lavoro, 4238/2019, Cass. Civ., Sez. lavoro, 20446/2019 e Cassazione, VI sezione civile, 14018 del 07.07.2020.
In ogni caso, deve essere osservato che il riconoscimento dello status di vittima del dovere presuppone che l'infermità sia per causa di servizio.
Nel pubblico impiego si deve distinguere tra coloro che rientrano nella privatizzazione, rispetto a coloro per i quali si applica il precedente ordinamento. Infatti, con la Legge 214/2011, che ha convertito il Decreto Legge n. 201/2011, i dipendenti pubblici sono ora assicurati con INAIL. Ne fanno eccezione i militari. Però, per esempio, i dipendenti civili del Ministero della Difesa sono assicurati INAIL.
Quindi è molto importante ribadire che anche per i dipendenti pubblici che sono assicurati INAIL, ci sono queste tutele. Per i militari e il comparto sicurezza rimane in vigore la normativa previgente, e cioè quella della causa di servizio.
Anche in assenza di un contratto di lavoro, lo status deve essere riconosciuto in particolari condizioni. Si pensi a coloro che hanno vissuto nei dintorni dei poligoni, piuttosto per coloro che hanno lavato le tute dei coniugi. Così il Consiglio di Stato, Sent. n. 5816 del 2021.
Questo principio trova conferma da SS.UU. 22753/2018, capitolo 20: "Va, invece, ricordato che questa Corte (cfr. SU n. 233000/2016) ha riconosciuto la natura assistenziale dei benefici a favore delle vittime del dovere consistente in un sostegno che lo Stato offre a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi.
La richiamata pronuncia precisa ulteriormente che tale diritto non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Si tratta infatti di un diritto che si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio".
Perciò, anche per coloro che non sono assoggettati alla disciplina della causa di servizio per la modifica normativa del 2011, resta la tutela di vittima del dovere. Le condizioni sono quelle dell'art. 1, co. 563 della Legge 266/2005 e comma 564, per gli equiparati.
La causa di servizio è il riconoscimento della dipendenza dal servizio delle infermità o di lesioni fisiche, temporanee o permanenti, contratte a causa del servizio prestato.
I dipendenti delle amministrazioni pubbliche appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate, e delle altre amministrazioni, che hanno subito queste infermità, debbono chiedere il riconoscimento di causa di servizio.
I due profili si distinguono. Tant'è vero che per quanto riguarda il nesso causale, la causa di servizio è regolata dall'art. 7 DPR 461/2001, mentre lo status di vittime del dovere rileva l'art. 6 del dpr 243/2006.
Questi ultimi, infatti, sono assicurati con l'INAIL. La disciplina di cui al DPR 1124 del 1965 ha sostituito quella di riconoscimento di vittima del dovere (L. 214 del 2011).
In ogni caso, i dipendenti pubblici non privatizzati con il riconoscimento di causa di servizio hanno una serie di diritti. Tra questi l'equo indennizzo e la pensione privilegiata.
Affinché sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, è necessario che l’infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti ad esso.
È riconosciuta la causa di servizio anche con la concausa. Se il servizio ha concorso con altri fattori o circostanze nel far insorgere infermità o lesioni è comunque confermata la causa di servizio. Tanto è vero che ciò è ribadito dalla Corte di Cassazione VI Sez Lav., ordinanza 28696/2020.
Dunque, il riconoscimento di causa di servizio è prodromico al riconoscimento dello status di vittima del dovere. Quindi, ottenuto questo riconoscimento, è più agevole ottenere quello di vittima del dovere. Come abbiamo visto i presupposti sono gli stessi. Per i dipendenti civili, invece, occorre ottenere il riconoscimento di malattia professionale.
L'ONA-Osservatorio Nazionale Amianto assiste le vittime per il riconoscimento di causa di servizio è possibile ottenere causa di servizio ed equo indennizzo con le relative prestazioni economiche.
La Dott.ssa Renata Roffeni, orfana di vittima del dovere, assistita dall'Avv. Ezio Bonanni, durante la conferenza del 06/11/2018 organizzata dall'ONA, ha ribadito la necessità di sviluppare la ricerca scientifica sul mesotelioma, unicamente al sostegno per le vittime e per i familiari.
Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni, insieme all'ONA, ha tutelato e tutela tutti coloro che, nell'adempimento dei loro doveri, subiscono infermità o lesioni.
Tra costoro, in modo particolare, ci sono i militari in missione, tra i quali coloro che sono stati impiegati nei Balcani, in esposizione a uranio impoverito, e coloro che sono stati imbarcati nelle unità navali della Marina Militare e in generale coloro che hanno prestato servizio nelle Forze Armate (Marina Militare, Esercito, Aeronautica e vittime del dovere Carabinieri) e nel Dipartimento di Pubblica Sicurezza (Polizia, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco).
L'asbesto provoca danno biologico e molte delle patologie asbesto correlate hanno diritto all'indennizzo e al risarcimento dei danni, con il riconoscimento di vittima del dovere, con gli stessi diritti delle vittime del terrorismo e, in caso di decesso, in favore dei familiari.
La procedura per tale riconoscimento presuppone la presentazione della domanda amministrativa. In sostanza, deve essere necessariamente depositata la domanda amministrativa per il riconoscimento di vittima del dovere.
L'accertamento è prima di tutto ancorato agli stessi presupposti della causa di servizio. Infatti, l'art. 6 del DPR 243 del 2006 riporta il riferimento normativo alla "causa efficiente e determinante". In questo senso, la norma riproduce quella dell'art. 7 del DPR 461 del 2001 e l'art. 64 del DPR 1092 del 1973. Quindi l'accertamento è quello eseguito dalle CMO.
Tuttavia, in molti casi, vi è un vero e proprio difetto di istruttoria, con rigetto immediato. Quindi, in questi casi, occorre insistere. In sede giudiziaria, la mancata istruttoria si pone a carico della controparte con accoglimento della domanda (Consiglio di Stato, sent. 3418 del 2019).
La formulazione del giudizio deve essere quindi ancorata ai principi previdenziali, e della pensionistica privilegiata, e non certo al criterio civilistico. In definitiva, è sufficiente che l'infermità trovi nel servizio la sua causa o concausa. Cioè quel quid pluris e quel quid novi che ha anche solo anticipato o aggravato le infermità. Così, anche per le ulteriori infermità e/o il decesso, se siano interdipendenti. Infatti, quello della interdipendenza da causa di servizio è una delle frontiere fondamentali per la tutela di chi ha subito dei danni biologici.
Le vittime del dovere e in caso di decesso i loro congiunti hanno diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla legge. Innanzitutto, la speciale elargizione. Questo diritto è pari all'importo di euro 2,000 per ogni punto di invalidità, moltiplicato per l'entità della lesione. Inoltre, nel caso in cui la lesione sia pari almeno al 25% sono dovuti gli assegni vitalizi.
Le prestazioni sono dovute agli appartenenti alle Forze Armate e al Comparto Sicurezza affetti da infermità dovute all'attività di servizio con missioni (art. 1 comma 563 L. 266/05 legge per le vittime del dovere). Il parere del Consiglio di Stato (n. 02526/200 del 01/06/2010), è stato decisivo, con la sentenza delle SS.UU. 7761/2017, per ottenere gli stessi importi erogati alle vittime del terrorismo.
Lo studio legale dell’Avv. Ezio Bonanni, con l'ONA ha assistito le vittime del lavoro e coloro che, appartenenti alle Forze Armate e al Comparto Sicurezza, hanno svolto servizio in condizioni ambientali e operative che hanno comportato l'insorgenza di infermità, che a tutti gli effetti danno diritto alle prestazioni di Vittima del Dovere, ex art. 1, lettera c, del DPR 243/2006, emanato in seguito all'art. 1 co. 563 legge 266/2005.
Le prestazioni previdenziali di vittima del dovere sono un indennizzo del maggior avere a titolo di risarcimento di tutti i danni. In caso di decesso, le somme maturate, e i danni subiti, per l'equivalente economico, debbono esser liquidate agli eredi. I familiari hanno diritto anche al risarcimento dei danni iure proprio.
L’art. 20 del D.Lgs. 183/10 prevede la equiparazione a vittime del dovere di coloro che hanno contratto patologie asbesto correlate nel corso e a causa dello svolgimento del servizio e l’incremento della spesa per benefici vittime del dovere (art. 1, comma 562, della l. 266/05) in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art. 13, della l. 13.08.1980 n. 466, esteso a tutti gli altri dipendenti pubblici, anche non militari, affetti da patologie asbesto correlate contratte per motivi di servizio).
L'elenco di tutte le vittime del dovere è riportato nella relativa graduatoria nazionale delle vittime del dovere. La graduatoria delle vittime del dovere è in continuo aggiornamento e consultabile dal sito della Guardia di Finanza.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, con sentenza 2334/2017, ha condannato il Ministero della Difesa a liquidare alla Dott.ssa Renata Roffeni Tiraferri quanto le era dovuto come orfana di vittima del dovere con parificazione alle vittime del terrorismo.
In base all'art. 2 L. 407/1998 "l’importo mensile di €500,00, oltre perequazioni ex lege, e lo speciale assegno vitalizio vittime del dovere, dell’importo di €1.033,00, oltre perequazioni ex lege, a decorrere dal decesso del Sig. Roffeni Tiraferri Giovanni (20.08.2013)".
Grazie all'assistenza dello studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni è stata ottenuta sia la parificazione alle vittime del terrorismo che il riconoscimento del principio in base al quale i benefici delle vittime del terrorismo le prestazioni sono dovute anche se l'orfano o la vedova non fossero fiscalmente a carico del deceduto.
L'avv. Ezio Bonanni ha sostenuto che non vi può essere discriminazione delle vittime del dovere, rispetto alle vittime del terrorismo. Sono stati promossi diversi giudizi per ottenere, in favore delle vittime del dovere, le stesse prestazioni ovvero la liquidazione degli stessi importi riconosciuti alle vittime del terrorismo: Tribunale di Cagliari, Sez. Lav. Sent n. 917/2016, impugnata dal Ministero della Difesa e confermata dalla Corte di Appello di Cagliari, Sezione Lavoro, sentenza n. 345/17.
La Suprema Corte, con le SS.UU., sentenza n. 7761/2017, aveva richiamato il principio di tendenziale equiparazione tra le diverse categorie di vittime. Successivamente con le SS.UU. 22753/2018, questo percorso normativo e giurisprudenziale ha subito un arresto. L'ONA e l'avv. Ezio Bonanni hanno quindi rivolto un appello a tutte le forze politiche perché ci sia un intervento normativo che ponga fine al contrasto giurisprudenziale.
Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni, insieme all'Osservatorio Nazionale Amianto, oltre a comunicare le ultime novità vittime del dovere, assiste le vittime dovere nel caso in cui il Ministero della Difesa neghi il diritto alle prestazioni di vittima del dovere ai famigliari che al momento della morte della vittima del dovere non erano a suo carico fiscale.
Come già specificato, le prestazioni e i benefici delle vittime del dovere vanno riconosciute a tutti i familiari, anche quelli non fiscalmente a carico della vittima al momento del decesso (Tribunale di Salerno, Sezione lavoro, sentenza n. 2334/2017 - sentenze vittime del dovere).
L'Avv. Ezio Bonanni ha chiesto più volte di porre fine alla discriminazione in danno dei figli non a carico fiscale, con liquidazione a tutti gli orfani delle prestazioni come vittime del dovere, anche a coloro che non siano conviventi o nel carico fiscale della vittima. I risultati sono stati raggiunti con la più recente giurisprudenza, in particolare con l'ordinanza n. 8628/2024 della Corte di Cassazione, Sez. Lav., che ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite.
Una delle problematiche più rilevanti è la salvaguardia dei figli non a carico fiscale. Il Ministero della Difesa e gli altri Ministeri negano agli orfani i propri diritti, se la prestazione è erogata già al coniuge. Tuttavia essi si basano sull'art. 6 della L. 466/1980, che fa riferimento alla sola speciale elargizione.
La Corte di Cassazione aveva già dato segnali di apertura con Cass. Sez. Lav., 11181 del 2022, ma più recentemente con l'ordinanza n. 8628/2024 della Corte di Cassazione, Sez. Lav., si è ottenuta maggiore giustizione, con la rimissione degli atti alle Sezioni Unite.
Per troppo tempo, la disciplina è stata su questo tema irrazionale, discriminatoria e contraddittoria. L'Avv. Ezio Bonanni, sulla base di tutte le sue argomentazioni, ha più volte sollecitato le tutele costituzionali e comunitarie, in contrasto anche con il diritto comunitario, per il quale i superstiti potrebbero rivolgersi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE per adeguare la normativa interna rispetto a quella comunitaria. Fortunatamente, la recente giurisprudenza apre nuovi spiragli in merito, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.
Lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, ai sensi dell’art. 2934 c.c., in relazione agli artt. 2 e 38 Cost. Ciò è ribadito anche da Cass., Sez. Lav., 17440/2022:
“L’imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio”.
La vittima del dovere o i suoi familiari in caso di decesso hanno diritto al risarcimento danni. A tal fine, lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni offre assistenza per:
I militari possono operare in due sedi: innanzi il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per ottenere il risarcimento danni per responsabilità contrattuale, e innanzi il Giudice civile per ottenere il risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale (SS.UU. della Corte di Cassazione, n. 95733 del 05.05.2014, in precedenza SS.UU. 3183/2012).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito i criteri per la quantificazione percentuale delle invalidità del DPR 181/2009 anche per le vittime del dovere. In caso di lesione inferiore al 25%, non sono dovuti gli assegni. Sia lo speciale assegno vitalizio che l’assegno vitalizio mensile sono erogati solo a coloro riconosciuti con un grado di invalidità non inferiore al 25%.
Inoltre, per quantificare il risarcimento, il danno biologico deve essere rivalutato dei 2/3 del valore percentuale, nel rispetto di SS.UU. 6215 del 2022, prendendo in considerazione il danno morale. Questo diritto è applicabile anche retroattivamente:
"I parametri medico-legali di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 vanno applicati anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall’entrata in vigore della L. n. 206 del 2004".
Quello dell'amianto è un dramma non ancora risolto. Infatti, come confermato dal VII Rapporto ReNaM, l'epidemia è ancora in corso. Gli ultimi dati confermano le conclusioni dell'Avv. Ezio Bonanni in "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – Ed.2022".
L'epidemia delle malattie asbesto correlate riguarda, oltre al mesotelioma, anche tutte le altre forme tumorali, e non solo. Così, nella Relazione finale della Commissione d'Inchiesta della XVII Legislatura lo dimostra. Per questi motivi, le tutele debbono essere riconosciute a tutte le vittime dell'amianto nel Comparto Difesa e Sicurezza.
Le vittime del dovere hanno diritto a ottenere i relativi benefici e prestazioni previdenziali in caso di patologia asbesto correlata causata dalla attività di servizio o svolgimento di missioni. Le principali malattie amianto sono:
Per evitare ogni danno alla salute è necessario non esporsi a siti contaminati. Per questo è importante segnalare la loro presenza, anche attraverso l'APP Amianto, e compiere la bonifica.
Un altro tema dolente è quello relativo alle esposizioni per l'uso di proiettili ad uranio impoverito. L'uso di questi ordigni, anche in Patria, ha causato esposizioni a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Inoltre, l'esplosione di questi proiettili ha determinato il rilascio di nano - particelle, comprese quelle di metalli pesanti.
Questi nostri militari all'estero, impegnati nelle missioni di pace, al loro ritorno, hanno ricevuto la diagnosi di gravi patologie. Leucemie, linfomi, e lo stesso mesotelioma pleurico. Infatti, in alcuni casi, e radiazioni e le polveri di amianto hanno agito in sinergia, pure nei casi di mesotelioma pleurico.
Anche in questi casi, sussiste il diritto ad ottenere il riconoscimento sia della causa di servizio che dello status di vittima del dovere. Uno dei casi emblematici è quello di Lorenzo Motta. Questi, infatti, al rientro dalle missioni, ha ricevuto la diagnosi di diverse neoplasie.
La Commissione Parlamentare d'Inchiesta della Camera dei Deputati ha dedicato particolare attenzione al problema della somministrazione dei vaccini ai militari. La relazione si sofferma sulla pericolosità delle vaccinazioni multiple e sulla somministrazione dei vaccini senza analisi pre-vaccinali.
Secondo le indagini, alcuni medici vaccinatori non si sarebbero attenuti nel somministrare i vaccini seguendo le linee guida. Infatti, si riscontra che:
La Commissione d’Inchiesta ha concluso che la profilassi vaccinale sbagliata ha causato danni alla salute, provocando:
L’ONA ha dimostrato che il personale in missione in Bosnia (1995) e Kosovo (1998) e Iraq (1991 e 2003), poco prima della partenza, ha subito delle vaccinazioni multiple. In molti casi, questi vaccini erano contaminati con nanoparticelle di metalli pesanti, tra i quali mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l’arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl) e il piombo (Pb).
L’Avv. Ezio Bonanni è stato audito dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta (06.12.2017) e ha confermato, facendo riferimento al caso Motta, il sinergismo tra pratiche vaccinali, esposizioni causate dall'uso dei proiettili ad uranio impoverito e gli effetti nefasti sulla salute del nostro personale.
Tuttavia il D.P.R. 18.07.1986 n. 545, all’art. 21, co. 2, stabilisce che i superiori devono:
Sono numerosi i casi per i quali l'Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto i riconoscimenti e tutele. L'ONA ha istituito una testata giornalistica online per comunicare le novità per le vittime del dovere e per dare voce alle vittime e ai familiari esposti ad asbesto ed altri cancerogeni.
Tra i vari successi ottenuti ci sono:
Il Tribunale di Padova nel processo Marina Bis ha assolto gli imputati (Tribunale di Padova sent. n. 68/2019). La sentenza è stata impugnata dalle parti civili difese dall'avv. Ezio Bonanni. Il Procuratore Generale della Corte di Appello di Venezia ha impugnato la sentenza assolutoria. In appello presso la Corte di Venezia, verrà trattato anche il processo Marina I perché la Cassazione ha annullato la seconda assoluzione penale.
Nel frattempo sono ancora in corso altre indagini per gli altri casi. La Procura della Repubblica di Padova ha segnalato 1101 casi di vittime amianto nella sola Marina Militare. La Corte di Appello di Venezia ha stabilito di rinnovare il dibattimento per entrambi i procedimenti penali.
Il processo di primo grado di Marina Bis si era concluso con l’assoluzione degli imputati, pronunciata dal Tribunale di Padova. Tuttavia, grazie all'azione legale dell'Avv. Bonanni e del suo team, la Corte di Appello di Venezia, III^ Sez. Pen., proc. n. 2905/2019 RG CAPP, ha ribaltato la sentenza di assoluzione.
È stata così riconosciuta la responsabilità penale della Marina Militare per la morte di due militari vittime dell’amianto. Ciò dimostra la sussistenza di un nesso causale tra l’esposizione patita dai marinai e l’insorgenza della patologia.
Nel frattempo proseguono tutte le azioni civili per ottenere il riconoscimento della qualità di Vittima del dovere, che il risarcimento dei danni.