L'Avv. Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, con il suo staff offre tutela legale amianto per azione di risarcimento danni, valutazione danni subiti e riconoscimento INAIL per le vittime di danni da asbesto.
L'asbesto è anche detto amianto e provoca ogni anno più di 100 mila morti, di cui più di 6.000 solo in Italia. I decessi sono ricondotti all'insorgenza di asbestosi, tumore al polmone, mesotelioma e tutte le patologie da amianto.
L'Avv. Ezio Bonanni ha pubblicato "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia- Ed.2022", con i dati epidemiologici, già anticipati dal II Rapporto Mesoteliomi edito dall'ONA e confermati dall'INAIL nel VII Rapporto Mesoteliomi.
L'Avv. Ezio Bonanni è il presidente dell'ONA, associazione rappresentativa delle vittime dell'asbesto, che tutela i diritti e la salute. In caso di esposizione ad asbesto, grazie al team di avvocati, è possibile ottenere una prima consulenza legale per avviare una causa di risarcimento danni e ottenere il riconoscimento INAIL, rendite e benefici contributivi amianto, compilando il form sottostante e chiamando il numero verde.
L'amianto è un insieme di minerali del gruppo dei fillosilicati e degli inosilicati (serie degli anfiboli: amosite, crocitolite, actinolite, tremolite, antofillite), di consistenza fibrosa e cancerogeni. Per diventare asbesto i minerali di partenza devono subire particolari processi idrotermali di bassa pressione e bassa temperatura.
Secondo la normativa italiana, l'asbesto è inalabile: infatti è tipicamente formato da singole fibre più lunghe di 5 µm e con rapporto lunghezza/larghezza di almeno 3:1, per effetto di divisione longitudinale in fibre sempre più sottili.
L'Eternit, fibrocemento eternit e prodotti che contengono asbesto, è particolarmente pericoloso per la salute umana nel caso in cui viene sottoposto a stress termico e meccanico. Questi materiali in fibrocemento o eternit, originariamente compatti, sottoposti alle piogge, al vento e al cambio di temperatura, danno vita ad aereodispersione di fibre di asbesto che sono facilemente inalate ed ingerite, con effetti nefasti per la salute umana.
L'utilizzo di eternit, cioè cemento amianto, è stato fatto anche nelle tubature degli acquedotti dell'acqua potabile, provocando le patologie asbesto correlate, nonostante la loro matrice compatta.
Solo evitando le esposizioni asbesto è possibile prevenire le malattie da amianto, cioè i danni alla salute che le fibre sono in grado di provocare, dopo essere state inalate ed ingerite. Il primo strumento di prevenzione è la bonifica, cioè la rimozione dei materiali contenenti asbesto.
Ci sono, in Italia, ancora più di 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti eternit. Per tali ragioni, oltre ad incrementare la ricerca scientifica per l'inertizzazione eternit, sono necessari strumenti tecnico normativi, attraverso i quali realizzare incentivi che favoriscano la bonifica amianto.
L'ONA ha istituito l'App Amianto per facilitare la segnalazione dei siti contaminati da aprte dei cittadini. In più l'Avv. Ezio Bonanni ha elaborato anche una proposta di legge, come ha riportato durante il convegno 06.11.2017, per attribuire un credito di imposta pari al 50% per i produttori di reddito e 75% per i privati per le spese di bonifica.
Le polveri e fibre di asbesto, inalate e ingerite, provocano fenomeni di infiammazione e neoplastici a carico di organi dell'apparato respiratorio e gastrointestinale. Molte delle patologie da amianto, se causate dalla condizione di rischio per utilizzo della fibra killer nell'ambiente lavorativo e perciò contemplate nelle tabelle INAIL, sono indennizzate al lavoratore e, in caso di decesso, ai suoi familiari.
L'INAIL distingue le patologie asbesto correlate in tre liste. La lista I prevede la presunzione legale di origine. Perciò i lavoratori affetti dalle malattie inserite in questa lista devono sempre essere indennizati. Invece quelle inserite nella lista II e lista III non prevedono la presunzione legale di origine. In questo caso sono le vittime a dover dimostrare l'esposizione professionale.
Una delle patologie più gravi causate dall'amianto è il mesotelioma. Gli organi principali colpiti dalle fibre di asbesto sono:
Queste neoplasie provocano un danno biologico pari al 100% e hanno un decorso clinico quasi sempre infausto, tranne rare eccezioni. L'INAIL ha inserito questo tumore amianto nella lista I, con riferimento all'agente eziologico asbesto. Questo ne costituisce la causa esclusiva, secondo la legge della dose cumulativa, cioè della dose dipendenza, con rilevanza di tutte le esposizioni in modo proporzionale alla loro intensità e durata.
Per tali motivi, in caso di insorgenza di mesotelioma, che fosse riconosciuto di origine professionale per la presenza della noxa nell'ambiente lavorativo, la vittima ha diritto, prima di tutto, alle prestazioni INAIL, reversibili al coniuge e agli altri aventi diritto, e poi all'integrale risarcimenti amianto di tutti i danni (Cass., Sez. Lav., 18503/2016; Cass. Sez. Lav., 15165/2019).
Le fibre di asbesto causano la fibrosi interstiziale polmonare, pneumoconiosi da asbesto e, soprattutto, l'asbestosi. La diagnosi si effettua con RX o TC del torace.
I macrofagi alveolari, nel tentativo di fagocitare le fibre inalate, rilasciano citochine e fattori di crescita che provocano infiammazione, il danno ossidativo, la deposizione di collagene e infine la fibrosi. Il rischio è proporzionale all'entità delle esposizioni per intensità e durata, dal tipo, lunghezza e spessore delle fibre inalate, che costituiscono l'unico agente eziologico di questa malattia, a cui sono associate delle complicazioni cardiache e cardiovascolari.
Anche questa patologia è contemplata nella lista I dell'INAIL, con agente eziologico asbesto, per cui deve essere sempre indennizzata, con il diritto di risarcimento dei danni a carico del datore di lavoro.
Le polveri e fibre asbesto, inalate nella pleura, provocano infiammazione, con placche pleuriche e ispessimenti pleurici che incarcerano il polmone, rendendo la respirazione più difficoltosa. In alcuni casi, degenerano nel tumore della pleura, cioè il mesotelioma pleurico, neoplasia ad esito infausto.
Questi danni amianto sono indennizzati dall'INAIL, perchè nella lista I. In molte occasioni, l'ente previdenziale stima il danno biologico provocato dalle placche e dagli ispessimenti della pleura. Le infermità inferiori al 6% quindi non sono indennizzate. In questo caso, l'avente diritto può ricorrere in sede amministrativa e in sede giudiziaria, anche contro il datore di lavoro, che deve risarcire integralmente il danno, nel caso di danno biologico inferiore al 6% (Cass. Sez. Lav., n. 2491/2008).
Il tumore al polmone è una neoplasia asbesto correlata, che può essere causata anche da altri agenti eziologici, molti dei quali rientranti nel rischio professionale (benzene, radon, nichel), che agiscono in sinergia e potenziano gli effetti delle fibre.
Deve essere sempre indennizzata nel caso in cui tale noxa patogena sia presente nell'ambiente lavorativo, poichè vi è il riconoscimento nella lista I dell'INAIL per l'agente eziologico asbesto. Ciò vale anche nel caso di lavoratori fumatori (Cass., Sez. Lav., 644/2005).
Il tumore della laringe è asbesto correlato. Tant'è vero che è inserito nella lista I dell'INAIL e quindi deve essere sempre indennizzato, laddove, nell'ambiente lavorativo della vittima, si riscontri la presenza della fibra killer.
Anche il tumore alla faringe è una neoplasia amianto che ha tra le sue cause proprio l'esposizione alle fibre di asbesto. È inserito nella lista II dell'INAIL, che comprende le malattie di limitata probabilità.
Il cancro dello stomaco è un altro tipo di tumore dovuto alle fibre di asbesto. È inserito nella lista II dell'INAIL tra le malattie di limitata probabilità. Perciò l'onere della prova è a carico del lavoratore.
La lista II include anche il cancro del colon retto, riconosciuta come patologia asbesto correlata anche nell'ultima monografia IARC e nelle numerose sentenze della Corte di Cassazione.
Infine la lista III dell'INAIL comprende solamente il tumore all'esofago, con riferimento all'agente eziologico asbesto. Quindi la sua origine lavorativa è ritenuta possibile e anche in questo caso l'onere della prova è a carico della vittima.
La letteratura scientifica, rispetto alle rilevazioni INAIL, ha individuato altre malattie asbesto correlate che si manifestano anche dopo 10, 15, 20 e addirittura 40 anni dall'esposizione alle fibre. La revisione della letteratura ha quindi dimostrato che l'asbesto provoca anche altre malattie:
A tutti i tipi di tumori asbesto si aggiungono anche malattie da amianto degenerative e non tumorali:
Spesso queste malattie asbesto correlate insorgono in seguito a intensa e prolungata esposizione dovuta all'attività di lavoro in luoghi con presenza di materiali di amianto o a causa del suo utilizzo quale materia prima. L'INAIL include queste infermità nelle liste di malattie professionali, con riconoscimento dei benefici contributivi.
Nella lista I sono contemplate le malattie asbesto la cui origine lavorativa è di “elevata probabilità", come il mesotelioma. Nella lista II sono comprese le malattie da asbesto la cui origine lavorativa è di "limitata probabilità". Per queste malattie da amianto la vittima deve dimostrare il nesso causale. La lista III comprende solo una delle patologie asbesto correlate ed è il tumore all’esofago, la cui origine lavorativa è ritenuta possibile. Inoltre, l'esposizione amianto provoca una più alta probabilità di contrarre cardiopatie, problemi cardiovascolari e cardiocircolatori, oltre a numerose altre patologie.
In base al grado di invalidità si ha diritto all'indennizzo (dal 6% al 16%) o alla rendita mensile (dal 16%). In caso di decesso della vittima, le prestazioni INAIL sono reversibili al coniuge e ai figli (minorenni o fino a 21 anni per gli studenti e fino a 26 anni per gli universitari).
Per ottenere le rendite INAIL il termine di prescrizione è triennale e inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Il Fondo Vittime Amianto (FVA) è un indennizzo che si aggiunge alla rendita INAIL per le vittime di patologie asbesto correlate e di mesotelioma per esposizione familiare e ambientale.
Tutti i lavoratori esposti ad asbesto hanno diritto al prepensionamento. Per coloro che non hanno ancora contratto patologie asbesto correlate, il prepensionamento può essere richiesto attraverso l'art. 13, comma 8, L. 257/92. Nel caso, invece, di insorgenza di patologia asbesto correlata, il prepensionamento per amianto deve essere richiesto con l'art. 13, comma 7, L. 257/92.
Grazie ai benefici contributivi per esposizione ad amianto si ha la valutazione o rivalutazione dell'intero periodo contributivo con il coefficiente 1,5, utile a maturare anticipatamente il diritto ad accedere alla pensione.
L’articolo 1, comma 250, della Legge 232/2016 ha sancito il diritto all'immediato prepensionamento per patologia per i lavoratori sprovvisti dei requisiti per il pensionamento per malattia, senza limite di grado invalidante (decreto del 18/07/2017).
La procedura di pensionamento d'invalidità amianto per ottenere anticipatamente la pensione per malattia professionale può essere adottata solo se, nonostante l’accredito dei benefici contributivi con il coefficiente 1,5, non si matura il diritto a pensione malattia professionale.
La circolare congiunta INPS e INAIL (n. 7 del 2018) ha dettato le regole per poter accedere al prepensionamento per malattia. Il prossimo termine per le domande è il 31 marzo 2024. Qualora non si rispettasse questo termine, la domanda verrà esaminata l’anno successivo, a partire da aprile. La pensione amianto d'inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL.
L’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni e del suo studio legale in materia di asbesto si è concretizzato anche nell’istituzione del Fondo per gli eredi dei lavoratori portuali vittime delle fibre, istituito con Legge di stabilità del 2016 (art. 1 comma 278, L. 28.12.2015, n. 208).
L’art. 1, comma 277, Legge 208/2015 ha attribuito la maggiorazione con il coefficiente 1,5 per la rivalutazione della pensione anticipata amianto anche ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione ad asbesto, per l’intero periodo di durata delle operazioni di bonifica poste in essere mediante sostituzione del tetto.
Le vittime del dovere sono i dipendenti del Ministero della Difesa (Marina, Esercito, Aeronautica e Carabinieri) e del Comparto Sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza), che hanno contratto malattie per causa di servizio permanentemente invalidante o che sono decedute in seguito ad attività di missione e servizio in esposizione ad agenti cancerogeni, patogeni e tossico nocivi. L'asbesto è principale fattore di rischio.
Tutte le infermità debbono essere indennizzate con le prestazioni previdenziali, anche in assenza di un vero e proprio rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, con riferimento alle norme di cui agli art. 1, comma 563, L. 266/2005, ovvero in caso di svolgimento di missioni in particolari condizioni ambientali ed operative, eccedenti l'ordinarietà, con riferimento all'art. 1, del d.p.r. 243/2006, emanato in forza dell'art. 1, comma 564, L. 266/2005.
La maggior incidenza di patologie asbesto correlate, per coloro che hanno svolto tali attività, si registra nel personale civile e militare della Marina Militare, in particolare tra coloro che sono stati imbarcati nelle unità navali.
Le fibre hanno determinato un elevato numero di patologie asbesto correlate, in particolare, tra i dipendenti di Forze Armate e Comparto Sicurezza. Le malattie per causa di servizio, che provocano invalidità e decessi, sono legate ad attività di missione, per esposizione ad agenti cancerogeni, patogeni e tossico nocivi.
L'ONA, con l'Avv. Ezio Bonanni, ha ottenuto per gli appartenenti alle Forze Armate e Comparto Sicurezza, il riconoscimento di vittime del dovere, con il riconoscimento delle stesse prestazioni riconosciute alle vittime del terrorismo.
In caso di decesso, il diritto alle prestazioni di vittima del dovere, con gli stessi importi di vittima del terrorismo, si trasmette agli eredi per quanto riguarda le somme maturate dall'avente diritto in vita. Gli stretti congiunti, dal coniuge ai figli, hanno diritto a vedersi costituite iure proprio le prestazioni di vittima del dovere, con la liquidazione della speciale elargizione, dello speciale assegno vitalizio, dell'assegno vitalizio, e tutte le altre prestazioni dovute alle vittime del dovere.
Le vittime hanno diritto anche all'integrale risarcimento dei danni, sia danni patrimoniali sia non patrimoniali.
In caso di decesso, le somme maturate sia a titolo di risarcimento, debbono essere liquidate agli eredi, legittimi o testamentari. Questi, a loro volta, hanno diritto anche al risarcimento dei danni iure proprio sofferti a causa della malattia e del decesso del loro congiunto provocata dalla esposizione per motivi di servizio a polveri e fibre di asbesto.
Le rendite, il Fondo Vittime Amianto e i benefici contributivi sono indennizzi e non costituiscono risarcimento del danno. Per questo motivo e per via della complessità di questi aspetti è necessaria l'assistenza legale.
I diritti delle vittime possono essere esercitati con la costituzione di parte civile nel procedimento penale, nel quale possono essere citati i datori di lavoro quali responsabili civili. L'azione di risarcimento danni amianto per gli eredi può essere promossa anche in sede civile (Giudice del lavoro per i dipendenti del settore privato e pubblico, TAR per il personale militare e il Giudice ordinario nei casi di responsabilità extracontrattuale).
I risarcimenti danni da amianto debbono essere richiesti entro i 10 anni dall'insorgenza della malattia oppure dalla morte, nel caso di responsabilità contrattuale, e nel termine di 6 anni in caso di responsabilità extracontrattuale, integrante reato di lesioni, e di 14 anni per il reato di omicidio colposo, e di 5 anni nel caso di responsabilità aquiliana.
La legge 257/1992 ha vietato l'estrazione, la commercializzazione e la produzione di materiali di eternit e segna l'epilogo di una lunga evoluzione normativa.
La conoscenza del rischio asbesto risale all'inizio del secolo scorso: il Regio Decreto n. 442/1909 ha classificato insalubri le lavorazioni con asbesto e la legge 455/1943 ha sancito che l'asbestosi malattia professionale dà diritto alle rendite INAIL. Negli anni '40 si sospettavano gli effetti cancerogeni dell'asbesto (Cass., IV Sez. pen., n. 49215/2012). Successivamente il DPR 303/1956 costituì una normativa specifica di prevenzione tecnica per evitare l’esposizione alle fibre Eternit (artt. 4, 19, 20, 21) e il DPR 547/1955 aveva già dettato le norme di protezione individuale (art 377 cpc e art 387 cpc).
L'unanime consenso scientifico sulla cancerogenicità di questi minerali per l'apparato respiratorio si deve a Richard Doll e alla sua pubblicazione "Mortality from lung cancer in asbestos workers" (1955), come confermato da Irving Selikoff nel 1964, durante la conferenza internazionale sugli effetti biologici dell'asbesto presso l'Accademia delle Scienze di New York.
In Italia solo con la legge 257/1992 l'asbesto è stato messo al bando in Italia, senza però l'obbligo di bonifica e smaltimento Eternit. La pubblicazione dell'Avv. Ezio Bonanni, "Lo Stato dimentica l'amianto killer", riporta il ricorso presentato alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo nell'estate del 2008, un atto di accusa nei confronti dello Stato Italiano per il ritardo nella messa al bando dell'asbesto e la base della richiesta dei risarcimenti subiti.
L'Avv. Ezio Bonanni ha denunciato i ritardi nella bonifica nel corso della conferenza internazionale di Taormina (World Asbestos Conference - WAC 2009) e della conferenza internazionale “The 27th Annual International Symposium On Acupuncture, Electro-Therapeutics, & The Latest Related Medical Topics And Advancements” (Columbia University di New York, 21-24 ottobre 2011), con la relazione dal titolo "Le implicazioni mediche e giuridiche dell'uso dell'amianto nella legislazione italiana". L'Avv. Bonanni è anche autore di pubblicazioni come "La storia dell'amianto nel mondo del lavoro" e "Come curare e sconfiggere il mesotelioma".